Umberto Granducato

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Era questo forse che mi chiedevi? (fatto foto e postata)
Vedi l'allegato 15382

Castroneria perdonami... tant'è vero che nella modulistica attuale di diversi franchising non c'è.
L'assegno va consegnato dopo la comunicazione dell'accettazione perchè fino ad allora il contratto non è concluso. Anche una delle associazioni di categoria ha fatto un autogol in tal senso, ma è un'altra storia..
 

il_dalfo

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Io la vedo così:
La caparra funge da risarcimento immediato in caso di inadempienza di uno dei contraenti.
La "formula della quietanza" fa si che il venditore dichiarando che il proponente è adempiente nella consegna della caparra (tramite assegno) attesta che l'obbligo è stato espletato.
Il fatto che vi siano accordi verbali o scritti tra venditore ed AI perché l'assegno resti in agenzia non inficia la prestazione eseguita dal proponente ne, tanto meno, assolve il venditore dall'onere dell'incasso, cosa che comporta il richiedere all'AI la consegna dell'assegno.
Ecco spiegato perché va versato il doppio della caparra.
Poi se si vuol adire per vie legali al fine di ottenere i maggiori danni, la legge lo consente (con tutti i rischi e le spese che ne conseguono)
 

il_dalfo

Membro Senior
Professionista
L'assegno va consegnato dopo la comunicazione dell'accettazione perchè fino ad allora il contratto non è concluso

Mi fido di te. Spesso leggo che il contratto è concluso con la conoscenza dell'accettazione da parte del proponente.
In virtù di ciò mi chiedo: se io proponente ho conoscenza dell'accettazione, premesso che mi basterebbe la doppia caparra a titolo di risarcimento (facciamo finta che il venditore receda), nel momento in cui l'assegno non è incassato dovrei per forza chiedere i danni anche se non ne ho? ed in questo caso l'AI è corresponsabile col venditore anche se l'onere dell'incasso spetta al solo venditore?

(per meglio figurarsi la situazione, prendiamo ad esempio un venditore impossibilitato a recuperar l'assegno in tempi celeri. es. residente all'estero o convalescente in ospedale.)

Aspetto tuoi suggerimenti
 

Umberto Granducato

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Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
Leggi questo 3d: Rinuncia all'acquisto dopo il versamento della caparra
oppure questo: Recesso del Venditore Per inadempienza nostra non veritiera

Non puoi nemmeno chiedere l'esecuzione...
Semplicemente vai in giudizio (qui stiamo riassumendo molto eh...)
Quando ti dico che le quietanze di quel tipo non esistono intendo che non puoi dare una quietanza per un assegno che in quel momento (accettazione) non puoi ricevere xche il contratto NON è ancora concluso

Quando firma l accettazione o questa viene comunicata al l acquirente il contratto è conlcuso ...l acquirente ha consegnato l assegno all AI in fase di proposta in virtu di un mandato in essere tra venditore ed AI , altrimenti manca il titolo giuridico che abilita AI a raccogliere proposta assegno e provvedere a veicolarla al venditore ...tu ragioni tra acquirente e venditore manca l altro anello il rapporto venditore ai ..........

di conseguenza da Avvocato , che ipoteticamente difende l acquirente, in virtu del mandato lego la rappresentanza del venditore all AI , a quel punto il venditore deve dimostrare che l AI ha trattenuto indebitamente l assegno, quindi da uno dei dei due il doppio esce fuori...
 

Rudyaventador

Membro Attivo
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Ad ogni modo mi rimane sempre il mistero per quale motivo un venditore che firma un accettazione , non riceva l assegno su una proposta senza condizione sospensiva , io personalmente non ammetterei di firmare senza prendermi l assegno.
 

il_dalfo

Membro Senior
Professionista
Quando ti dico che le quietanze di quel tipo non esistono intendo che non puoi dare una quietanza per un assegno che in quel momento (accettazione) non puoi ricevere xche il contratto NON è ancora concluso

mi mescoli un po' troppo le carte (credo sia dovuto al fatto che non abbiamo sott'occhio entrambi lo stesso modello di proposta): o nella citazione qui sopra mi stai parlando di un contratto con qualche clausola (mi vien da pensare una sospensiva) o non tieni conto del contratto che intercorre tra AI e venditore (copia e incolla doveroso... spero che questa, del copia e incolla, tra noi ti faccia sorridere come fa sorridere me)

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Questo è spesso quel che troviamo sugli incarichi. E' il venditore che autorizza l'AI a consegnargli i titoli ricevuti, dopo e non contestualmente all'accettazione.
Se la proposta d'acquisto è ben fatta e sulla stessa è prevista sia l'accettazione che la quietanza, suppongo che l'AI non si limiti a ciò, ma (quel che ho sempre visto fare) faccia firmare per presa visione al venditore fotocopia dell'assegno con data e dicitura "per presa visione" e di conseguenza il venditore ne da quietanza al porponente. (il presa visione attesta ulteriormente che l'AI li ha in consegna e che ha svolto, fino a quel punto, il proprio dovere)
Fatti 'sti passaggi, come dicevo prima, è il venditore che ha l'onere dell'incasso e/o la facoltà di lasciare i titoli in custodia all'AI, sempre salvo che già in proposta o sull'incarico non sia previsto che i titoli resteranno in custodia all'AI fino a preliminare. Se deciderà di prendere l'assegno dovrà dare quietanza all'AI.

Se qualcosa mi sfugge, per favore mandami i moduli che usi tu: me li leggo e probabilmente ci vedrò quel che ci vedi tu.
 

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