Concordo, ma io scrivo mentre lavoro, come molti di noi, quindi sintetizzo. A volte sbaglio anche una valutazione, poi correggo se posso.
Però permettimi, se dici che il diritto è uno solo sogni o pensi di essere in un paese anglosassone.
Io so (è l'abc che sanno anche i muri) cosa sia una clausola sospensiva e che differenza ci sia con una risolutoria, se non lo sapessi in Google avrei splendide risposte copia incolla senza problemi, nello specifico dicevo che se IN QUESTO CASO avessi detto che al verificarsi della condizione il contratto inizia ad avere effetti sarebbe stato sbagliato, perché (appunto...) sarebbe una clausola sospensiva, invece non credo lo fosse. Credo fosse risolutoria anche se inizialmente parlavo di sospensiva.
Intanto abbiamo tutti scritto senza aver letto la proposta di chi ha iniziato il post, poi la cosa è diventata generica, mentre io amo restare legato al post originario.
Quando parliamo di proposta vincolata al mutuo, di solito intendiamo che se entro una certa data non viene ottenuto il mutuo la proposta (in realtà il contratto) non è più valido, non è quindi una clausola sospensiva. Ecco perché dicevo che se avessi citato la definizione di clausola sospensiva avrei commesso un errore, non perché la definizione è sbagliata, ma perché non penso fosse sospensiva, dedotto da quanto scritto da chi ha iniziato il post, ma non posso avere certezze.
Su questa base, pertanto, dicevo che se l'acquirente, che è il tutelato dalla clausola, non dice di non aver avuto il mutuo, non si ritira dall'acquisto ed il contratto prosegue, ma non deve dimostrare di averlo ottenuto. Passato il termine ha perso il privilegio di potersi ritirare "gratis" se il mutuo non fosse stato ottenuto, se il diniego della banca arrivasse dopo quel termine perderebbe la caparra. Ma non è chi vende che può ritirarsi o chiedere prove in merito.
Il post chiedeva questo, se la parte venditrice, pentitasi di aver accettato quella cifra, poteva chiedere la risoluzione del contratto (proposta accettata) essendo scaduto il termine entro il quale l'acquirente poteva ritirarsi se non avesse ottenuto il mutuo, la risposta è no, il venditore non può, perché l'acquirente non deve dimostrare di averlo ottenuto, semplicemente non può più ritirarsi per quel motivo senza perdere la caparra (che è l'unica garanzia della compravendita) e pagare i danni, pertanto se l'acquirente si presenta all'atto tale atto va fatto e il venditore non può opporsi.