Ai posteri l'ardua sentenza.
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Grazie milleDimenticavo: auguri a @francesca63 per il suo compleanno.
Grazie Pyer , auguri al figliolo !!..O Francy.. Oggi e' il tuo compleanno..
Tra l'altro lo stesso giorno dell'ultimo dei miei figli.
Auguri..!!
Gli eredi ereditano il preliminare validamente firmato dal procuratore, ovviamente il definitivo dovranno firmarlo loro ( o un loro procuratore).Prima di venirci a spiegare, di come un 'contratto lecitamente firmato dal procuratore', possa trovare i propri effetti, senza il conferimento ad essere raporesentati, dagli eredi subentrati al titolo.
Questa è incommentabile.Se l'acquirente paga il saldo prezzo contestualmente al conferimento della procura e, nel tempo che intercorre tra questo atto ed il rogito, il proprietario dovesse morire, gli eredi sono liberi di non vendere più, oppure vendere ad un terzo soggetto, incassando due volte il ricavo.
A mio avviso, i contratti efficacemente stipulati da un soggetto per mezzo di un procuratore non perdono efficacia se il soggetto muore successivamente alla stipula.
Ovviamente la procura non vale più, per cui il procuratore non potrà stipulare altri contratti, ma questo non toglie validità a quanto già firmato.
Immaginiamo un imprenditore, che conferisce procure ad alcuni suoi dipendenti per non dover intervenire sempre personalmente in tutte le questioni. Se l'imprenditore muore... tutto quello che hanno firmato i procuratori va a farsi benedire?
Oppure: se il contratto prevede l'esecuzione in tempi diversi, alla morte di quel contraente che si è fatto rappresentare da un procuratore bisogna restituire quanto ricevuto (in beni, in denaro, in prestazioni) nel corso degli anni?
Questa è incommentabile.
Cause di estinzione della procura: oltre che in caso di revoca, la procura si estingue per: la scadenza del termine o il verificarsi della condizione risolutiva; il compimento dell’atto; la morte, la sopravvenuta incapacità o il fallimento del rappresentato o del rappresentante; l’estinzione del rapporto di gestione.
L’estinzione della procura non incide sugli atti validamente compiuti dal procuratore prima dell’estinzione.La Cassazione del 14.6.2017 n. 14782 ha stabilito che nel mandato con procura conferito nell’interesse del mandatario, l’irrevocabilità del mandato è limitata al rapporto interno tra il mandante e il mandatario, sicchè la validità del contratto concluso dal mandatario con il terzo resta subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza (che si estingue per la morte del rappresentato)
L’estinzione della procura non incide sugli atti validamente compiuti dal procuratore prima dell’estinzione.
Altrimenti la procura non servirebbe a nulla.
E non devo consultarmi con nessuno, siamo all’abc
Uno, al massimo, la stessa sentenza riportata due volte.A sostegno di quanto ho già riferito ho postato due riferimenti normativi precisi.
Comprati un bigino di diritto privato, corso base.Non mi risulta.
Secondo te sarebbe consolidato fin dagli anni ‘70 che i contratti conclusi da un soggetto dotato di regolare procura non sono più validi, quando muore il rappresentato?Se ne cerchi degli altri sullo stesso argomento, ne troverai a centinaia, perchè tale indirizzo di giurisprudenza, è consolidato fin dagli anni settanta.
Hai ragione, non sono pochi i miei anni, ma ogni momento è stato vissuto con soddisfazione.Considerato che oggettivamente le candeline da spegnere non sono così poche.
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