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orianna: credo di aver capito la risposta/esempio di massimo e rosa.
Il tuo negozio non è contiguo all'appartamento e questi due immobili non rappresentano l'intero fabbricato: non si può quindi parlare di vendita in blocco.
Quindi il tuo diritto di prelazione rimane comunque. (salvo altre condizioni ereditarie e di parentela, che topcasa ha aggiunto, non so se riferendosi a dati da te comunicati in cp)
Credo che stiamo basandoci sull'art. 38-Diritto di Prelazione della legge 392/1978, che stabilisce anche tempi e modalità di esercizio della prelazione, il quale così termina:
Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste dall'art. 732 c.c. , per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o di parenti entro il secondo grado
Circa le sentenze che distinguono tra vendita in blocco e vendita cumulativa, aspetta @
ingelman lunedì: in queste condizioni purtroppo ti toccherebbe affrontare una causa.
Circa le limitazioni della prelazione ai casi di successione e vendita tra parenti, mi sembra sufficiente leggerti bene l'art. della legge equo canone citata, e l'art. 732 c.c.
p.s.:
1) ho letto i nuovi interventi di Rosa, che mi rimettono in parte in discussione la definizione di blocco: credo quindi utile per noi profani (o quasi...
) limitarci al caso di orianna.
Qui non vendono l'intero fabbricato , e nemmeno da cielo e terra.
2) Non so se la faccenda della parentela introdotta da topcasa abbia relazione con questo caso, ma se così fosse, credo abbiate tutti quanti dimenticato l'ultimo comma dell'art. 38 della 392/78