Brava. Ottimo lavoro.La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24747, del 5 dicembre 2016, ha affermato che il preliminare di compravendita di un immobile è da ritenersi comunque valido anche in presenza di una caparra concordata emessa dal promissario acquirente che è risultata priva di provvista al momento della sua emissione.
Ora che ho un po' più di tempo, rispondo nel merito.
La sentenza citata è pertinente, nel senso che la Cassazione afferma che la semplice consegna dell'assegno è già un pagamento. Risolve, quindi, il problema civilistico del nostro utente, che si interrogava sulla possibilità di fare così. Io personalmente ritengo, poi, che la sentenza non affermi la validità del preliminare, perché il preliminare è sempre valido. Dice piuttosto che il promissario acquirente non può essere ritenuto inadempiente per il solo fatto che consegna una caparra tramite assegno senza provvista al momento dell'emissione. E' un punto che possiamo ritenere acquisito.
A me personalmente rimangono altri dubbi, che ho in parte espresso sopra.
L'illecito di emissione di assegni scoperti non viene superato, né il profilo penalistico di quando uno emette assegno scoperto "affermando" o facendo intendere che è coperto.
Questo aspetto non riesco ad inquadrarlo come fenomeno pienamente lecito, anche se non è detto sia un reato.
In secondo luogo, se succede che il promissario acquirente, una volta acquisita l'approvazione del mutuo, per qualunque ragione dovesse tirarsi indietro, il venditore non avrebbe alcuna garanzia, perché stento a credere che l'acquirente si preoccuperebbe di coprire mediante adeguata provvista l'assegno, una volta che ha deciso di tirarsi indietro per i suoi motivi.
Non si tratta, ovviamente, di un caso eccessivamente raro, perchè nella mia esperienza ho ricevuto clienti che avevano deciso semplicemente di cambiare idea quando ad esempio il genitore si è ammalato, oppure sono stati trasferiti, oppure i figli hanno cambiato le loro decisioni rispetto ai programmi. In questi casi il venditore non ha garanzie.
A questo punto, c'è da chiedersi chi risponderebbe di questi danni da mancata caparra, se l'agente immobiliare che non si è accorto dell'assegno scoperto, se l'acquirente inadempiente sulla base del fatto che comunque la caparra è stata versata (pezzo di carta dell'assegno, ma senza provvista).