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Innanzi tutto non partirei dall'art. 1117, che non risolve il quesito posto.
... pensavo fosse implicita in quanto avevo scritto di seguitoNon si comprende la motivazione.
Neppure resta comprensibile, la possibilita’ che le singole villette, gravino su un sedime frazionato in lotti di proprieta’ esclusiva, assegnate al singolo proprietario.
In primo luogo, perche’ cio’ risulterebbe in via univoca ed universale, dal titolo di proprieta’.
Così stravagante da essere possibile nella realtà: vedo che sei più giovane di me, anche come iscrizione ad immobilio. Sul tema avevo a mia volta posto più di una volta un quesito simile, e sono riuscito anche a rintracciarne uno, credo il più datato.In secondo luogo, perche’ resta impossibile anche solo da concepire, di come si possa dopo un frazionamento in singoli lotti, “sbatterci” sopra alle proprieta’ divise, un corsello ed un interrato indiviso.
Cosi’ come risulta dall’atto gia’ citato dal @Sodis.
Come hai rilevato, nei casi concreti , all'art. 1117 ci arrivo come ultimo appiglio: ma prima faccio riferimento al rogito, e all'eventuale RdC contrattuale: e proprio il fatto che ciò non fosse emerso negli interventi che mi avevano preceduto, lo trovavo singolare.Circostanza, talmente stravagante, che infatti ti induce all’orientamento tuo manifestato e reiterato:
“se non specificato altrimenti nel rogito di vendita, tenderei ad assumere che suolo, facciate, divisori, tetti ecc siano parti comuni;”
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