Lo dice tra le righe un notaio nel documento citato.
l’acquirente può legittimamente esigere
dal venditore la prestazione di idonea tutela a garanzia del pagamento dell’imposta
complementare, già sorta a carico del venditore di bene infraquinquennale, ancorché il
potere effettivo di riscossione dell’Ufficio sia ancora paralizzato, e il venditore che si
rifiutasse di prestarla sarebbe inadempiente, con tutte le conseguenze di ciò; il notaio è
tenuto non solo ad informare l’acquirente e opportunamente consigliarlo, ma anche ad
accettare il deposito, e in qualche modo a sollecitarlo; qualora lo Stato agisca
sull’immobile mediante il privilegio, l’assenza di deposito, in mancanza di prova
contraria, genera una responsabilità professionale del notaio, il quale dovrà avere quindi
cura di farsi rilasciare una liberatoria dall’acquirente, essendo ovviamente quest’ultimo
libero di fidarsi personalmente del venditore o comunque di non volere subordinare al
deposito della somma la stipula dell’atto notarile. Va da sé che sarebbe quanto mai
consigliabile regolamentare tali situazioni già al momento del contratto preliminare. A
noi sembra che quando l’ordinamento offra margini per utilizzare il notaio nella sua
funzione qualificata di garanzia, ineguagliabile punto di equilibrio tra l’interesse dello
Stato alla riscossione dei tributi e quello dei privati di poter contare sulla certezza e
intangibilità dei diritti acquistati, non esista alcuna ragione per assumere, nel dubbio,
una posizione che di quei due interessi ne sacrifichi uno.