davideboschi

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A mio avviso, i contratti efficacemente stipulati da un soggetto per mezzo di un procuratore non perdono efficacia se il soggetto muore successivamente alla stipula.
Ovviamente la procura non vale più, per cui il procuratore non potrà stipulare altri contratti, ma questo non toglie validità a quanto già firmato.
Immaginiamo un imprenditore, che conferisce procure ad alcuni suoi dipendenti per non dover intervenire sempre personalmente in tutte le questioni. Se l'imprenditore muore... tutto quello che hanno firmato i procuratori va a farsi benedire?
Oppure: se il contratto prevede l'esecuzione in tempi diversi, alla morte di quel contraente che si è fatto rappresentare da un procuratore bisogna restituire quanto ricevuto (in beni, in denaro, in prestazioni) nel corso degli anni?
 
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francesca63

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Prima di venirci a spiegare, di come un 'contratto lecitamente firmato dal procuratore', possa trovare i propri effetti, senza il conferimento ad essere raporesentati, dagli eredi subentrati al titolo.
Gli eredi ereditano il preliminare validamente firmato dal procuratore, ovviamente il definitivo dovranno firmarlo loro ( o un loro procuratore).
Mi tocca proprio rispondere, visto che la risposta del notaio di @zenoni non ti basta (anche se è esaustiva) anche se avevo rimandato per non dover leggere tutta la sentenza richiamata ( che peraltro non c’entra molto, visto che si parla di promessa in vendita , con saldo che consiste in remissione di debiti pregressi, di immissione nella detenzione prima del trasferimento formale della proprietà , e successiva richiesta di usucapione per presunta intervenuto possesso (in vece di detenzione).
Insomma , il discorso procura non è prioritario, quantunque nei commenti sia riportato :
La Cassazione del 14.6.2017 n. 14782 ha stabilito che nel mandato con procura conferito nell’interesse del mandatario, l’irrevocabilità del mandato è limitata al rapporto interno tra il mandante e il mandatario, sicchè la validità del contratto concluso dal mandatario con il terzo resta subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza (che si estingue per la morte del rappresentato) e all’assenza di revoca della procura.
Per “permanenza del potere di rappresentanza”, si intende che tale potere deve essere presente al momento della sottoscrizione del contratto (e non rileva se la procura si estingue in un momento successivo, per morte, per revoca, per rinuncia del procuratore o altre cause previste).
Altrimenti nessun contratto potrebbe essere certo, se firmato dal procuratore, poiché la procura può sempre essere ritirata.

Un contratto preliminare firmato dal procuratore (prima della morte del rappresentato) , è perfettamente valido.
Il rappresentato muore.
Cosa si trovano gli eredi ?
Un contratto preliminare di compravendita , perfettamente valido, firmato dal procuratore, in nome del de cuius.
Cosa cambia rispetto a un preliminare firmato direttamente dal de cuius , a cui gli eredi dovranno dare seguito con il contratto definitivo, per non essere inadempienti?
Nulla ; o vendono, o dovranno restituire il doppio dell’agente caparra ( o risarcire i danni).
Se l'acquirente paga il saldo prezzo contestualmente al conferimento della procura e, nel tempo che intercorre tra questo atto ed il rogito, il proprietario dovesse morire, gli eredi sono liberi di non vendere più, oppure vendere ad un terzo soggetto, incassando due volte il ricavo.
Questa è incommentabile.
Poi, giusto per scherzare, perché l’acquirente dovrebbe essere presente mentre il mandante conferisce procura al suo procuratore?
Se sono tutti presenti (venditore e acquirente) , che bisogno c’è di un procuratore ?

Ora, via alla festa , si va a fare il bagno, non per procura, ma di persona !!!:fico:;)
 

PyerSilvio

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A mio avviso, i contratti efficacemente stipulati da un soggetto per mezzo di un procuratore non perdono efficacia se il soggetto muore successivamente alla stipula.
Ovviamente la procura non vale più, per cui il procuratore non potrà stipulare altri contratti, ma questo non toglie validità a quanto già firmato.
Immaginiamo un imprenditore, che conferisce procure ad alcuni suoi dipendenti per non dover intervenire sempre personalmente in tutte le questioni. Se l'imprenditore muore... tutto quello che hanno firmato i procuratori va a farsi benedire?
Oppure: se il contratto prevede l'esecuzione in tempi diversi, alla morte di quel contraente che si è fatto rappresentare da un procuratore bisogna restituire quanto ricevuto (in beni, in denaro, in prestazioni) nel corso degli anni?


Questa è incommentabile.


Cause di estinzione della procura: oltre che in caso di revoca, la procura si estingue per: la scadenza del termine o il verificarsi della condizione risolutiva; il compimento dell’atto; la morte, la sopravvenuta incapacità o il fallimento del rappresentato o del rappresentante; l’estinzione del rapporto di gestione.
 

PyerSilvio

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La Cassazione del 14.6.2017 n. 14782 ha stabilito che nel mandato con procura conferito nell’interesse del mandatario, l’irrevocabilità del mandato è limitata al rapporto interno tra il mandante e il mandatario, sicchè la validità del contratto concluso dal mandatario con il terzo resta subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza (che si estingue per la morte del rappresentato)
 

francesca63

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La Cassazione del 14.6.2017 n. 14782 ha stabilito che nel mandato con procura conferito nell’interesse del mandatario, l’irrevocabilità del mandato è limitata al rapporto interno tra il mandante e il mandatario, sicchè la validità del contratto concluso dal mandatario con il terzo resta subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza (che si estingue per la morte del rappresentato)
L’estinzione della procura non incide sugli atti validamente compiuti dal procuratore prima dell’estinzione.
Altrimenti la procura non servirebbe a nulla.
E non devo consultarmi con nessuno, siamo all’abc
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
L’estinzione della procura non incide sugli atti validamente compiuti dal procuratore prima dell’estinzione.
Altrimenti la procura non servirebbe a nulla.
E non devo consultarmi con nessuno, siamo all’abc

...Ribadisco.

Non mi risulta.

A sostegno di quanto ho già riferito ho postato due riferimenti normativi precisi.

Se ne cerchi degli altri sullo stesso argomento, ne troverai a centinaia, perchè tale indirizzo di giurisprudenza, è consolidato fin dagli anni settanta.

Se ne trovi uno a sostegno di quanto riferisci postalo pure Francy.
Saremo lieti di consultarlo.

Diversamente, come già abbiamo letto, dai tuoi interventi postati a più riprese, dobbiamo per forza, accontentarci delle tue parole, date alla luce dal tuo fiato.

Potresti tenerlo più da conto.

Considerato che oggettivamente le candeline da spegnere non sono così poche.
 

francesca63

Moderatore
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Privato Cittadino
A sostegno di quanto ho già riferito ho postato due riferimenti normativi precisi.
Uno, al massimo, la stessa sentenza riportata due volte.
E, come ti ho già detto, non è calzante.
Non mi risulta.
Comprati un bigino di diritto privato, corso base.
Se ne cerchi degli altri sullo stesso argomento, ne troverai a centinaia, perchè tale indirizzo di giurisprudenza, è consolidato fin dagli anni settanta.
Secondo te sarebbe consolidato fin dagli anni ‘70 che i contratti conclusi da un soggetto dotato di regolare procura non sono più validi, quando muore il rappresentato?
Evviva la certezza del diritto !!
Comincio a ridere , e finisco al prossimo compleanno :risata::risata::risata:

Considerato che oggettivamente le candeline da spegnere non sono così poche.
Hai ragione, non sono pochi i miei anni, ma ogni momento è stato vissuto con soddisfazione.
Ma che che c’entra ?
 

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