Direi che il diritto di famiglia richiederebbe nuovamente una "piccola" revisione: certo il passo fatto negli anni '70 (credo) è stato significativo, ma oggi richiederebbe l'esame di situazioni particolari.
Ecco cosa prevedeva il vecchio codice:
Art. 542. (in vigore nel 1960)
(Concorso di figli legittimi, coniuge e figli naturali).
Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio legittimo, la quota di patrimonio a questo riservata è di un terzo in piena proprietà. Un altro terzo spetta in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per una metà al figlio e per l'altra metà fa parte della disponibile.
Quando i figli sono più, la quota di patrimonio riservata ad essi e al coniuge è complessivamente di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva e la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge sono ripartite tra i figli.