A quest'ora anche io vado per inerzia però...
Continuo a non capire dove trovi l'incaglio.
Mi sembra che continui a valutare la cosa da una prospettiva che avevi preconcetta (al conduttore spetta la prelazione) e che invece è superata da illo tempore.
Tu dici:
".... già, ma pare che l'obbligo scatterebbe se malauguratamente in occasione della vendita al proprietario originario venisse in mente di dare disdetta, mica subito, ma a decorrere sempre alla scadenza del quadriennio.
E allora mi ripeto: questo comma g) è una solenne "sola", priva di senso e di efficacia, buona solo per gli ingenui miei simili ... "
E' una visione abbastanza strana della cosa.
Non c'è nessuna sola, semplicemente se il proprietario alla prima scadenza vuole liberare l'appartamento per venderlo da libero, lo può fare (salvo i casi previsti dalla legge) ma deve dare prelazione al conduttore.
La ratio è: il conduttore per evitare terribili traumi deve poter stare almeno otto anni nella casa.
Tuttavia, dato che anche il proprietario ha i suoi diritti meritevori di tutela, gli diamo un numero limitato di opzioni per rientrare nel possesso della casa dopo 4 anni.
Nell'unica di queste che contempla la vendita dell'alloggio, va data la prelazione at conduttore.