Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Non ha molto senso, però...

Si tratta di cifre molto più serie e, se non ha sanzioni, chi glielo fa fare al cliente di avere la fattura ???

Secondo me, una corresponsabilità ci deve essere... magari in uno dei mille decreti a parziale modifica di...
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Sarà stata anche abrogata ma la scorsa estate, il Comune avvisava i turisti di non acquistare oggetti dagli abusivi pena multe salate.
 

sfilasto

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ritengo corretto farsi patrocinare da un legale. La parcella di mediazione, se validamente maturata, è parte dei danni subiti per inadempimento del venditore, al di là del fatto che sia necessario dimostrare il pagamento.
 

andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
gIUSTO PER LA COMPLETEZZA dell'informazione...info ante Super Mario;)

nell’ambito della normativa sull’antiriciclaggio.

Limite Pagamenti in Contanti

CONTANTI
Dal 13 agosto scorso il limite per effettuare i pagamenti in contanti è sceso da 5.000 euro a 2.500 euro. Il pagamento in contante pertanto è ammesso solo per pagamenti fino a 2.499 € .
Il limite riguarda anche i pagamenti frazionati di importi complessivi oltre la soglia: il pagamento in più tranches, ciascuna di importo inferiore a 2.500 €, non è infatti consentito, se il frazionamento non è previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali, poiché il limite va considerato in funzione del valore complessivo da trasferire, anche se effettuato con più pagamenti.

Si ricorda inoltre che i trasferimenti oltre la soglia sono assoggettati alle nuove sanzioni introdotte dal D. Lgs. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modifiche dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che prevede da un lato delle sanzioni amministrative percentuali fra un minimo dell'1% ad un massimo del 40% ma, soprattutto, un importo minimo pari a 3 mila euro.
Ne consegue che, il pagamento di una fattura per 2.500 euro in contanti in unica soluzione potrebbe comportare una sanzione più elevata dell'illecito pagamento realizzato.

I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste S.p.a., ecc.).
Ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 231/2007, i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (dottori, commercialisti ed esperti contabili, società di servizi, ecc.) devono comunicare, entro 30 giorni, al MEF le infrazioni circa l’uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.

SANZIONI
Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a € 2.500
Dall’1% al 40% dell’importo trasferito e comunque non inferiore a € 3.000.
Nel caso di importi superiori a € 50.000 la sanzione applicabile è compresa tra il 5% e il 40% dell’importo trasferito, fermo restando l’importo minimo della sanzione pari a € 3.000.
La sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto le somme in contante.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione al MEF da parte dei soggetti sopra specificati è applicabile la sanzione dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione e comunque non inferiore a € 3.000

Quindi ne deduco , che per entrambi non sia il caso di andare oltre, ma di cercare di risolvere le cose nel modo piu' soft possibile.
 

studiopci

Membro Storico
Salve, da poco sono entrato in ufficio ed ho letto il continuo della discussione , in merito al discorso della " correità " del cliente che non riceve la fattura e delle possibili implicazioni riporto quanto segue:


" L’art.21 del D.P.R.633/72 stabilisce che per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura.

La fattura è emessa al momento di effettuazione dell'operazione. Tuttavia per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione.

Cosa accade se il cliente non riceve la fattura?

In questi casi è l’acquirente del bene o il committente del servizio che è tenuto ad emettere autofattura (D.Lgs.471 del 18/12/1997, art.6, comma 8).
Di seguito una tabella che sintetizza gli obblighi di autofatturazione in caso di mancato ricevimento di fattura di acquisto nell’ipotesi di acquisti di beni o prestazione di servizi
Ipotesi:
L’acquirente del bene o il committente del servizio non riceve la fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione della operazione.

Regola generale.

Le operazioni si considerano effettuate:

nel momento della stipulazione se si tratta di cessione di beni immobili;

nel momento della consegna o spedizione se si tratta di cessione di beni mobili;

all’atto del pagamento del corrispettivo nel caso di prestazione di servizi.

Le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione (1).
Casi particolari.
Cessione per atti di pubblica utilità;

Cessioni periodiche e continuative in esecuzione di contratti di somministrazione;

Si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo.
Nel caso di passaggio di beni dal committente al commissionario: al momento della rivendita da parte del commissionario.
Nel caso di cessioni di beni inerenti a contratti estimatori: all'atto

della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
Nel caso assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile.
Acconti: alla data del pagamento.
Adempimenti richiesti all’acquirente del bene o committente del servizio:


Versamento dell’imposta relativa alla fattura non ricevuta.

Il versamento va effettuato con il modello F24. Il codice tributo da usare è 9399, ovvero “regolarizzazione di operazioni soggette ad IVA in caso di mancata o irregolare fatturazione”.
Emissione di autofattura in duplice esemplare nei 30 giorni successivi al quarto mese dalla data di effettuazione dell’operazione.
Presentazione all’Ufficio delle Entrate dell’autofattura con l’attestazione dell’avvenuto pagamento. L’ufficio restituisce una copia dell’autofattura con l’attestazione di pagamento.
Registrazione dell’autofattura sul registro acquisti.

L’IVA versata a seguito della regolarizzazione è detraibile secondo le regole generali.
Casi particolari:


L’emissione dell’autofattura è necessaria anche nel caso in cui non si è ricevuta una fattura di acquisto relativa ad operazioni non imponibili o esenti.
In questa ipotesi l’acquirente o il committente non è tenuto al versamento dell’imposta.

Sanzioni applicabili:

Il cessionario o il committente che non ha ricevuto la fattura è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 258 euro sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con l’emissione dell’autofattura.

 

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