Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Che fanno la multa anche a me!
nell’ambito della normativa sull’antiriciclaggio.
Limite Pagamenti in Contanti
CONTANTI
Dal 13 agosto scorso il limite per effettuare i pagamenti in contanti è sceso da 5.000 euro a 2.500 euro. Il pagamento in contante pertanto è ammesso solo per pagamenti fino a 2.499 € .
Il limite riguarda anche i pagamenti frazionati di importi complessivi oltre la soglia: il pagamento in più tranches, ciascuna di importo inferiore a 2.500 €, non è infatti consentito, se il frazionamento non è previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali, poiché il limite va considerato in funzione del valore complessivo da trasferire, anche se effettuato con più pagamenti.
Si ricorda inoltre che i trasferimenti oltre la soglia sono assoggettati alle nuove sanzioni introdotte dal D. Lgs. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modifiche dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che prevede da un lato delle sanzioni amministrative percentuali fra un minimo dell'1% ad un massimo del 40% ma, soprattutto, un importo minimo pari a 3 mila euro.
Ne consegue che, il pagamento di una fattura per 2.500 euro in contanti in unica soluzione potrebbe comportare una sanzione più elevata dell'illecito pagamento realizzato.
I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste S.p.a., ecc.).
Ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 231/2007, i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (dottori, commercialisti ed esperti contabili, società di servizi, ecc.) devono comunicare, entro 30 giorni, al MEF le infrazioni circa l’uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.
SANZIONI
Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a € 2.500
Dall’1% al 40% dell’importo trasferito e comunque non inferiore a € 3.000.
Nel caso di importi superiori a € 50.000 la sanzione applicabile è compresa tra il 5% e il 40% dell’importo trasferito, fermo restando l’importo minimo della sanzione pari a € 3.000.
La sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto le somme in contante.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione al MEF da parte dei soggetti sopra specificati è applicabile la sanzione dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione e comunque non inferiore a € 3.000
Quindi ne deduco , che per entrambi non sia il caso di andare oltre, ma di cercare di risolvere le cose nel modo piu' soft possibile.
Sto parlando di cliente/consumatore, non di soggetto IVA, come è chi svolge attività d' impresa. Volete addossare al cliente responsabilità inesistenti.
La discussione verte sulla disonestà dell'agente Immobiliare, non di quella del cliente.
Gratis per sempre!