No problem 😉Ovviamente con la parola "sapientone" non mi riferivo a te, ma questo so che l'hai capito.
Io invece ritengo che, passato il termine, non si è più in pendenza della condizione; quindi il venditore non era tenuto all’obbligo di buona fede.In sostanza, io ritengo che si possa interpretare la dicitura entro e non oltre come una normale data, passata la quale non scompare l'obbligo sancito dall'art. 1358 c.c. di comportarsi in buona fede durante la pendenza della condizione sospensiva.
Non dimentichiamo che la sospensiva è scaduta prima di Natale, e il mutuo è stato deliberato più di un mese dopo.
C’era tutto il tempo di firmare una proroga, volendo, o di rinunciare alla sospensiva stessa; ma non è stato fatto.
E se io venditore firmo per una sospensiva entro una certa data, vuol dire che quello è il limite ultimo entro cui sono disposto a tollerare l’incertezza per esigenze altrui.
Anche qui si parla di “pendenza della condizione “; nel nostro caso la pendenza è…sfumata.Corte d'Appello Cagliari, Sentenza, 03/05/2023,
Non sappiamo quando ha concluso con un altro; ovvero non c’è certezza che abbia “macchinato” alle spalle dell’acquirente durante la validità della condizione.In altre parole, non è secondo buona fede e soprattutto non è giustificabile l'atteggiamento di chi il 21esimo giorno vende senza dire niente a terzi.
Ottimo, vuol dire che mi sono ben spiegata 😉Per quanto riguarda il tuo argomento, lo capisco, capisco che cosa vuoi dire.
E questo lo capisco e concordo.Detto in altri termini, da tempo si ritiene che se uno si comporta male durante la pendenza della condizione, realizza un vero e proprio inadempimento che potrebbe comportare la risoluzione del contratto e ovviamente il risarcimento dei danni.
Ma posso provare ad obiettare che anche avesse trattato con un terzo, non avrebbe danneggiato il promissario acquirente, se avesse firmato con il terzo solo dopo lo scadere della condizione.
Ovvero, cerco un’altra strada, nel caso vada male la prima( cioè condizione non avverata in tempo); ma la percorro solo dopo che il primo rapporto contrattuale è sfumato.
E poi, nel caso invece avesse già firmato prima di Natale con il terzo, vale la pena tentare di dimostrare in giudizio che le trattative stesse, o addirittura la firma di un contratto preliminare, sono iniziate in pendenza della condizione, per ottenere un ipoteco risarcimento dei danni morali, e dei pochi danni materiali ( pratica mutuo) ?
Andando ad analizzare un’ altra questione, secondo me l’agenzia non la conta giusta; perché il “nuovo” acquirente avrebbe dovuto pagare la provvigione, se è stato trovato direttamente dal venditore, e non ha avuto rapporti con l’agenzia stessa ?
Qualcuno mente, a mio modesto avviso …
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