adelcura

Membro Junior
Privato Cittadino
Buongiorno, sono interessata ad un immobile venduto all' asta nel cui avviso di vendita è indicata una formalità non cancellabile col decreto di trasferimento: "provvedimento di assegnazione in godimento della casa familiare, successivamente all'ipoteca volontaria, iscritta a garanzia del mutuo fondiario , titolo esecutivo del creditore procedente".

Riepilogo formalità pregiudizievoli in ordine temporale:
- Iscrizione contro: concessione a garanzia di mutuo fondiario
- Trascrizione contro: provvedimento di assegnazione della casa familiare
- Trascrizione contro: verbale di pignoramento

Le mie domande sono dunque queste:
  • in virtù del provvedimento di assegnazione in godimento della casa familiare, potrebbero essere rivendicati diritti d'uso sull'acquirente post aggiudicazione? Acquisterei l'immobile per viverci, non vorrei in alcun modo incorrere in contese legali o, peggio ancora, realizzare che ho acquistato una casa su cui gravano diritti di terzi.
  • nel caso decidessi un giorno di vendere nuovamente l'abitazione, continuerebbe ad esistere e dovrebbe essere fatta presente ad un successivo acquirente l'esistenza della trascrizione contro relativa al provvedimento di assegnazione della casa familiare? In altri termini, che valore residuo ha il diritto di abitazione post aggiudicazione all'asta?
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
Se senza titolo allora di fatto occupato ma libero giuridicamente.

Togliere la formalità, in assenza della collaborazione dell'esecutata, non sarà semplice. Però vedi anche la data di trascrizione, hai detto che vuoi abitarci e magari quando rivenderai sarà decorso il ventennio.

Non che sia un problema rivendere, in teoria, ma potresti avere difficoltà.

Ma senti anche il delegato alla vendita che ha tutta la documentazione a disposizione e saprà dirti meglio.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Buongiorno, sono interessata ad un immobile venduto all' asta nel cui avviso di vendita è indicata una formalità non cancellabile col decreto di trasferimento: "provvedimento di assegnazione in godimento della casa familiare, successivamente all'ipoteca volontaria, iscritta a garanzia del mutuo fondiario , titolo esecutivo del creditore procedente".

Riepilogo formalità pregiudizievoli in ordine temporale:
- Iscrizione contro: concessione a garanzia di mutuo fondiario
- Trascrizione contro: provvedimento di assegnazione della casa familiare
- Trascrizione contro: verbale di pignoramento

Le mie domande sono dunque queste:
  • in virtù del provvedimento di assegnazione in godimento della casa familiare, potrebbero essere rivendicati diritti d'uso sull'acquirente post aggiudicazione? Acquisterei l'immobile per viverci, non vorrei in alcun modo incorrere in contese legali o, peggio ancora, realizzare che ho acquistato una casa su cui gravano diritti di terzi.
  • nel caso decidessi un giorno di vendere nuovamente l'abitazione, continuerebbe ad esistere e dovrebbe essere fatta presente ad un successivo acquirente l'esistenza della trascrizione contro relativa al provvedimento di assegnazione della casa familiare? In altri termini, che valore residuo ha il diritto di abitazione post aggiudicazione all'asta?
Il diritto di chi ha iscritto ipoteca (per il mutuo) viene prima di tutti e NULLA dovrebbe esser "inficiato", in teoria.

Quindi se il diritto di abitazione nasce dopo un'iscrizione ipotecaria ancora valida (debito ancora da saldare; la "certezza" si avrebbe nel caso in cui il creditore che ha pignorato il bene coincida con quello titolare del diritto di ipoteca, perché per assurdo, sto ragionando in "diretta", poniamo il caso che il debito sia estinto ma l'ipoteca ancora da cancellare e il pignoramento lo fa un altro creditore, allora potrebbe essere diversa la cosa), non è opponibile alla procedura.

Premesso ciò, mi farei assistere da un legale e/o chiederei al delegato.

Togliere la formalità, in assenza della collaborazione dell'esecutata, non sarà semplice.
Non si capisce perché il Giudice non ne debba ordinare la cancellazione (non mi è mai capitato, io speravo lo facesse in questi casi! Così come nei casi di domanda giudiziale non opponibile alla procedura ed eventuali trascrizioni di preliminari successivi al pignoramento...).

Se mi capita chiederò al Giudice.
 

plutarco

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Il diritto di chi ha iscritto ipoteca (per il mutuo) viene prima di tutti e NULLA dovrebbe esser "inficiato", in teoria.

Quindi se il diritto di abitazione nasce dopo un'iscrizione ipotecaria ancora valida (debito ancora da saldare; la "certezza" si avrebbe nel caso in cui il creditore che ha pignorato il bene coincida con quello titolare del diritto di ipoteca, perché per assurdo, sto ragionando in "diretta", poniamo il caso che il debito sia estinto ma l'ipoteca ancora da cancellare e il pignoramento lo fa un altro creditore, allora potrebbe essere diversa la cosa), non è opponibile alla procedura.

Premesso ciò, mi farei assistere da un legale e/o chiederei al delegato.
Vale sempre ciò che è stato trascrittoprima in ordine temporale.
 

plutarco

Membro Assiduo
Privato Cittadino
E cosa ho scritto io?
Questo, ma con il mio messaggio intendevo sottolineare che nella maggior parte dei casi se creditore ed habitator coincidono molto probabilmente l'ipoteca risulterà trascritta successivamente all'insorgenza del diritto (nella maggior parte dei casi per alimenti non corrisposti) e che da ciò dipenderebbe il permanere del diritto e non dal fatto che si tratti della medesima persona. Opinione personale ovviamente...
 

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