AA L'atto era stato consegnato a un soggetto diverso dall'avente diritto
Immobili e procura a vendere, il notaio negligente (a volte) non fa danni.
Anche se al notaio sono imputabili responsabilità di tipo professionale, non è detto che da queste scaturisca automaticamente un danno risarcibile.Nel caso di specie, nel donare ai figli la nuda proprietà di un immobile il ricorrente si era riservato di poter vendere l'appartamento.
Per questa ragione disponeva che il notaio incaricato redigesse la relativa procura a vendere in rem propriam e senza condizioni.
Il professionista redigeva l'atto consegnandolo però a un soggetto diverso dall'avente diritto : uno dei figli donatari, il quale non provvedeva alla consegna dell'atto al padre-donante-avente diritto.
Da ciò scaturiva l'impossibilità per il procuratore di vendere il bene.
La Corte di Cassazione, pur riconoscendo la reponsabilità professionale del notaio, ha disatteso la richiesta di risarcimento del danno.
A tal proposito non sono stati rilevati i presupposti relativi al mancato guadagno e alla svalutazione del bene immobile oggetto della procura.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 24/11/2009, n. 24682)27/11/2009
Tratto da Quotidiano Giuridico Quotidiano on line di informazione in materia di diritto civile, penale e amministrativo.
Cosa ne pensate??? Vista la campagna nazionale che l'ordine del Notariato sta spingendo,per tutelare gli utenti da acquisti "pericolosi"...
Immobili e procura a vendere, il notaio negligente (a volte) non fa danni.
Anche se al notaio sono imputabili responsabilità di tipo professionale, non è detto che da queste scaturisca automaticamente un danno risarcibile.Nel caso di specie, nel donare ai figli la nuda proprietà di un immobile il ricorrente si era riservato di poter vendere l'appartamento.
Per questa ragione disponeva che il notaio incaricato redigesse la relativa procura a vendere in rem propriam e senza condizioni.
Il professionista redigeva l'atto consegnandolo però a un soggetto diverso dall'avente diritto : uno dei figli donatari, il quale non provvedeva alla consegna dell'atto al padre-donante-avente diritto.
Da ciò scaturiva l'impossibilità per il procuratore di vendere il bene.
La Corte di Cassazione, pur riconoscendo la reponsabilità professionale del notaio, ha disatteso la richiesta di risarcimento del danno.
A tal proposito non sono stati rilevati i presupposti relativi al mancato guadagno e alla svalutazione del bene immobile oggetto della procura.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 24/11/2009, n. 24682)27/11/2009
Tratto da Quotidiano Giuridico Quotidiano on line di informazione in materia di diritto civile, penale e amministrativo.
Cosa ne pensate??? Vista la campagna nazionale che l'ordine del Notariato sta spingendo,per tutelare gli utenti da acquisti "pericolosi"...