Re: [Topic Ufficiale] Direttiva Europea 2006/123/CE La cancellazione del ruolo mediatori
Cari tutti,
come al solito il giornali fanno solo confusione; dall'art 73 (che allego) è ben evidente la cancellazione del ruolo ma è altrettanto chiaro che la presentazione delle domande presso le CCiAA siano "corredate delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti".
Non leggo nulla sulla abolizione dei requisiti.....Se cosi' è passermo dal ruolo a qualche elenco ......"intermediari immobiliari"
io p
enso sia cosi'.
Art. 73 (Attività di intermediazione commerciale e di affari)
1. Ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono considerate attività di intermediazione commerciale e di affari le seguenti:
a) Agente di affari in mediazione;
b) Agente immobiliare;
c) Agente d’affari 2. Per l’attività di agente di affari in mediazione e di agente immobiliare è soppresso il ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.
3. Le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5, sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
4. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall’articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di agente d’affari di cui al comma 1, lettera c), con esclusione di quelle relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni, per le quali resta ferma l’applicazione dell’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.