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Per legge la mediazione è dovuta nel momento in cui l'affare si è concluso per effetto dell'intervento del mediatore ( art. 1755 C.C. ) nel tuo caso scaduti i termini di validità della clausola sospensiva, il contratto è decaduto degli effetti giuridici, ergo non c'è stato mediazione, quindi nulla è dovuto all'agente immobiliare. FabrizioIntendo dall'incarico di mediazione..