PyerSilvio

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Agente Immobiliare
Il muro esterno dell'edificio è certamente proprietà comune e uno dei proprietari può fare l'uso che ne vuole purché:
- non modifichi la destinazione d'uso
- non limiti o leda l'uguale diritto degli altri proprietari
(art. 1102 Cod. Civ.)

Nel caso del passaggio della canna fumaria, il diritto degli altri proprietari viene sicuramente leso, perché se un altro proprietario volesse installare anche lui una canna fumaria e guarda caso l'unico percorso possibile fosse proprio quello impegnato da @Pumix , non sarebbe più possibile. Idem se volesse ad esempio aprire una veduta o una finestra o anche una semplice apertura d'areazione proprio sul percorso della canna fumaria, non potrebbe più farlo.
Inoltre anche l'estetica dell'edificio ne risentirebbe, e sicuramente la piacevolezza estetica della facciata è un bene comune, per quanto difficile da stimare dal punto di vista economico. Quindi direi che il consenso di tutti i condomini serve eccome.

Siamo d'accordo: sul muro della tua proprietà "esclusiva" non ci attacco neppure uno spillo.
Ma in questo caso non stiamo parlando di un muro di una proprietà esclusiva, perchè si tratta di un muro perimetrale o esterno comune a tre diverse unità immobiliari e con altrettanti proprietari.

A quanto correttamente ha esposto il @davideboschi, necessita aggiungere, che in questo caso specifico, non essendo costituito il condominio, i muri perimetrali che costituiscono le unita', non possono essere definiti quale parte indivisa condominiale.

Oltre al fatto che quei diritti citati del codice, sono soggetti all'intervento giudiziale, per poter andare a porli in essere.
Perche' rientrano in quegli ambiti, che sono previsti, in materia di servitu' coatte.

Come ha bene evidenziato Davide, la circostanza non e' percorribile ne consentita, diversamente si vedrebbero apparire sui muri dell'edificio, ogni sorta di manufatto li' installato, soggetto alla fantasia e alla discrezione di ciascuno.
 
Ultima modifica:

davideboschi

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una semplice scrittura privata può essere sufficiente?

Qui è opportuno che a rispondere sia un avvocato... io non lo sono. Ti conviene spendere 50 euro per un rapido consulto, piuttosto che dover ripristinare la facciata a tue spese dopo aver fatto tutti i lavori. Probabilmente una scrittura privata basta per adesso, ma non è escluso che sia preferibile istituire una servitù, in modo che anche i futuri proprietari siano vincolati.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Qui è opportuno che a rispondere sia un avvocato... io non lo sono. Ti conviene spendere 50 euro per un rapido consulto, piuttosto che dover ripristinare la facciata a tue spese dopo aver fatto tutti i lavori. Probabilmente una scrittura privata basta per adesso, ma non è escluso che sia preferibile istituire una servitù, in modo che anche i futuri proprietari siano vincolati.

Una semplice convenzione tra le parti e' sufficiente.
Lo strumento, deve prevedere la realizzazione di una struttura inserita nele pareti, che corrono da terra a cilelo, con capienza sufficiente a contenere ogni conduttura necessaria al servizio di ogni unita'.

Chiunque se ne serva in qualsiasi momento, resta obbligato a sostenere le spese di intervento e di ripristino dei manufatti.
 

Pumix

Membro Attivo
Privato Cittadino
se devo mettermi a fare lo scasso nelle pareti, quello che risparmierei con la legna me lo sono già mangiato tra muratori, ingegneri, fumisti, ecc ... rinuncio :sob:
 

davideboschi

Membro Assiduo
Privato Cittadino
non essendo costituito il condominio, i muri perimetrali che costituiscono le unita', non possono essere definiti quale parte indivisa condominiale.

Siamo sicuri? Mi pare che questo immobile condominio lo sia, solo non ha l'obbligo di regolamento né dell'amministratore stanti le poche unità immobiliari che lo compongono. Ma certamente è un condominio.

In ogni caso, sia o non sia condominio, i muri perimetrali sono proprietà comune indivisa e questo basta perché ricadano nell'applicazione dell'art. 1102 C.C.
 

Bagudi

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Membro dello Staff
Agente Immobiliare
A prescindere da qualunque diatriba sul condominio, dubito molto che il Comune ti farebbe installare una canna esterna per una stufa...
 

Pumix

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Privato Cittadino
A prescindere da qualunque diatriba sul condominio, dubito molto che il Comune ti farebbe installare una canna esterna per una stufa...

penso dipenda dal Comune e dal contesto ... Io ne vedo a iosa di queste canne esterne, anche nei centri storici,...poi boh magari sono abusive
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Siamo sicuri? Mi pare che questo immobile condominio lo sia, solo non ha l'obbligo di regolamento né dell'amministratore stanti le poche unità immobiliari che lo compongono. Ma certamente è un condominio.

In ogni caso, sia o non sia condominio, i muri perimetrali sono proprietà comune indivisa e questo basta perché ricadano nell'applicazione dell'art. 1102 C.C.

L'edificio e' una cosa.
Mentre condominio e' un altra e significa convivere insieme.

Non e' un caso, che la definizione giusta, sia condominio degli edifici.

Detto questo, come ho gia' piu volte in passato osservato, io non sono tanto di teoria, ma piu' pratico, giacche' prediligo l'azione, basata sulle esperienze passate ed acquisite.

Quando si fanno operazioni immobiliari, ad esempio nel recupero dei sottotetti, e' sempre opportuno prevedere e siglare convenzioni, per inserire quelle servitu', che trasportano fumi, acqua e qualsiasi altra fornitura.

Cio' perche' molto spesso, quelle condutture, attraversano si parti comuni, ma frequentenente per farlo, occorre intervenire su parti che risultano private, come ad esempio i balconi.

Circostanze che rendono inerti le disposizioni del codice civile, perche' su quelle parti, restano escluse la loro applicazione.
 

Pumix

Membro Attivo
Privato Cittadino
intanto ho trovato:
Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione, con l'importante sentenza n. 2046/2006, hanno chiarito che l'esistenza del condominio e l'applicabilità delle norme in materia non dipende dal numero delle persone che ad essa partecipano. Pertanto, "se nell'edificio almeno due piani o porzioni di piano appartengono in proprietà solitaria a persone diverse, il condominio - considerato come situazione soggettiva o come organizzazione - sussiste sulla base della relazione di accessorietà tra cose proprie e comuni e, per conseguenza, indipendente dal numero dei partecipanti trovano applicazione le norme specificatamente previste per il condominio negli edifici".
Il numero di condomini incide solamente sulla necessità di nominare un amministratore, che è necessario quando i condomini sono più di quattro, o per il regolamento di condominio, che è obbligatorio per i condomini con più di dieci partecipanti.

Fonte: Il concetto di condominio e le ultimissime novità normative
(www.StudioCataldi.it)
 

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