Il muro esterno dell'edificio è certamente proprietà comune e uno dei proprietari può fare l'uso che ne vuole purché:
- non modifichi la destinazione d'uso
- non limiti o leda l'uguale diritto degli altri proprietari
(art. 1102 Cod. Civ.)
Nel caso del passaggio della canna fumaria, il diritto degli altri proprietari viene sicuramente leso, perché se un altro proprietario volesse installare anche lui una canna fumaria e guarda caso l'unico percorso possibile fosse proprio quello impegnato da @Pumix , non sarebbe più possibile. Idem se volesse ad esempio aprire una veduta o una finestra o anche una semplice apertura d'areazione proprio sul percorso della canna fumaria, non potrebbe più farlo.
Inoltre anche l'estetica dell'edificio ne risentirebbe, e sicuramente la piacevolezza estetica della facciata è un bene comune, per quanto difficile da stimare dal punto di vista economico. Quindi direi che il consenso di tutti i condomini serve eccome.
Siamo d'accordo: sul muro della tua proprietà "esclusiva" non ci attacco neppure uno spillo.
Ma in questo caso non stiamo parlando di un muro di una proprietà esclusiva, perchè si tratta di un muro perimetrale o esterno comune a tre diverse unità immobiliari e con altrettanti proprietari.
A quanto correttamente ha esposto il @davideboschi, necessita aggiungere, che in questo caso specifico, non essendo costituito il condominio, i muri perimetrali che costituiscono le unita', non possono essere definiti quale parte indivisa condominiale.
Oltre al fatto che quei diritti citati del codice, sono soggetti all'intervento giudiziale, per poter andare a porli in essere.
Perche' rientrano in quegli ambiti, che sono previsti, in materia di servitu' coatte.
Come ha bene evidenziato Davide, la circostanza non e' percorribile ne consentita, diversamente si vedrebbero apparire sui muri dell'edificio, ogni sorta di manufatto li' installato, soggetto alla fantasia e alla discrezione di ciascuno.
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