Riflettevo sulla questione: continuità delle trascrizioni.
Ossia, o meglio, ciò che conferisce efficacemente il titolo per essere proprietario del bene ereditato.
L'accettazione dell'eredita (tacita o meno) e la sua relativa trascrizione sancisce la volontà del chiamato all'eredità ad essere tale: ossia erede.
ma ne l'accettazione, ne la sua trascrizione trasferisce il bene ereditato in capo allo stesso erede.
Per una questione molto semplice, perchè si è tenuti ad effettuare la Dichiarazione di Successione.
Ed è la registrazione di quest'ultima presso il registro immobiliare che decreta il passaggio della titolarità della proprietà in testa all'erede (o agli eredi).
Quindi in tema di continuità delle trascrizioni è la registrazione della Dichiarazione di Successione ad assolvere tale mansione e obbligo della norma.
Ne consegue che l'enunciato <art. 2650 c.c.> si esplica proprio con la dichiarazione di succes
@Avv Luigi Polidoro .....cosa ne pensi.
Ossia, o meglio, ciò che conferisce efficacemente il titolo per essere proprietario del bene ereditato.
L'accettazione dell'eredita (tacita o meno) e la sua relativa trascrizione sancisce la volontà del chiamato all'eredità ad essere tale: ossia erede.
ma ne l'accettazione, ne la sua trascrizione trasferisce il bene ereditato in capo allo stesso erede.
Per una questione molto semplice, perchè si è tenuti ad effettuare la Dichiarazione di Successione.
Ed è la registrazione di quest'ultima presso il registro immobiliare che decreta il passaggio della titolarità della proprietà in testa all'erede (o agli eredi).
Quindi in tema di continuità delle trascrizioni è la registrazione della Dichiarazione di Successione ad assolvere tale mansione e obbligo della norma.
Ne consegue che l'enunciato <art. 2650 c.c.> si esplica proprio con la dichiarazione di succes
@Avv Luigi Polidoro .....cosa ne pensi.