Cuccati sto brocardo Spe’:
Dispositivo dell'art. 1722
Ratio Legis
La norma elenca una serie di cause che estinguono il mandato in ragione della sua natura. In particolare, l'estinzione per morte, interdizione o inabilitazione dipendono dal fatto che è un tipico contratto intuitus personae.
Intuitu personae
Locuzione latina
La locuzione latina Intuitu personae, da tradurre con l'italiano avuto riguardo alla persona, indica, nel linguaggio giuridico, quei negozi nei quali si ritengono di particolare rilevanza le qualità personali dei soggetti contraenti.
Tali contratti, in quanto basati sulla fiducia personale, sono intrasmissibili e, solitamente, si ritengono estinti con la morte di uno dei contraenti.
Ce ne sarebbe ancora da aggiungere, ma per simpatia verso la Dottoressa, preferisco non infierire.
Piuttosto volevo chiederti:
“Solitamente si ritengono intrasmissibili” che significa...??
Sai come’..
Sono un intermediario da campanello semplice.
Un minuto di silenzio per chi si esprime in gratuita ed immotivata aggressione.
La morte e la sopravvenuta incapacità del mandante e del mandatario
L'estinzione del mandato per la morte e la sopravvenuta incapacità (interdizione o inabilitazione) del mandante o del mandatario si spiega con riguardo all'elemento della fiducia che accompagna il rapporto.
Tuttavia il mandato quando ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue se l'impresa continua.
Valgono i criteri che mantengono ferma la proposta di contratto fatta dall'imprenditore nonostante la morte, l'interdizione e l'inabilitazione dello stesso (rel. min. n. 716). L'impresa obiettivizza in un certo senso gl'interessi che si concentrano in essa e li rende quasi indipendenti dalle vicende che colpiscono la persona dell'imprenditore.
Per i contratti la revocabilita’ della Proposta e’ assicurata. in caso di morte del proponente imprenditore, dalla trasmissione agli eredi della posizione di lui e, nel caso d'incapacità, dalla esistenza del rappresentante legale, che decide circa la convenienza di mantenere o revocare la proposta medesima; per il mandato è fatta dall'art. 1722 per espressa salvezza del diritto di recesso delle parti o degli eredi anche quando eccezionalmente il mandato non si estingue nonostante la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario.
Io invece vorrei capire perchè da esperienza fatta in altri settori della legge, purtroppo la giurisprudenza, le nostre leggi dicono tutto e il contrario di tutto
A me pare che con il suo lungo post @PyerSilvio abbia dimostrato che la procura e il mandato si estinguono con la morte del mandatario, ma in nessuna parte di esso si dice che gli atti e le stipule posti in essere prima cessino di avere validità giuridica. In questo caso quindi direi che la legge è inequivocabile.