No, la trascrizione del contratto preliminare o delle scritture private in genere serve per neutralizzare eventuali trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli successive alla trascrizione del preliminare.
Con la trascrizione del preliminare, altre eventuali vendite dello stesso immobile e in genere tutti gli atti fatti o “subìti” dal promittente venditore non pregiudicano i diritti del promissario acquirente.
le scritture private che hanno oggetto per oggetto la vendita , pienamente conclusa col possesso e la corresponsione economica , non hanno la natura di preliminare , ancorchè ne venga richiamato l impegno , poichè quel richiamo serve nelle intenzioni dei contraenti , rendere efficace pienamente la vendita e non completare la parte economica e il trasferimento del possesso. Pertanto andare a "trascrivere" una scrittura privata di compravendita è un rogito a tutti gli effetti.
La vendita immobiliare giuridicamente è un sistema bifasico o trifasico , in cui in ogni fase vi è una progressiva formazione di elementi che compongono la vendita .
La proposta , il preliminare, il rogito, in ogni fase vi è una serie di elementi che non riescono a integrare la fase successiva . Ad esempio il preliminare ad effetti anticipatori manca di un elemento che è il saldo prezzo in genere per rappresentare un rogito .