Umberto Granducato

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L acquirente consegna un a proposta con corredato l assegno , e la proposta viene accettata , ed in cui con l accettazione il venditore ne rilascia quietanza , pertanto l assegno è consegnato. Se l AI lo trattiene senza consegnarlo al venditore , esula tra gli obblighi tra venditore ed acquirente , te lo ripeto se come dici tu sarebbe facile sottrarsi ala caparra con l accordo truffaildino tra venditore ed agente , che costituirebbe reato.

non inventiamo per favore... ;) Non esistono quietanze di quel tipo.
L'assegno non viene consegnato all'accettazione, ma dopo la comunicazione dell'accettazione. La caparra, per essere tale, deve essere consegnata, altrimenti non è caparra.
Il non ritiro della caparra (caso limite) non ti esonera dagli obblighi contrattuali quindi non c'è niente di truffaldino: semplicemente il contratto è valido a tutti gli effetti tuttavia il diritto dell'adempiente non è il doppio della caparra
 

Rudyaventador

Membro Attivo
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non inventiamo per favore... ;) Non esistono quietanze di quel tipo.
L'assegno non viene consegnato all'accettazione, ma dopo la comunicazione dell'accettazione. La caparra, per essere tale, deve essere consegnata, altrimenti non è caparra.
Il non ritiro della caparra (caso limite) non ti esonera dagli obblighi contrattuali quindi non c'è niente di truffaldino: semplicemente il contratto è valido a tutti gli effetti tuttavia il diritto dell'adempiente non è il doppio della caparra

Cosa vuoi in tribunale siamo tutti inventori...e quindi non sottovaluterei cosa puo fare un avvocato di controparte.....L accettazione nel momento in cui viene sottoscritta , ed è corredata di assegno la sottoscrizione rappresenta ex lege quietanza .. sono proprio queste usanze basate sul oralità che poi creano problemi in Giudizio tu hai un contratto mandato con l acquirente e pertanto nei suoi confronti operi in rappresentanza....io se fossi il tuo legale ti direi evita di anticipare accettazioni in via informale e comunicala alla controparte solo nel momento in cui abbia sottoscritto l accettazione....poi fate vobis , con le vostre convinzioni ci siamo ben abituati ...la cosa che certamente ti dico che l acquirente non va in bianco avendo consegnato l assegno , ed avendo notizia del accettazione, poi chi paga o chi si rivale è altro piano
 

Umberto Granducato

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Nessuna 'oralità'...
Proposta, accettazione e comunicazione dell'accettazione, riassunto molto in breve.
La caparra è tale se è consegnata, quindi ci deve essere prova della consegna; la semplice accettazione della proposta non lo è.

la cosa che certamente ti dico che l acquirente non va in bianco avendo consegnato l assegno

Questo è pacifico, ma nessuno lo ha affermato: non si discute la validità dell'accordo
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
Ormai siamo oltre ma in astratto:
Mi arriva una proposta (non conforme all'incarico), io faccio una controproposta.

PRIMA che mi venga comunicata l'accettazione ritiro la mia controproposta (che non è irrevocabile per definizione, credo).
Io dovrei essere a posto rispetto alla vendita (ma scoperto per quanto riguarda l'incarico all'agenzia).

Probabilmente a quel punto mi conviene contestualmente comunicare all'agente la risoluzione dello stesso incarico pagando così solo la penale a lui, che sarà senz'altro inferiore alla provvigione, e oltretutto senza IVA.

Sbaglio?
 

il_dalfo

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Me la posti x favore?
Buondì Umberto, perdonami ma non ho capito cosa vuoi che ti posto. (e non ho capito neanche cosa intendi con "quietanza di cosa?/qui si parla di caparra")

Nessun copia incolla in sto caso, è farina del mio sacco: dopo 15 anni non dico di averli visti tutti (i prestampati di cui accennavo), ma buona parte. :)

Che il venditore dia quietanza del ricevimento dell'assegno anche se di fatto non lo ha in mano serve a testimonianza del fatto che l'obbligazione assunta dal proponente è stata rispettata (consegnare la somma x), ed è lo stesso venditore a dichiararlo (in forma scritta, così il valore giuridico della stessa, in proposta e/o su preliminare, prende piena efficacia per le parti).

ciò premesso, teniamo anche conto che non si è obbligati ad incassare l'assegno (che si, può scadere, ma queste son altre cose)

Poi, lasciare in mano all'agenzia l'assegnno è utile per più evenienze: se le parti anche ad affare concluso dovessero di comune accordo rinunciare all'affare, è sufficiente restituire l'assegno e non dover scomodare il proprio commercialista per il reso ne tantomeno ci sarebbero rotture dal punto di vista del fisco (se una delle parti è una p.IVA).
Altra cosa: tra proposta e preliminare possono passare anche lunghi periodi. Se al momento del preliminare l'assegno di proposta viene restituito e la cifra inglobata in un unico assegno comprensivo di quella che era la proposta e di quel che è il preliminare, il proponente non ci smena interessi (la banca conta gli interessi in ammanco dalla data sull'assegno, non dal momento dell'incasso). (vale per tutti ma ovviamente conta poco se le cifre sono contenute e conta parecchio se le cifre son di natura "paperonica")
 

il_dalfo

Membro Senior
Professionista
Era questo forse che mi chiedevi? (fatto foto e postata)
upload_2018-4-10_12-48-27.png
 

Umberto Granducato

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Buondì Umberto, perdonami ma non ho capito cosa vuoi che ti posto. (e non ho capito neanche cosa intendi con "quietanza di cosa?/qui si parla di caparra")

Nessun copia incolla in sto caso, è farina del mio sacco: dopo 15 anni non dico di averli visti tutti (i prestampati di cui accennavo), ma buona parte. :)

Che il venditore dia quietanza del ricevimento dell'assegno anche se di fatto non lo ha in mano serve a testimonianza del fatto che l'obbligazione assunta dal proponente è stata rispettata (consegnare la somma x), ed è lo stesso venditore a dichiararlo (in forma scritta, così il valore giuridico della stessa, in proposta e/o su preliminare, prende piena efficacia per le parti).

ciò premesso, teniamo anche conto che non si è obbligati ad incassare l'assegno (che si, può scadere, ma queste son altre cose)

Poi, lasciare in mano all'agenzia l'assegnno è utile per più evenienze: se le parti anche ad affare concluso dovessero di comune accordo rinunciare all'affare, è sufficiente restituire l'assegno e non dover scomodare il proprio commercialista per il reso ne tantomeno ci sarebbero rotture dal punto di vista del fisco (se una delle parti è una p.IVA).
Altra cosa: tra proposta e preliminare possono passare anche lunghi periodi. Se al momento del preliminare l'assegno di proposta viene restituito e la cifra inglobata in un unico assegno comprensivo di quella che era la proposta e di quel che è il preliminare, il proponente non ci smena interessi (la banca conta gli interessi in ammanco dalla data sull'assegno, non dal momento dell'incasso). (vale per tutti ma ovviamente conta poco se le cifre sono contenute e conta parecchio se le cifre son di natura "paperonica")

Dichiari di avere ricevuto un assegno e non ce l'hai?? :occhi_al_cielo: Al limite non lo incassi, ma devi averlo in mano... Mi sembra che ci sia un pò di confusione.
Il tema è: l'adempiente può chiedere il doppio della caparra se non è stata consegnata alla controparte? la risposta è no. questo NON significa che il contratto è carta straccia. L'accordo è valido, ma il risarcimento non viene quantificato col doppio della caparra
 

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