Titolare di procura firma compromesso. Tra compromesso e il rogito, il rappresentato muore. Può il procuratore perfezionare la vendita con la procura in suo possesso?
La
morte del rappresentato (cioè della persona fisica che ha conferito
procura speciale) comporta l’
estinzione della procura e, quindi, fa venir meno i poteri rappresentativi nel
rappresentante [1]. Da questo deriva che colui il quale, nonostante l’estinzione della procura per sopravvenuta morte della persona fisica rappresentata (promissario venditore), si presentasse all’atto della stipula del contratto definitivo e lo sottoscrivesse comunque, agirebbe privo dei poteri rappresentativi e sarebbe tenuto a risarcire i danni che il terzo contraente (nel nostro caso, gli acquirenti dell’immobile) avesse sofferto per avere senza colpa confidato nella validità del contratto definitivo sottoscritto
[2].
Il diritto e l’obbligo di stipulare il
contratto definitivo (a seguito della sottoscrizione del
preliminare di vendita) spetta oggi agli
eredi legittimi del defunto promittente venditore, i quali possono anche validamente conferire nuova procura speciale a sottoscrivere l’atto definitivo dinanzi al notaio rogante. Costoro, cioè gli eredi del promittente venditore, hanno anche il potere di ratificare l’eventuale contratto definitivo sottoscritto dal procuratore privo di poteri (contratto che, se sottoscritto dal procuratore privo di poteri, è inefficace, fino ad eventuale ratifica, nei confronti degli pseudo rappresentati – che nel caso del lettore sono gli eredi del promittente venditore defunto).
È, infine, anche doveroso mettere a disposizione degli eredi legittimi la
caparra incassata all’atto della stipula del contratto preliminare.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Angelo ....
Concordo con @specialist, vorrei capire.