Avrei la risposta volgare, ma ti riporto quella che gli sto scrivendo
mi permetto di ritornare sulla questione di cui le accennai giorni fa al telefono e della quale avrei voluto parlarle in questi ultimi giorni, relativamente al deposito che – a mio avviso- il notaio dovrebbe farsi lasciare a garanzia delle imposte e sanzioni a carico del venditore di un immobile acquistato con l'agevolazione prima casa, rivenduto nel quinquennio, nel caso in cui il venditore stesso non ricomprasse nell'anno successivo.
Non essendo riuscito a parlarle di persona, a questo punto preferisco scriverle.
Pur con le mie scarne conoscenze giuridiche, ho effettuato delle ricerche che, se da una parte escludono la possibilità per l’Agenzia delle Entrate si rivalersi sull’acquirente finale in base al principio di solidarietà, d’altro canto evidenziano che:
• l’acquirente può legittimamente esigere dal venditore la prestazione di idonea tutela a garanzia del pagamento dell’imposta complementare, già sorta a carico del venditore di bene infraquinquennale, ancorché il potere effettivo di riscossione dell’Ufficio sia ancora paralizzato;
• il venditore che si rifiutasse di prestarla sarebbe inadempiente, con tutte le conseguenze di ciò.
Stando a quanto sopra, il notaio sarebbe tenuto non solo ad informare l’acquirente e opportunamente consigliarlo, ma anche ad accettare il deposito, e in qualche modo a sollecitarlo quanto meno nei casi, come il mio, di rivendita pressoché immediata dell’immobile, prefigurandosi, a detta di molti colleghi del Notaio, un responsabilità professionale del notaio, il quale dovrà avere quindi cura di farsi rilasciare una liberatoria dall’acquirente, essendo ovviamente quest’ultimo libero di fidarsi personalmente del venditore o comunque di non volere subordinare al deposito della somma la stipula dell’atto notarile (ovviamente, non sono intenzionato a rilasciare tale liberatoria).
Le sarei grato se volesse analizzare questo mio punto con il notaio e farmi sapere qual è la strada che intendete seguire.
Ho trovato anche questo riferimento dal quale ho tratto i punti sopra esposti... magari può esservi utile.
http://www.notaioremobassetti.com/nrb/wp-content/uploads/Agevolazioni.pdf
Aggiunto dopo 5 minuti :
Andrea, ti ho risposto ma il sistema dice che il mio messaggio necessita dell'approvazione di un moderatore...
Aggiunto dopo 14 minuti :
Da ulteriori ricerche sul CNN, ho trovato un doc che, un po' tortuosamente e in puro legalese, mi pare riproponga la posizione del codice IPSOA.
Privilegio speciale immobiliare - «Prima casa» - Casistica
COMMISSIONE STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
7/8 marzo 2002
Est.: Puri
Decadenza prima casa di abitazione e privilegio speciale immobiliare
per i tributi indiretti
L’imposta di registro è – come noto – assistita da privilegio in forza del disposto dell’art. 56, comma 4 del d.p.r. n. 131/1986 che rinvia all’art. 2772 c.c. per i beni immobili ai quali il tributo si riferisce. Quest’ultima disposizione prevede al comma 4 che il privilegio non possa essere esercitato in pregiudizio dei diritti che i terzi abbiano anteriormente acquistato sugli immobili e per le imposte suppletive “in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi”.
In un precedente studio volto ad evidenziare l’incongruenza di tale disposizione con l’esigenza di tutela e certezza dei trasferimenti immobiliari, pur in presenza di una diversa giurisprudenza di legittimità (Cass. 11 maggio 1978, n. 2294 citata alla nota 2), era stato affermato che le origini (1) di tale forma di garanzia e la rigidità applicativa del termine quinquennale di estinzione del privilegio (qualificato come di decadenza) (2) rendeva tale istituto “di fatto incompatibile con fattispecie, come quelle di alcune disposizioni agevolative della prima casa, dove l’agevolazione era legata a dichiarazioni della parte o ad un suo comportamento nel tempo. Così, ad esempio, è fortemente dubbia l’applicabilità del privilegio all’ipotesi in cui la decadenza dell’agevolazione segua al mancato reinvestimento della somma ricavata dalla vendita dell’immobile prima dello spirare del quinquennio. In questo caso, infatti, il terzo acquirente dell’immobile vanterà un diritto anteriore alla nascita del privilegio poiché quest’ultimo è necessariamente ricollegato allo scadere del termine per il riacquisto. Specularmente, con conseguenze comunque aberranti ancorché opposte, il privilegio sarà di fatto inoperante per tutte le cessioni di immobili avvenute dopo quattro anni e un giorno dalla registrazione dell’atto di acquisto agevolato poiché la nascita del privilegio - esaurito il termine annuale per il riacquisto - sarà successiva alla sua estinzione (decorsi cinque anni dalla data di registrazione dell’atto) così come per tutte le imposte per le quali l’atto dell’Amministrazione sia stato oggetto di impugnazione stante la più che probabile durata del contenzioso oltre il termine quinquennale” (3).
Tali conclusioni che peraltro pongono in termini dubitativi la questione non sembrano meritevoli di correzione sulla scorta della nota teoria – accolta dalla giurisprudenza di legittimità precedentemente citata – che, qualificata come complementare l’imposta liquidata dopo la decadenza dai benefici fiscali per l’acquisto della prima casa e ricostruita la fattispecie agevolativa come caratterizzata dalla presenza di una condizione sospensiva (4), afferma che “il credito dello Stato per imposta di registro, anche quando si tratti di imposta dovuta in misura ordinaria a seguito della decadenza da agevolazioni concesse all’atto della registrazione, nasce, in una al connesso privilegio immobiliare di cui all’art. 2772 del codice civile, al momento e per l’effetto della confezione dell’atto soggetto a tributo” (5).
Tale affermazione ha infatti il limite di non considerare che l’agevolazione sull’imposizione indiretta sull’acquisto della prima casa di abitazione è – alla luce dell’attuale normativa – caratterizzata come una fattispecie complessa che difficilmente può essere ricondotta allo schema dell’obbligazione civile sospensivamente (6) condizionata. La nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, parte I allegata al d.p.r. n. 131/1986 prevede, infatti, che ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata devono ricorrere:
a) una serie di condizioni di fatto assunte in base alla dichiarazione dello stesso contribuente;
b) la tenuta di un comportamento per un periodo successivo all’acquisto (possesso per un quinquennio o in caso di trasferimento anteriore riacquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla cessione).
E’ dunque evidente che l’obbligazione tributaria nascente dell’acquisto agevolato non può essere assistita da un privilegio la cui esistenza è, a sua volta, condizionata dalla veridicità delle dichiarazioni del contribuente e, soprattutto, dal suo successivo comportamento di fatto. Se così fosse intorno al bene acquistato si verrebbe a creare un alone di incertezza giuridica ben più grave (se non altro per l’ampiezza) di quello che caratterizza qualsiasi altro atto che dopo essere stato tassato è comunque suscettibile di correzione da parte dell’ufficio e, dunque, di applicazione di un’imposta suppletiva (per la quale, infatti, il privilegio non si applica). E tutto ciò senza che il pregiudizio dei diritti dei terzi siano almeno in parte tutelati da un idoneo regime pubblicitario.
La complessità della vicenda induce, invece, a ricostruire la fattispecie nei seguenti diversi termini: così una prima obbligazione tributaria discenderebbe dal perfezionamento dell’atto di acquisto dell’immobile e l’imposta dovuta sarebbe ovviamente assistita da privilegio; una diversa obbligazione scaturirebbe, invece, successivamente alla scoperta del mendacio delle dichiarazioni dell’acquirente o dal suo comportamento difforme dalle indicazioni normative (cessione infraquinquennale seguita dal mancato riacquisto nell’anno). L’ulteriore obbligazione nascerebbe, quindi, dal fatto imponibile realizzato dal combinarsi dell’atto di acquisto con la dichiarazione mendace o con il comportamento omissivo (mancato riacquisto nell’anno) in quanto produttivo di effetti giuridici evidenzianti una capacità contributiva. Soluzione, peraltro, perfettamente compatibile con le più moderne teorie tributarie che ravvisano il presupposto d’imposta nell’atto quale gestum e non nella sua materialità. Ma, soprattutto, soluzione che sembrerebbe non priva di riferimenti letterali nello stesso comma 4 della nota II-bis citata laddove in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento infraquinquennale non seguito da riacquisto reca l’indicazione della debenza delle “imposte di registro …………. nella misura ordinaria” (oltre che delle sanzioni) e non già “della maggiore imposta” come invece avviene nell’ipotesi tipica di imposta complementare (cfr. art. 52 d.p.r. 131/1986 per la rettifica di valore). Potendo così far legittimamente ritenere che nel primo caso si tratti di una nuova obbligazione d’imposta e solo nel secondo della modifica dell’obbligazione originaria.
Applicando tale ricostruzione all’istituto del privilegio ex art. 56 d.p.r. n. 131/1986 verrebbero fatti salvi tutti i diritti acquistati da terzi precedentemente alla decadenza delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa di abitazione con conseguente superamento dell’attuale situazione di iniquità per i terzi acquirenti dell’immobile e di farraginosità nella concessione del credito fondiario.
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(1) In tale prospettiva si era ricordato che l’art. 1962 del Codice del 1865 disponeva che il privilegio dello stato per i diritti di registro e per ogni altro tributo indiretto non poteva “farsi valere contro i terzi possessori dell’immobile per supplemento di tassa”. Supplemento di tassa che secondo la dottrina prevalente (A. UCKMAR, La legge del registro, III, Padova, 1958, p. 135) comprendeva tutte le imposte richieste in un tempo successivo alla registrazione.
(2) Cass., sez. I° civ., 1° settembre 1999, n. 9204 ed in precedenza Cass. n. 2457/1966.
(3) E’ interessante notare che la stessa Amministrazione Finanziaria ha da tempo - come dimostra la Ris. del 14 luglio 1978, n. 4343/32 - riconosciuta l’esistenza del “problema delle imposte non esigibili a causa di ricorso di parte che, non sospendendo il termine decadenziale, vanifica, in fatto, la garanzia del privilegio” ed ha ammesso che tale problema “non può essere risolto che con proposte de iure condendo, per cui lo scrivente si riserva di promuovere le opportune iniziative in quella sede”.
(4) Così GIFFONE, Decadenza e agevolazioni fiscali, in Il Fisco, 2001, 10610.
(5) Cass. 11 maggio 1978, n. 2294.
(6) Ma forse sarebbe meglio parlare di obbligazione risolutivamente condizionata.