In merito al quesito posto da @Marina Z. ho trovato questo:
"omissis... così si sono recentemente espressi i Giudici Supremi riconoscendo in capo al conduttore di una unità immobiliare adibita ad uso commerciale il diritto all’indennità anche se il rilascio era avvenuto per non avere accettato la proposta del locatore che, in vista della scadenza del contratto, aveva comunicato l’intenzione di rinnovare il contratto solo a condizione del raddoppio del canone e della cauzione.
Il locatore che non intende procedere al rinnovo del contratto deve corrispondere al proprio conduttore una indennità per il pregiudizio che lo stesso si presume subisca a causa del trasferimento forzoso della propria attività in altro luogo. È una indennità viene riconosciuta come perdita di avviamento commerciale, per il solo fatto che il conduttore veda venir meno quella clientela che abitualmente frequentava l’immobile ove egli svolgeva la propria attività."
"omissis... così si sono recentemente espressi i Giudici Supremi riconoscendo in capo al conduttore di una unità immobiliare adibita ad uso commerciale il diritto all’indennità anche se il rilascio era avvenuto per non avere accettato la proposta del locatore che, in vista della scadenza del contratto, aveva comunicato l’intenzione di rinnovare il contratto solo a condizione del raddoppio del canone e della cauzione.
Il locatore che non intende procedere al rinnovo del contratto deve corrispondere al proprio conduttore una indennità per il pregiudizio che lo stesso si presume subisca a causa del trasferimento forzoso della propria attività in altro luogo. È una indennità viene riconosciuta come perdita di avviamento commerciale, per il solo fatto che il conduttore veda venir meno quella clientela che abitualmente frequentava l’immobile ove egli svolgeva la propria attività."