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Damiameda

Ospite
Mi aspettavo un commento sulla sostanza dell'argomento trattato.
Mi aspettavo un commento sulla sostanza dell'argomento trattato.
Piuttosto che una sterile lezione di grammatica.

Dopo che si sono viste le più svariate ed immotivate offese, ora si rileva di come sia maggiore l'interesse verso il cucù, piuttosto che ai dettami del codice civile.
Quantomeno quello conosciuto.

"Toh Cuccu" sarebbe sostanza dell'argomento trattato?

Buona domenica genio
 

specialist

Membro Storico
Privato Cittadino
NO.
I nuovi proprietari sono liberi di non vendere.
Essere liberi di non vendere non significa evitare di restituire la caparra (a dire il vero sarebbe il doppio) all'acquirente con cui si era obbligato il mandante tramite procura.
P.S. Io non mi coalizzo con o contro nessuno, semplicemente mi piacerebbe che si facesse chiarezza su un argomento così importante.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Essere liberi di non vendere non significa evitare di restituire la caparra (a dire il vero sarebbe il doppio) all'acquirente con cui si era obbligato il mandante tramite procura.
P.S. Io non mi coalizzo con o contro nessuno, semplicemente mi piacerebbe che si facesse chiarezza su un argomento così importante.

Piu’ che mettere in evidenza le norme dettate dal legislatore non si puo’ fare.
Se neanche queste appaiono sufficienti...
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Il solitamente mi crea dubbi e crea ancora più confusione.
Ci son casi ove sono trasmissibili?
Quali?


art. 1722 per espressa salvezza del diritto di recesso delle parti o degli eredi anche quando eccezionalmente il mandato non si estingue nonostante la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario.
 

davideboschi

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Demenzialissimo
Un minuto di silenzio per chi si esprime in gratuita ed immotivata aggressione.
Avevo lasciato perdere questo thread perché mi pare una discussione tra sordi, ma torno a scrivervi perché mi sembra di essere stato ingiustamente accusato di aggressione.
A parte che ho solo ripreso un aggettivo usato da @francesca63 portandolo al superlativo, l'aggettivo non era rivolto alla persona ma all' argomentazione.
Che poteva essere di chiunque.
Se qualcuno mi fa notare che ho fatto una sciocchezza, non mi sento dare dello sciocco. E' un'opinione sull'episodio, non sulla persona.
Solo i politici pesano in quel modo le parole degli avversari, a scopo di denigrazione.
Come quando Calderoli disse che la tale gli ricordava un orango, e tutti a dire che le ha dato dell'orango, e lo hanno pure mandato sotto processo (qui a Bergamo, tra l'altro).
Ma non siamo politici, siamo persone civili. "Mi ricordi" non vuol dire "tu sei".
 

Roby

Fondatore
Agente Immobiliare
Titolare di procura firma compromesso. Tra compromesso e il rogito, il rappresentato muore. Può il procuratore perfezionare la vendita con la procura in suo possesso?


La morte del rappresentato (cioè della persona fisica che ha conferito procura speciale) comporta l’estinzione della procura e, quindi, fa venir meno i poteri rappresentativi nel rappresentante [1]. Da questo deriva che colui il quale, nonostante l’estinzione della procura per sopravvenuta morte della persona fisica rappresentata (promissario venditore), si presentasse all’atto della stipula del contratto definitivo e lo sottoscrivesse comunque, agirebbe privo dei poteri rappresentativi e sarebbe tenuto a risarcire i danni che il terzo contraente (nel nostro caso, gli acquirenti dell’immobile) avesse sofferto per avere senza colpa confidato nella validità del contratto definitivo sottoscritto [2].

Il diritto e l’obbligo di stipulare il contratto definitivo (a seguito della sottoscrizione del preliminare di vendita) spetta oggi agli eredi legittimi del defunto promittente venditore, i quali possono anche validamente conferire nuova procura speciale a sottoscrivere l’atto definitivo dinanzi al notaio rogante. Costoro, cioè gli eredi del promittente venditore, hanno anche il potere di ratificare l’eventuale contratto definitivo sottoscritto dal procuratore privo di poteri (contratto che, se sottoscritto dal procuratore privo di poteri, è inefficace, fino ad eventuale ratifica, nei confronti degli pseudo rappresentati – che nel caso del lettore sono gli eredi del promittente venditore defunto).

È, infine, anche doveroso mettere a disposizione degli eredi legittimi la caparra incassata all’atto della stipula del contratto preliminare.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Angelo ....


Concordo con @specialist, vorrei capire.
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Il diritto e l’obbligo di stipulare il contratto definitivo (a seguito della sottoscrizione del preliminare di vendita) spetta oggi agli eredi legittimi del defunto promittente venditore, i quali possono anche validamente conferire nuova procura speciale a sottoscrivere l’atto definitivo dinanzi al notaio rogante. Costoro, cioè gli eredi del promittente venditore, hanno anche il potere di ratificare l’eventuale contratto definitivo sottoscritto dal procuratore privo di poteri (contratto che, se sottoscritto dal procuratore privo di poteri, è inefficace, fino ad eventuale ratifica, nei confronti degli pseudo rappresentati – che nel caso del lettore sono gli eredi del promittente venditore defunto).

È, infine, anche doveroso mettere a disposizione degli eredi legittimi la caparra incassata all’atto della stipula del contratto preliminare.
È quello che ho sostenuto dall’inizio.
Spero che @PyerSilvio ora si convinca .
 

Roby

Fondatore
Agente Immobiliare
Io invece vorrei capire perchè da esperienza fatta in altri settori della legge, purtroppo la giurisprudenza, le nostre leggi dicono tutto e il contrario di tutto( a seguito di sentenze della cassazione, sollevado eccezioni ecc ecc...)
Il tutto per dare un servizio anche agli utenti, vero che siamo un forum e non siamo i detentori della verità assoluta ( anzi se poi siamo in cotraddittorio tra di noi, figuriamoci,) ma sinceramente serve molto anche a noi capire e fare esperienza.
 

specialist

Membro Storico
Privato Cittadino
Titolare di procura firma compromesso. Tra compromesso e il rogito, il rappresentato muore. Può il procuratore perfezionare la vendita con la procura in suo possesso?


La morte del rappresentato (cioè della persona fisica che ha conferito procura speciale) comporta l’estinzione della procura e, quindi, fa venir meno i poteri rappresentativi nel rappresentante [1]. Da questo deriva che colui il quale, nonostante l’estinzione della procura per sopravvenuta morte della persona fisica rappresentata (promissario venditore), si presentasse all’atto della stipula del contratto definitivo e lo sottoscrivesse comunque, agirebbe privo dei poteri rappresentativi e sarebbe tenuto a risarcire i danni che il terzo contraente (nel nostro caso, gli acquirenti dell’immobile) avesse sofferto per avere senza colpa confidato nella validità del contratto definitivo sottoscritto [2].

Il diritto e l’obbligo di stipulare il contratto definitivo (a seguito della sottoscrizione del preliminare di vendita) spetta oggi agli eredi legittimi del defunto promittente venditore, i quali possono anche validamente conferire nuova procura speciale a sottoscrivere l’atto definitivo dinanzi al notaio rogante. Costoro, cioè gli eredi del promittente venditore, hanno anche il potere di ratificare l’eventuale contratto definitivo sottoscritto dal procuratore privo di poteri (contratto che, se sottoscritto dal procuratore privo di poteri, è inefficace, fino ad eventuale ratifica, nei confronti degli pseudo rappresentati – che nel caso del lettore sono gli eredi del promittente venditore defunto).

È, infine, anche doveroso mettere a disposizione degli eredi legittimi la caparra incassata all’atto della stipula del contratto preliminare.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Angelo ....


Concordo con @specialist, vorrei capire.
Mi sembra tutto molto chiaro e avvalora quanto sostenuto finora.
 

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