marcanto

Membro Senior
Professionista
Riflettevo sulla questione: continuità delle trascrizioni.
Ossia, o meglio, ciò che conferisce efficacemente il titolo per essere proprietario del bene ereditato.

L'accettazione dell'eredita (tacita o meno) e la sua relativa trascrizione sancisce la volontà del chiamato all'eredità ad essere tale: ossia erede.
ma ne l'accettazione, ne la sua trascrizione trasferisce il bene ereditato in capo allo stesso erede.
Per una questione molto semplice, perchè si è tenuti ad effettuare la Dichiarazione di Successione.
Ed è la registrazione di quest'ultima presso il registro immobiliare che decreta il passaggio della titolarità della proprietà in testa all'erede (o agli eredi).

Quindi in tema di continuità delle trascrizioni è la registrazione della Dichiarazione di Successione ad assolvere tale mansione e obbligo della norma.
Ne consegue che l'enunciato <art. 2650 c.c.> si esplica proprio con la dichiarazione di succes
@Avv Luigi Polidoro .....cosa ne pensi.
 

Avv Luigi Polidoro

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Professionista
Assolutamente no.
La giurisprudenza è granitica sul punto.
La denuncia di successione ha solo finalità fiscali e pertanto la sua trascrizione nei registri immobiliari ha valenza solo tributaria.
E' assurdo (anche questo) ma è così.
Per il 2650 serve l'accettazione da trascrivere.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Come dice il proverbio "non si finisce mai di imparare"

Hai citato la giurisprudenza, puoi indicare anche gli estremi di una sentenza che lo rimarca ???

Non per diffidenza nei tuoi confronti, assolutamente no, ma solo per un mio documentarmi appropriatamente, ma anche per chi ci legge !!!
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Un altra cosa > sinora (almeno io) ho supposto il caso di una dichiarazione di successione ......ma presumo che tale principio valga anche qualora - l'accettazione anche se tacita - sia riferita ad un Testamento.

Quindi anche in caso di testamento, qualora si perfezioni "accettazione tacita" si dovrà produrre, e porre in essere, la trascrizione di un atto di accettazione
 

Avv Luigi Polidoro

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Professionista
Un altra cosa > sinora (almeno io) ho supposto il caso di una dichiarazione di successione ......ma presumo che tale principio valga anche qualora - l'accettazione anche se tacita - sia riferita ad un Testamento.

Quindi anche in caso di testamento, qualora si perfezioni "accettazione tacita" si dovrà produrre, e porre in essere, la trascrizione di un atto di accettazione
Sì, esatto.
Il testamento integra la chiamata all'eredità che, però, deve essere comunque accettata.
 

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
mi permetto di dire che la vendita di un immobile è elemento teleologico del accettazione , pertanto il notaio rogante attesta l accettazione trascrivendola senza la necessita di un atto formale di accettazione.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Si la vendita, dell'immobile oggetto dell'eredità, è un altro atto formale di accettazione tacita.
Se è questo quello che intendevi.
il notaio rogante attesta l accettazione trascrivendola senza la necessita di un atto formale di accettazione.
indubbiamente !!!!
ma vi è un ma ........cosa sarebbe una trascrizione se PRIMA non fosse compilato un "atto formale" da trascrivere ????
Di certo <aria o fumo> non possono essere trascritti
Ed è quello che viene evidenziato sopra .......in particolare in #7
 
Ultima modifica:

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
indubbiamente !!!!
ma vi è un ma ........cosa sarebbe una trascrizione se PRIMA non fosse compilato un "atto formale" da trascrivere ????
Di certo l'aria non viene trascritta
Ed è quello che viene evidenziato sopra .......

l ho speigata a livello legale, traduciamo in altro modo il notaio quale pubblico ufficiale puo attestare senza atto formale la circostanza con la semplice trascrizione del fatto codice xy accettazione eredita essendo anche connessa con la vendita dell immobile che ne sancisce l avvenimento.

Pertanto l atto formale deve esistere se la legge ne prescrive la forma scritta , mentre non altrimenti non occorre se la trascrizione con la sua causale descrittiva è idonea ed univoca a rappresentare il fatto , non dimenticandoci che la finalita della trascrizione è quella di rendere conoscibili a terzi gli eventi del caso con data certa.

i verbi talune volte in ambito legale non hanno esattamente e rigidamente il significato di grammatica italiana nelle sue implicazioni grammaticali di un oggetto , in questo caso la trascrizione è un fatto da rendere noto a terzi , poi la legge stabilisce se tale fatto è documentale o meno.
 
Ultima modifica:

Avv Luigi Polidoro

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Professionista
Ogni atto di vendita (che di per sè dimostra la volontà di accettare, è infatti una accettazione implicita) viene sempre preceduto dalla trascrizione dell'atto di accettazione della eredità (seppure vengano spesso stipulati contestualmente) proprio per ragioni di formale continuità.
 

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
Ogni atto di vendita (che di per sè dimostra la volontà di accettare, è infatti una accettazione implicita) viene sempre preceduto dalla trascrizione dell'atto di accettazione della eredità (seppure vengano spesso stipulati contestualmente) proprio per ragioni di formale continuità.
Collega ho risposto alla circostanza sollevata che necessariamente trascrizione implichi un atto fisicamente scritto , trascrizione come immagino convieni, assume la valenza della conoscibilità a terzi del fatto giuridicamente rilevante e non il mero fatto di trascrivere un documento che puo non esistere come avviene nell esplicitazione dell accettazione implicita , implicita che appunto è contenuta nell unico atto di vendita
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto