7 Alessandro

Membro Junior
Agente Immobiliare
Al corso per AI un noto avvocato della zona ci ha più volte sconsigliato di far passare una clausula sospensiva come risolutiva in quanto inserire una clausula risolutiva solo per percepire la provvigione quando poteva benissimo essere sospensiva può portare a una discussione sulla sua validità in sede giudiziale, in quanto il clinete in quel caso è la parte debole del rapporto che la legge maggiormente tutele andando a cadere nel ipotesi di calusula vessatoria (cioè troppo onerosa per il contraente debole visto che la clausula poteva benissimo essere sospensiva e quindi più favorevole).

Cmq per una valutazione di merito l'interessato dovrebbe contattare un avvocato esperto del settore immobiliare, in quanto un AI può dare solamente una idea indicativa ma non certo esaustiva.
 

studiopci

Membro Storico
Premesso che non è per spirito di polemica o per vestire panni non miei che mi permetto di esprimere un mio pensiero ( che mi deriva comunque da studi in materia ) ma unicamente per spirito di chiarezza e trattandosi, questa, di una sorta di piazza pubblica, dove un pò tutti possono prendere o dare idee... credo che sia importante vagliare e valutare le varie possibilità di una situazione anche per evitare che un lettore, in futuro, possa incorrere nello stesso errore o ancora peggio convincersi che " a danno fatto " esiste una scappatoia... il discorso che tu fai è valido ( sempre secondo me ) nel momento in cui gli elementi del contratto sono univocamente predisposti, prendiamo ad esempio la vendita di un bene, la resa di un servizio oppure la prestazione professionale... sono questi casi in cui abbiamo una sorta di : " io ti questo e se lo vuoi queste sono le condizioni, prendere o lasciare " .. qui analizzando gli elementi del contratto potremmo avere quella che definiremo una clausola vessatoria... una clausola cioè che per come è posta potrebbe o porta scompenso di diritto a danno del consumatore... ma nel caso in esame, purtroppo, non ravvedo motivi che possano portare scompenso di diritto a danno del consumatore:
primo - perché si tratta di un compromesso di vendita, atto tra privati la cui natura altro non è che la forma scritta e conseguente della pattuizione ( liberamente scelta contrattata ) e degli obblighi tra le parti;
secondo - perché la condizione risolutiva ( art. 1456 C.C. ) e la condizione sospensiva ( art. 1352 C.C. ) , sono due condizioni, ( previste dal Codice Civile ) che rientrano nei c.d. elementi accidentali del contratto, ampliano nella loro espressione il contenuto dell'accordo è non possono ( pertanto ) definirsi " vessatorie " in quanto non producono uno squilibrio di diritto in danno del consumatore, ma stabiliscono solo gli effetti del contratto condizionandoli ad un evento o accadimento... per inciso esiste in diritto la sola possibilità di " nullità " di queste condizioni nel momento in cui sono contrarie alle norme imperative ( e purtroppo l'ignoranza della legge non rientra tra queste ).
In sintesi, secondo me, anche se ad una valutazione esterna e/o di parte ( intesa come parte soccombente alla condizione ) si accerta un danno di natura economica, questo non può essere visto come un torto subìto, un raggiro o una truffa, perchè il fatto scaturisce dall' inserimento di un elemento accidentale ampiamente previsto dalla giurisprudenza e rientrante nella postestà di trattativa delle parti.
Sia ben chiaro che la mia valutazione non è assolutamente una difesa dell'operato dell'Agenti Immobiliari, che se ha mancato di spiegare gli effetti della condizione risolutiva ha violato ogni regola di natura morale e personale a favore di un comportamento censurabile, dobbiamo però per dovere di giustizia prendere in considerazione anche la possibilità ( minima... sulla base dei fatti per come sono riportati ) che la condizione sia stata richiesta dal venditore ed accettata dal compratore consapevolmente... anche perchè mi sembra di aver capito che il Collega abbia già percepito il compenso, cosa che avviene nel momento in cui l'affare è concluso, per cui è naturale chiedermi :
- " perchè il compratore ha pagato se pensava che la cosa potesse non concludersi nel caso in cui il mutuo non fosse stato percepito "
- perchè non si è posto e non ha posto la domanda " ma se il mutuo non mi viene erogato cosa succede? la caparra e la mediazione mi vengono restituiti o perdo tutto ?
Fabrizio
 
B

beppebre

Ospite
Erika 83 non fa riferimento a una condizione risolutiva ma alla presenza nel contratto di una clausola risolutiva espressa che in caso di mancata concessione del mutuo le dovrebbe garantire la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto.
 

studiopci

Membro Storico
Il presente contratto e sottoposto alla clausola risolutiva espressa nel caso non venga erogato il mutuo fondiario..
Se la clausola inserita nel compromesso è questa, purtroppo è una risolutiva espressa ( oltre ad essere molto scarna ) e comporta la risoluzione del contratto con conseguente perdita delle somme erogate, in quanto il contratto formatosi era concluso. Fabrizio
 

Fabio Pecoraro

Membro Attivo
Professionista
Buongiorno, con una clausola così vessatoria credo si possa chiedere l'annullamento del contratto in quanto capestre, tramite un buon avvocato civilista.

Saluti
 

b.paola

Membro Junior
Agente Immobiliare
L'art. 1757 c.c. dice "se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione .
La disposizione di questo comma si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile ,se il mediatore non conosceva la causa dell'invalidità.Se era sospensiva la provvigiogione era rimandata al verificarsi dell'evento,ma se è risolutiva "risolvere" la validità del contratto è immediata e non si può far correre al mediatore il rischio di restituire quanto ricevuto .
 

b.paola

Membro Junior
Agente Immobiliare
Rispondo a Fabio.Perchè dici clausola vessatoria?la condizione risolutiva è nel codice civile come ha ben spiegato Fabrizio ciao
 

caviapp

Membro Attivo
Agente Immobiliare
ehm, tutti bravi, tutti onesti, tutti che lavorano per nulla e che se possono restituiscono le provvigioni........., il cattivo è sempre l'altro, come nei cimiteri (ma i cimiteri dei cattivi dove sono?)
.Se nel 1942 gli estensori del codice civile hanno stabilito una clausola risolutiva non penso che pensassero che chi l'avesse applicata fosse un malandrino o che la stessa possa essere stata vessatoria (sennò non comparirebbe nel codice o sarebbe stata abrogata)
Semplicemente il collega ha voluto tutelare il suo compenso per il lavoro che gli compete come AI: messa in relazione delle parti e conclusiome dell'affare (contratto preliminare); se poi una delle parti non ha i denari per onorare il contratto sottoscritto non sono e non debbono essere problemi dell'AI.
Provate ad andare da un'avvocato e pur perdendo la causa provate a non pagarlo......
 

andrea b

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Da quanto leggo, il vostro collega non ha voluto tutelare il suo lavoro e bla...bla...bla. Se chi ha scritto all'inizio non è in malafede, ha richiesto espressamente se avrebbe avuto indietro i soldi o meno ed ha avuto risposta positiva. Poi invece è rimasto fregato arrivando al dunque. Quindi, vero che l'ignoranza della legge non è ammessa come scusante, ma questa situazione vi si ritorce contro come categoria. Insomma, una volta in più vi ritrovate a dovervi difendere, perchè uno (su migliaia) ha voluto fregare il prossimo e portarsi a casa la provvigione, con un cavillo del tutto legale, ma in perfetta malafede. Chiaramente tutto il mio discorso si regge sull'assunto della buona fede, invece, di chi ha perso i soldi.
Mia sorella ha appena comprato casa e quando ha chiesto la sospensiva, l'agente ha risposto, semplicemente, che non la facevano: se sei interessato, versi la caparra e se non ottieni il mutuo, la perdi. Ma lo sai in anticipo e ti fai i tuoi conti, nessuna fregatura nascosta. Invece non era prevista, in caso negativo, la provvigione all'agenzia (parliamo di cantiere, non so se sia la norma o meno)
 

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