ghiga64

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Certo che si sa, leggi per favore la mia prima domanda.....e poi questo forum serve anche per delucidazioni, no?
 

Slartibartfast

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
I
Ed in più confermo il diritto di prelazione....
Strano che gli AI non lo sappiano....
Strano che non lo abbiano nemmeno imparato quelli che frequentano immobilio leggendo i puntuali interventi passati di Pennylove.
Nel quesito postato gli inquilini non avrebbero diritto di prelazione perché non è possibile risolvere il contratto con la motivazione della vendita. L'appartamento viene quindi venduto con il contratto in corso e l'inquilino non ha alcun diritto di prelazione.
Se fossimo alla scadenza dei primi 4 anni e venisse comunicata disdetta del contratto a causa della vendita, allora gli inquilini avrebbero diritto di prelazione.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Mi cospargo il capo di cenere e mi scuso: al solito mi sono lasciato trascinare ed avrei fatto bene a non polemizzare. Ma mi sembrava grave. E ovviamente non mi riferivo a ghiga che ha posto la domanda.

L'appartamento viene quindi venduto con il contratto in corso e l'inquilino non ha alcun diritto di prelazione.
Questa è una lettura nuova che ancora non avevo sentito: interessante, ma sarebbe opportuna una conferma.
Mi sembra però un cavillo:
- posso disdire il contratto alla prima scadenza se intendo vendere, ma devo concedere la prelazione
- mentre posso vendere senza prelazione al conduttore se non disdico il contratto, tanto il nuovo acquirente potrà disdire il contratto alla prima scadenza dei 4 anni per adibirla ad abitazione.
Se così fosse, mi sembrerebbe una palese elusione della legge.
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Questa è una lettura nuova che ancora non avevo sentito: interessante, ma sarebbe opportuna una conferma.
Mi sembra però un cavillo:
- posso disdire il contratto alla prima scadenza se intendo vendere, ma devo concedere la prelazione
- mentre posso vendere senza prelazione al conduttore se non disdico il contratto, tanto il nuovo acquirente potrà disdire il contratto alla prima scadenza dei 4 anni per adibirla ad abitazione.
Se così fosse, mi sembrerebbe una palese elusione della legge.
esatto ma e' la legge stessa che codifica i casi; dove vedi l'elusione?
Possiamo discutere se sia giusto o meno ma finche' non si cambia la legge quella deve essere applicata.
 

Slartibartfast

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Mi cospargo il capo di cenere e mi scuso: al solito mi sono lasciato trascinare ed avrei fatto bene a non polemizzare. Ma mi sembrava grave. E ovviamente non mi riferivo a ghiga che ha posto la domanda.


Questa è una lettura nuova che ancora non avevo sentito: interessante, ma sarebbe opportuna una conferma.
Mi sembra però un cavillo:
- posso disdire il contratto alla prima scadenza se intendo vendere, ma devo concedere la prelazione
- mentre posso vendere senza prelazione al conduttore se non disdico il contratto, tanto il nuovo acquirente potrà disdire il contratto alla prima scadenza dei 4 anni per adibirla ad abitazione.
Se così fosse, mi sembrerebbe una palese elusione della legge.

Io non lo vedo come cavillo, sono due cose diverse. Se vendo l'appartamento ad un investitore è probabile che questo la disdetta non la mandi mai. Se anche il nuovo proprietario poi mandasse la disdetta al quarto anno, l'inquilino si vedrebbe comunque garantito il diritto previsto dalla legge. Non vedo elusione, la legge funziona così
 

brina82

Membro Storico
Professionista
...avete centrato la questione... I proprietari vorrebbero vendere l'immobile libero in quanto è più difficle trovare un acquirente che faccia solo un'acquisto come investimento e che quindi lasci dentro gli attuali conduttori.
L'accordo con il conduttore lo vedo difficile in quanto dovrebbe essere immagino economico, i proprietari oggi sono molto in difficoltà.... altra soluzione????

Non ti resta che provare a venderlo con i conduttori all'interno. Se è gente onesta, che paga, e ciò è dimostrabile con bonifici e ricevute, non è detto che non si riesca a trovare un acquirente... Per curiosità, quant'è la rata di affitto e a quanto si vorrebbe vendere?
 

ghiga64

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Rata di affitto 470 mese + 100 mese di spese condominiali che includono il riscaldamento. Prezzo di vendita euro 118.000
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Possiamo discutere se sia giusto o meno ma finche' non si cambia la legge quella deve essere applicata.
Credo tu risponda solo al fatto della prelazione, che ritengo anch'io ragionevole.

Io mi riferivo alla interpretazione data da Slartibartfast.
Io non lo vedo come cavillo, sono due cose diverse. Se vendo l'appartamento ad un investitore è probabile che questo la disdetta non la mandi mai. Se anche il nuovo proprietario poi mandasse la disdetta al quarto anno, l'inquilino si vedrebbe comunque garantito il diritto previsto dalla legge. Non vedo elusione, la legge funziona così
Però se il nuovo proprietario ha comprato per se, prima della scadenza del 4° anno, manda la disdetta punto e basta. In questo caso non scatterebbe più il diritto di prelazione perchè la disdetta sarebbe motivata da uso personale, non da vendita.

Dubito che la tua interpretazione sia confermata dalla magistratura.
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Credo tu risponda solo al fatto della prelazione, che ritengo anch'io ragionevole.

Io mi riferivo alla interpretazione data da Slartibartfast.

Però se il nuovo proprietario ha comprato per se, prima della scadenza del 4° anno, manda la disdetta punto e basta. In questo caso non scatterebbe più il diritto di prelazione perchè la disdetta sarebbe motivata da uso personale, non da vendita.

Dubito che la tua interpretazione sia confermata dalla magistratura.

Nel caso di disdetta per uso personale non c'e' la prelazione per ovvie ragioni.
La prelazione a favore del conduttore opera solo nel caso di trasferimento a terzi lettera g) dell'articolo 3 legge 431/1998
C'e' solo se il nuovo proprietario dovesse vendere e disdettare il contratto alla prima scadenza avvalendosi dell'articolo 3 lettera g. Fra l'altro la prelazione a favore del conduttore non opera nel caso di trasferimento a parenti entro il secondo grado come stabilito dall'articolo 38 della legge 392/1978.
Sinceramente la tua contestazione non mi e' chiara.
 

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