Riporto cosa c'è scritto sul sito della CCIAA di Roma: "Tutti i legali rappresentanti, i preposti se nominati e
tutti coloro che svolgono l'attività di mediazione devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti ".
Non dice che solo l'amministratore che firma i moduli deve avere i requisiti, Non dice che basta uno e tutti gli altri si appoggiano all'agenzia, Non dice che se fai il portiere hai diritto alla provvigione per il fatto di aver segnalato che c'è una casa che si vende.
Quindi il procacciatore d'affari (che è occasionale e non può fatturare più di 5000€ annui) non è un mediatore, non può fare mediazione, non può lavorare in una agenzia immobiliare altrimenti incorre nella sanzione amministrativa
€ 7.500,00 a € 15.000,00 e la restituzione delle provvigioni percepite, inoltre per coloro che siano già incorsi nella sanzione amministrativa (
prima ce ne volevano 3 sanzioni), si applicano le pene previste dall’
art. 348 del Codice penale, e dall’art. 2231 del Codice civile, ovvero una sanzione penale pecuniaria da
€ 10.000 fino a € 50.000 e la reclusione da sei mesi a tre anni.
La condanna comporta inoltre la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, Albo o Registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
Si applica inoltre la pena della
reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo (art 12 L11/01/2018 n.3).
Quindi da oggi anche i titolari di agenzia si devono stare attenti.