STUDIO DUCHEMINO

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Professionista
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24747, del 5 dicembre 2016, ha affermato che il preliminare di compravendita di un immobile è da ritenersi comunque valido anche in presenza di una caparra concordata emessa dal promissario acquirente che è risultata priva di provvista al momento della sua emissione.
Brava. Ottimo lavoro.

Ora che ho un po' più di tempo, rispondo nel merito.
La sentenza citata è pertinente, nel senso che la Cassazione afferma che la semplice consegna dell'assegno è già un pagamento. Risolve, quindi, il problema civilistico del nostro utente, che si interrogava sulla possibilità di fare così. Io personalmente ritengo, poi, che la sentenza non affermi la validità del preliminare, perché il preliminare è sempre valido. Dice piuttosto che il promissario acquirente non può essere ritenuto inadempiente per il solo fatto che consegna una caparra tramite assegno senza provvista al momento dell'emissione. E' un punto che possiamo ritenere acquisito.
A me personalmente rimangono altri dubbi, che ho in parte espresso sopra.
L'illecito di emissione di assegni scoperti non viene superato, né il profilo penalistico di quando uno emette assegno scoperto "affermando" o facendo intendere che è coperto.
Questo aspetto non riesco ad inquadrarlo come fenomeno pienamente lecito, anche se non è detto sia un reato.
In secondo luogo, se succede che il promissario acquirente, una volta acquisita l'approvazione del mutuo, per qualunque ragione dovesse tirarsi indietro, il venditore non avrebbe alcuna garanzia, perché stento a credere che l'acquirente si preoccuperebbe di coprire mediante adeguata provvista l'assegno, una volta che ha deciso di tirarsi indietro per i suoi motivi.
Non si tratta, ovviamente, di un caso eccessivamente raro, perchè nella mia esperienza ho ricevuto clienti che avevano deciso semplicemente di cambiare idea quando ad esempio il genitore si è ammalato, oppure sono stati trasferiti, oppure i figli hanno cambiato le loro decisioni rispetto ai programmi. In questi casi il venditore non ha garanzie.
A questo punto, c'è da chiedersi chi risponderebbe di questi danni da mancata caparra, se l'agente immobiliare che non si è accorto dell'assegno scoperto, se l'acquirente inadempiente sulla base del fatto che comunque la caparra è stata versata (pezzo di carta dell'assegno, ma senza provvista).
 

eldic

Membro Storico
Privato Cittadino
te la faccio semplice.
se è solo una questione di praticità del tipo "non vado a smobilizzare degli investimenti per poi scoprire che la proposta non è accettata" ci sta.
va da sé che è opportuno che lo dica subito in agenzia in modo tale che ti avvisino se la proposta viene accettata e che ti concedano i 2-3 giorni lavorativi necessari per fare cassa.
se invece è un discorso del tipo "ma non ce li ho, però se mi accettano il mutuo poi vediamo"... beh, li eviterei.
edit:
vedo solo ora la riposta di @STUDIO DUCHEMINO che mi ha preceduto e che è, a mio parere, assolutamente corretta.
la mia è una interpretazione diciamo più... pratica.
 

cristian casabella

Membro Senior
Agente Immobiliare
se l'agente immobiliare che non si è accorto dell'assegno scoperto
e come farebbe un agente immobiliare ad accorgersi che l'assegno è scoperto? Dovrebbe chiedere un "bene fondi" alla Banca emittente (che non penso lo possa dare per la Privacy) o basterebbe che affermasse che lo ha chiesto al cliente che ha confermato di avere i soldi in Banca? Non vedo possibilità legali per imputare al mediatore eventuali problemi futuri di non copertura...
 

STUDIO DUCHEMINO

Membro Attivo
Professionista
e come farebbe un agente immobiliare ad accorgersi che l'assegno è scoperto? Dovrebbe chiedere un "bene fondi" alla Banca emittente (che non penso lo possa dare per la Privacy) o basterebbe che affermasse che lo ha chiesto al cliente che ha confermato di avere i soldi in Banca? Non vedo possibilità legali per imputare al mediatore eventuali problemi futuri di non copertura...
Sì, di solito il rimedio è proprio questo. Quando non è possibile un certo controllo o una verifica risulta non fattibile, è necessario che l'agente immobiliare si ponga in atteggiamento trasparente, ad esempio chiedendo per iscritto garanzie che l'assegno sia coperto e regolarmente emesso, oppure trasmettendo una raccomandata con cui si esonera da responsabilità nell'ipotesi in cui sia scoperto. Insomma, deve prendere posizione, facendo capire che lui ha chiesto diligentemente che le regole fossero rispettate.
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Ti posso dire? Mi sono perso in tutte le risposte. Non stavo polemizzando.
Stavo solo dicendo che un agente immobiliare non dovrebbe incoraggiare la ricezione di un assegno scoperto. Anzi, dovrebbe assicurarsi che la caparra "assolva alla sua funzione", che è quella duplice di attestare il contratto e liquidare il danno.
Tu puoi anche agire in questo modo, ma alla fine rischi che se qualcosa si inceppa, il venditore fa causa a te.
E come faccio a sapere che l'assegno sia effettivamente coperto, anche se lo chiedo ?
 

eldic

Membro Storico
Privato Cittadino
a meno che non sia l'assegno per le provvigioni! :fiuu:
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STUDIO DUCHEMINO

Membro Attivo
Professionista
E come faccio a sapere che l'assegno sia effettivamente coperto, anche se lo chiedo ?
Chiedendolo, dimostri professionalità. Per sapere se è coperto, puoi chiedere un circolare, ad esempio, oppure una dichiarazione della banca, oppure qualunque altro documento, ma ciò che conta è che l'AI dimostri di essere in buona fede, se ha sospetti. Se un cliente parte già dicendogli che l'assegno è scoperto, l'AI deve, secondo me, fermarsi a riflettere.
 

eldic

Membro Storico
Privato Cittadino
Chiedendolo, dimostri professionalità. Per sapere se è coperto, puoi chiedere un circolare, ad esempio, oppure una dichiarazione della banca, oppure qualunque altro documento, ma ciò che conta è che l'AI dimostri di essere in buona fede, se ha sospetti. Se un cliente parte già dicendogli che l'assegno è scoperto, l'AI deve, secondo me, fermarsi a riflettere.
per gli assegni circolari il bene emissione viene rilasciato (è obbligatorio, se richiesto). il bene fondi, tralasciando il fatto che non implica che la provvista ci sarà ancora quando l'assegno verrà presentato, non si può più dare.
 

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