Rudyaventador

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@miciogatto ho chiara la distinzione tra mandato e mediazione , non per altro ma perchè una sentenza della corte di cassazione ha messo "ordine" tra le diverse interpretazioni dottrinali . Per quel che rileva in questo discorso l AI aggiunge alla sua qualita di mediatore il nuncius di mandatario del contraente non nominato
 
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Rudyaventador

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mi mescoli un po' troppo le carte (credo sia dovuto al fatto che non abbiamo sott'occhio entrambi lo stesso modello di proposta): o nella citazione qui sopra mi stai parlando di un contratto con qualche clausola (mi vien da pensare una sospensiva) o non tieni conto del contratto che intercorre tra AI e venditore (copia e incolla doveroso... spero che questa, del copia e incolla, tra noi ti faccia sorridere come fa sorridere me)

Vedi l'allegato 15383

Questo è spesso quel che troviamo sugli incarichi. E' il venditore che autorizza l'AI a consegnargli i titoli ricevuti, dopo e non contestualmente all'accettazione.
Se la proposta d'acquisto è ben fatta e sulla stessa è prevista sia l'accettazione che la quietanza, suppongo che l'AI non si limiti a ciò, ma (quel che ho sempre visto fare) faccia firmare per presa visione al venditore fotocopia dell'assegno con data e dicitura "per presa visione" e di conseguenza il venditore ne da quietanza al porponente. (il presa visione attesta ulteriormente che l'AI li ha in consegna e che ha svolto, fino a quel punto, il proprio dovere)
Fatti 'sti passaggi, come dicevo prima, è il venditore che ha l'onere dell'incasso e/o la facoltà di lasciare i titoli in custodia all'AI, sempre salvo che già in proposta o sull'incarico non sia previsto che i titoli resteranno in custodia all'AI fino a preliminare. Se deciderà di prendere l'assegno dovrà dare quietanza all'AI.

Se qualcosa mi sfugge, per favore mandami i moduli che usi tu: me li leggo e probabilmente ci vedrò quel che ci vedi tu.

Una precisazione , l impostazione della proposta degli AI , ha la forma di preliminare all accettazione della per cui , essendo perfezionato l assegno diventa caparra e cio rileva nei confronti del acquirente, l assegno come dagli schemi di prpooste , nonche dagli schemi di incarico depositati nelle camere di commercio , prevedono la consegna del assegno al venditore al momento dell accettazione della proposta quando questa sia efficace
 

Umberto Granducato

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mi mescoli un po' troppo le carte
:riflessione: o tu le mescoli a me? ;)
siamo passati all'incarico che è altra cosa ancora...
Gli incarichi sono molto spesso verbali, quindi se non è scritto cosa facciamo? Nel trafiletto che mi alleghi si parla di consegna dopo la conoscenza dell'accettazione (quindi non alla firma nella stragrande maggioranza dei casi) che è quello che io dico dall'inizio: la caparra x essere tale deve essere consegnata e non è consegnata fino alla comunicazione dell'accettazione.
Cosa succede se ti consegno la caparra all'accettazione e non comunico nei tempi l'accettazione al proponente?
 

Umberto Granducato

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Agente Immobiliare
So che non ce n'è bisogno ma posto l'art. del CC sulla conclusione del contratto a vantaggio di chi legge:

Art. 1326.
(Conclusione del contratto).
Il contratto e' concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
Il proponente puo' ritenere efficace l'accettazione tardiva, purche' ne dia immediatamente avviso all'altra parte.
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se e' data in forma diversa.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

Fonte: ricercagiuridica.com
 

il_dalfo

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Col venditore che magari ha già ha accettato "di ricevere l'assegno dopo" la conoscenza d'accettazione al momento dell'incarico
.
Basterebbe aggiungere in proposta che "...parte venditrice dichiara:
1-Di aver preso visione del titolo a deposito cauzionale attualmente custodito dall'AI.
2-Di considerare detto titolo come già ricevuto e pertanto con l'accettazione della presente proposta ne rilascia sin da ora quietanza preventiva fino al momento della conoscenza d'accettazione della presente proposta e piena quietanza dal momento della conoscenza d'accettazione della presente proposta (che sia da aggiungere "salvo buon fine" se assegno bancario?)
3-Sarà facoltà di parte venditrice, a propria cura e spese, successivamente alla conoscenza di accettazione di parte proponente, farsi consegnare dall'AI o lasciare in custodia allo stesso fino al momento del preliminare/scrittura integrativa/rogito/data il titolo a caparra.

una firmetta su ognuno dei punti e si è risolta.
altre firmette in foglio a parte sugli accordi tra AI e venditore sul fatto di tenere/consegnare come/quando
 

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
:riflessione: o tu le mescoli a me? ;)
siamo passati all'incarico che è altra cosa ancora...
Gli incarichi sono molto spesso verbali, quindi se non è scritto cosa facciamo? Nel trafiletto che mi alleghi si parla di consegna dopo la conoscenza dell'accettazione (quindi non alla firma nella stragrande maggioranza dei casi) che è quello che io dico dall'inizio: la caparra x essere tale deve essere consegnata e non è consegnata fino alla comunicazione dell'accettazione.
Cosa succede se ti consegno la caparra all'accettazione e non comunico nei tempi l'accettazione al proponente?

allora consegna dell assegno al venditore dopo la conoscenza della sua accettazione data alla parte venditrice , traduciamo in pratica finche l acquirente non è a conoscenza del accettazione l accettazione puo venire revocata. Ma nel momento in cui tocca "palla" l acquirente , l AI deve consegnare l assegno , ma piccolo particolare nel momento in cui tocca palla l acquirente l assegno che ha l AI è in deposito da lui quale caparra IN NOME E PER CONTO DEL VENDITORE pertanto se il venditore recede paga il doppio , come la metti la metti , l unico caso è la mancata consegna dell assegno dalla parte acquirente in tutti gli altri casi l assegno dopo l accettazione è giuridicamente nella disponibilita del venditore , non esiste un evento che non abbia una qualificazione giuridica , l assegno in mano all AI è deposito quindi chi ha in deposito lo ha in base alla volonta del venditore , non esiste un evento nel limbo .

Per l ultimo quesito , se AI , non ha comunicato , la assegno in deposito non si è trasformato in caparra ,ed il venditore chiede i danni all AI .
 

il_dalfo

Membro Senior
Professionista
siamo passati all'incarico che è altra cosa ancora...
Gli incarichi sono molto spesso verbali, quindi se non è scritto cosa facciamo?

Vero il primo ed anche il secondo punto.
Non mescolo le carte, tengo conto del fatto che in tutto l'iter c'è anche l'incarico: quando questo prevede che l'assegno sia consegnato dopo, anche la proposta dovrà prevedere che sia consegnato postumo alla presa visione.

Poi da un punto di vista pratico, oltre che legale, non sorge in capo al proponente di consegnare "nelle mani" del venditore la caparra. Al più, va consegnata presso domicilio...

...non ho fatto tempo a finir di scrivere che rudy ha riportato quanto pensavo.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Poi da un punto di vista pratico, oltre che legale, non sorge in capo al proponente di consegnare "nelle mani" del venditore la caparra. Al più, va consegnata presso domicilio...
Per forza, la caparra è consegnata all'AI...
Comunque mi arrendo, il consiglio mio è: farsi firmare ricevuta della consegna della caparra, non presa visione e non di ritiro successivo.
Stiamo comunque parlando di casi limite.
 

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