Ale.

Membro Senior
Professionista
Il notaio è pagato da una sola delle parti e difficilmente è veramente equidistante.
Sulla carta è più equidistante un mediatore.

gia' sulla carta.......tipo assegno a seconda delle due parti chi lo deve versare o meno ed in quale entita'.......:D:sorrisone:[DOUBLEPOST=1415703090,1415703072][/DOUBLEPOST]
Il notaio è pagato da una sola delle parti e difficilmente è veramente equidistante.
Sulla carta è più equidistante un mediatore.

gia' sulla carta.......tipo assegno a seconda delle due parti chi lo deve versare o meno ed in quale entita'.......:D:sorrisone:
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Vi dico quello che penso.

- clausola sospensiva di subordinazione al mutuo
per me deve contenere ALMENO, un termine, l'importo del mutuo ed
il vincolo all'ottenimento del "parere di fattibilità" .

Il fatto che nel caso in cui il mutuo non venga concesso, il contratto perda di efficacia e le somme eventualmente versate o lasciate in deposito vadano restituite, potrebbe rappresentare una specificazione legalmente superflua ma utile per rendere edotto il venditore di quali siano le conseguenze nel caso in cui la richiesta di finanziamento dell' aspirante acquirente non venga approvata.

Tuttavia la clausola di cui sopra, contenente i soli pochi elementi enunciati, lascia alcuni dubbi e resta piuttosto lacunosa, in particolare non rispondendo a nessuno dei seguenti aspetti:
1) il proponente l'acquisto può ridursi a presentare la domanda di finanziamento anche all'ultimo momento (o può evitare addirittura di presentarla), lasciando che i termini del contratto decorrano a causa dei suoi comportamenti negligenti?
2) il proponente, può evitare di consegnare alla banca una parte della documentazione per influire sull'eventuale bocciatura della pratica?
3) il proponente deve fornire prova scritta e documentata dalla banca in merito sia all'esito positivo che all'eventuale rifiuto del mutuo?
4) se il mutuo non dovesse risultare fattibile per la negligenza del venditore, il contratto perderebbe la sua efficacia ed il proponente non avrebbe diritto a nessun risarcimento delle spese sostenute? (es.: donazione nel ventennio taciuta dal venditore, piccoli abusi riscontrati in fase di perizia... ).

Alcune di queste situazioni, mi si dirà, potrebbero essere contemplate già dalla norma o rientrare in un comune orientamento giurisprudenziale, tuttavia sono certamente non ovvie per le parti e possono innescare conflitti inattesi.

Di fronte a questa possibilità ci sono due strade, a mio modo di vedere le cose, percorribili:
* la prima è quella di strutturare, magari con l'aiuto di un buon legale, una o più formule sospensive che possano tenere conto degli aspetti sopra evidenziati (e di altri cui per brevità non ho accennato).
* la seconda è quella di rimanere sull'essenziale facendo però correttamente presente al venditore che sino all'esito del mutuo tutto potrebbe ancora succedere!

Nella seconda delle ipotesi, controbilanciare la clausola sospensiva di subordinazione al mutuo con la possibilità per il proprietario di proseguire nella pubblicizzazione e nelle visite all'immobile, potrebbe essere un elemento riequilibrante valido.

- modalità di stesura del contratto sottoposto a clausola sospensiva di subordinazione al mutuo

Non voglio sposare la tesi notaio vs agenzia.
Ci sono ottimi colleghi che potranno optare per una o per l'altra delle alternative dimostrando identica professionalità.

Personalmente preferisco utilizzare la proposta d'acquisto in agenzia.
Soprattutto nei casi in cui la fattibilità del mutuo risulti particolarmente incerta.
Dirò magari cose poco opportune ma sottoscrivere un contratto preliminare dal notaio con clausola sospensiva comporterebbe tutta una serie di spese per l'aspirante acquirente che, con una proposta d'acquisto si potrebbero comunque "evitare".
Ad esempio le spese per la registrazione di un contratto che, in assenza di delibera, andrebbero completamente perse o quelle professionali del notaio che, qualora non si dovesse procedere alla stipula del definitivo, potrebbe richiedere il pagamento di una parcella di svariate centinaia di euro.

Dicevamo, preferisco utilizzare la proposta d'acquisto in agenzia ed allegare un assegno senza data. Che, beninteso, non risulta illegale, al massimo è nullo ed assume valore di "promessa di pagamento".
Assegno che custodisco in agenzia sino a che non venga conclusa la pratica di delibera.
Mi si dirà: ma come... l'assegno senza data!
Mettere una data ad un assegno che, nel caso in cui venga sostituito con altri titoli di pagamento non verrà mai incassato, mentre nel caso in cui venga incassato potrebbe determinare costi di valuta per il potenziale acquirente privi di logica, mi sembrerebbe inutile.

Naturalmente mi è capitato anche di stipulare contratti preliminari con clausola sospensiva anche davanti al notaio (tendenzialmente non mi impongo mai al cliente: se si preferisce il notaio alla proposta, ben venga).
Devo dire la verità: dal notaio non ho riscontrato clausole di subordinazione al mutuo particolarmente "articolate" e, spesso, alcune aggiunte ed integrazioni le ho viste inserite su indicazione del cliente.
Ma magari si è trattato solo della mia esperienza ed altri colleghi avranno potuto testare un diversa accuratezza nella trattazione di questo aspetto.
 

P Contrucci

Membro Junior
Privato Cittadino
vedete, io non voglio far perder tempo all'agenzia e al venditore, difatti sono alla ricerca di una formula che non vincoli nessuno, e se durante il mese e mezzo di decisione di delibera da parte della banca, venisse fuori un acquirente pronto a pagare al volo, beh che si accomodi e io mi tiro indietro. p Annullerei la richiesta di mutuo e riprenderei la caparra versata, al massimo perdero' i 300euro di perizia. In questo modo saremmo tutti tutelati, l'agenzia non perde tempo e non si chiudono porte ad altre eventuali proposte ed io mando avanti la pratica di mutuo, con l'opzione che se non venisse accettato non perdo la caparra versata.

Noooooo manca il termine entro il quale tu dovrai comunicare che il mutuo é stato deliberato "le parti di comune accordo stabiluscono che il contratto é sottoposto a condizione sospensiva FINO ALLA DATA DEL .... In cui il proponenti dichiara di aver reperito istituto bancario IN GRADO DI EROGARE LA SOMMA DA LUI RICHIESTA DI EURO ........... Tale comunucaxuobe dovrà avvenire a mezzo bla bla.


perfetto, allora corredo la clausola con questo:

tale proposta è sospensivamente subordinata alla delibera (e non all'erogazione) del mutuo che il proponente andrà a richiedere a propria cura e spese presso una banca sua fiducia.

Nel caso in cui la banca, per qualsiasi motivo, non concedesse il mutuo ipotecario per il pagamento del saldo del prezzo di compravendita il contratto di compravendita dovrà intendersi privo di effetti e l'assegno di caparra dovrà essere riconsegnato al proponente così come dato senza pretendere nulla ad alcun titolo o ragione

piu' il richiamo al punto 6 della proposta stessa: il diritto alla provvigione si matura non all'accettazione ma bensì all'avverarsi della condizione futura ad oggi incerta.

le parti di comune accordo stabiluscono che il contratto é sottoposto a condizione sospensiva FINO ALLA DATA DEL xx/xx/2015 In cui il proponenti dichiara di aver reperito istituto bancario IN GRADO DI EROGARE LA SOMMA di xxxxxx euro
 

Ale.

Membro Senior
Professionista
Ma con proposta con sospensiva ed assegno in mano, nel caso la condizione sospensiva non si avveri a causa di vizio occulto della casa e magari nel frattempo si fa avanti un nuovo cliente , tu come agenzia sei strutturato per perdere ore ( giorni ) con una situazione sifatta??
 
P

PROGETTO_CASA

Ospite
Ma con proposta con sospensiva ed assegno in mano, nel caso la condizione sospensiva non si avveri a causa di vizio occulto della casa e magari nel frattempo si fa avanti un nuovo cliente , tu come agenzia sei strutturato per perdere ore ( giorni ) con una situazione sifatta??

Faccio veramente fatica a capire quello che scrivi sopra
 

nuova H&F

Membro Attivo
Privato Cittadino
[quote="P Contrucci, post: 413343, member: 44950"
le parti di comune accordo stabiluscono che il contratto é sottoposto a condizione sospensiva FINO ALLA DATA DEL xx/xx/2015 In cui il proponenti dichiara di aver reperito istituto bancario IN GRADO DI EROGARE LA SOMMA di xxxxxx euro[/quote]

tutte le banche sono in grado di erogare la somma, anche le più povere come MPS e CARIGE .Possono però non volere:^^:
Un fai da te pericoloso:shock:
 

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