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Partiamo da alcuni punti fermi.

"Nel caso in cui la proposta sia irrevocabile, la scadenza del termine fa venire meno non il solo carattere dell'irrevocabilità (che costituisce una qualità intrinseca della proposta) ma l'intera proposta, salva una diversa volontà del proponente al quale, nell'ambito dell'autonomia privata, non può negarsi il potere di dar vita a una proposta irrevocabile in grado di sopravvivere come semplice proposta una volta scaduto il termine (cass. sez II 29 ago 91 n. 9229)" fonte "La conclusione del contratto" Stefano Bernardi in "Il Diritto".

Se non ho capito male nel leggere, la proposta era una proposta irrevocabile per un determinato lasso di tempo e non è stata comunicata mai l'accettazione della medesima. Ergo il contratto a mio avviso non si è concluso.

Come specifica il medesimo articolo sopra citato: "L'accettazione deve inoltre essere tempestiva, deve cioè giungere a conoscenza del proponente nel termine da lui stabilito o in quello ritenuto necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Trascorso inutilmente detto termine la proposta cade e di conseguenza non è in grado di determinare la formazione del contratto".

In merito alla forma è vero che la comunicazione di avvenuta accettazione della proposta non debba essere necessariamente scritta. Potrebbe infatti risultare anche per via telefonica. Il problema è quello di provare con la dovuta certezza che detta comunicazione sia effettivamente pervenuta entro le scadenze stabilite (anche mediante l'utilizzo di prove testimoniali, tabulati telefonici, ecc. ecc.).

L'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno o di un telegramma o di una mail certificata, permettono di evitare qualsiasi mal comprensione in tal senso. Quando non ritenute, da certa giurisprudenza, indispensabili.

Quindi l'agente, a meno che non abbia comunicato l'accettazione della proposta in viva voce, di fronte a diversi testimoni e con riscontro di tabulati telefonici o per diretta ammissione testimoniale del proponente, farebbe bene a non attaccarsi a inutili cavilli legali ed a concludere l'opera per la quale il suo intervento viene primariamente richiesto.
 

ab.qualcosa

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"Nel caso in cui la proposta sia irrevocabile, la scadenza del termine fa venire meno non il solo carattere dell'irrevocabilità (che costituisce una qualità intrinseca della proposta) ma l'intera proposta, salva una diversa volontà del proponente al quale, nell'ambito dell'autonomia privata, non può negarsi il potere di dar vita a una proposta irrevocabile in grado di sopravvivere come semplice proposta una volta scaduto il termine (cass. sez II 29 ago 91 n. 9229)" fonte "La conclusione del contratto" Stefano Bernardi in "Il Diritto".

Bizzarro.

Interessante, ma bizzarro.
 

Incipit

Membro Attivo
Privato Cittadino
si ma se nella proposta, pyer ,c'è scritto che essa è sottoposta ad un termine di irrevocabilità di 5 giorni e in quei 5 giorni deve essere data comunicazione al proponenente, mi pare che la comunicazione sia un elemento fondamentale. Premesso che l'agente non puo' provare nè in forma scritta nè in altri modi telefonici testimoni o che ne so di averla data questa comunicazione, ben scritta come elemento fondamentale , come la mettiamo ? la riunione è stata fatta, qualora voglia essere interpretata come atteggiamento concludente ben 7 giorni lavorativi nemmeno solari dopo lo scadere dei 5 giorni.
quindi pier?
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare

Quindi Incy se c'è stata comunicazione della proposta si presume che vi sia stata apposta una firma sul negozio.
Se no il collega che comunicava..? le zucchine..?

La firma conclude il contratto.
Contestare il termine dei 5 giorni a questo punto è una contestazione risibile.
Non spetta certo al venditore provare la data.

La proposta irrevocabile è stata accolta.
Fine del teatro.

Aggiungo pure che, qualora venga incassato l'assegno, pure la firma non serve.

In questo ultimo caso, pure se fosse previsto dai patti e o dalle normative, che la comunicazione doveva essere fatta con la fanfara o la serenata da orchestrarsi sotto la finestra di parte acquirente, non serve.

Su proposta irrevocabile l'incasso dell'assegno conclude il negozio anche in assenza dii firma.
 
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