Sinceramente sto avendo delle difficoltà nell'interpretare la descrizione riferita agli immobili nel loro insieme
uno costruisce sul verde contiguo un'altra unità immobiliare o realizza una costruzione in aderenza ad un immobile dei due già esistenti?
Dico questo perchè le due differenze sopra riportate aprirebbero scenari giuridici di diversa natura anche ai fini della leggittimità della proprietà e non solo di servitù volontarie (se il suolo è in comproprietà sulla base di quanto si dice in giro senza fare riferimenti al codice civile, quello che sorge sopra ad una particella di terreno ai fini della proprietà la stessa viene riconosciuta a favore dei proprietari del suolo indipendentemente da chi lo ha costruito)
Sicuramente la mia è stata una premessa OT ma sinceramente non ho capito il problema ...
però analizzando il seguito la mia premessa diventa inutile
(dato che c'ho messo mezzora a scriverla e anche se mi sono reso conto solo dopo che è inutile non la cancello
)
detto ciò
i figli suddividono la proprieta e tramite tacito accordo rimangono le aperture.
Quindi la divisione fatta tra i fratelli immagino per atto scritto prevedeva lo scioglimento di questa comunione attribuendo a ciascuno de comproprietari una proprietà esclusiva scaturita dalla divisione che ovviamente sarà stata fatta in base a parametri valutativi accettati da ambo le parti
e tutto nello stato di fatto in cui la prorietà si trovava al momento della divisione stessa.
la vendita viene effettuata nel 2013 tramite asta giudiziaria. Nella perizia si denota tutto. Il nuovo proprietario può chiedere la chiusura delle aperture (trasformandole in luci e finestre con grata) o deve accettare il tutto per usucapione servitù o altro.
Secondo me no
O meglio la può chiedere aprendo un contenzioso se riesce a dimostrare in via giudiziale l'inutilità di quelle aperture che non costituiscono una servitù indispensabile all'utilizzo del bene (vedi servitù di passaggio) ma bensì creano una situazione inutile di disturbo alla proprietà altrui.
Su una base di quanto acquistato e come sicuramente sarà stato descritto nella perizia del CTU e soprattutto in base a quanto è riportato in tutti gli atti di trasferimento del tribunale,
gli immobili vengono acquistati nello stato di fatto in cui si trovano
(oltre la possibilità di sanare eventuali abusi edilizi entro 120 giorni dal decreto di trasferimento, ma questo è un'altro aspetto)
Secondo me la pretesa dell'aggiudicatario non è leggittima.
Qui si chiedeva solo se questa situazione aveva creato una servitù vincolante: credo che la risposta sia affermativa.
Credo anch'io la stessa cosa
(ovviamente non sono/siamo avvocati e rispondiamo senza competenze perchè affascinati dall'argomento )