Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
I venditori devono produrre i seguenti documenti:

- la fotocopia di un documento di identità.
- la fotocopia del codice fiscale
- i documenti relativi allo stato civile.
/ per chi è coniugato: estratto dell'atto di matrimonio da richiedere al Comune in cui è stato contratto il matrimonio.
/ per chi è separato: copia della sentenza di separazione
/ per chi è divorziato, vedovo, nubile o celibe: certificato di stato libero rilasciato dal Comune
- se qualche venditore non interviene personalmente all'atto, l'originale della procura speciale o copia autentica della
procura generale
- per gli extracomunitari, la fotocopia del premesso di soggiorno
- per le società occorrono i normali documenti che giustificano i poteri del legale rappresentante:
/ visura recente del registro imprese da cui risultino gli organi in carica
/ statuto vigente della società o patti sociali attuali
/ eventuale delibera del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci che autorizzano il legale
rappresentante a compiere l'atto

Per gli immobili occorre esibire anzitutto i documenti dai quali risulta la proprietà del venditore.

- se l'immobile è pervenuto al venditore per compravendita, donazione, divisione, o altro atto notarile, produrre la
copia dell'atto
- se l'immobile è pervenuto per sentenza del giudice (acquisto all'asta), produrre la copia di tale sentenza
- se l'immobile è pervenuto per successione, produrre copia della dichiarazione di successione e della trascrizione
dell'accettazione dell'eredità. Se la successione è regolata da un testamento, occorre anche copia del verbale di
pubblicazione del testamento.
- se l'immobile è stato costruito dai venditori, devono essere prodotti i documenti relativi al suolo.
E' importante che sia esibita anche la planimetria catastale dell'immobile:
Per i fabbricati (appartamenti, cantine, box, villette, capannoni, ecc...) è necessaria tutta la documentazione che attesti la regolarità urbanistica dell'immobile produrre tutte le licenze e concessioni, anche in sanatoria, che sono state rilasciate. Per i fabbricati la cui costruzione sia stata iniziata prima del 1° settembre 1967, non occorrono le licenze precedenti a tale data, mentre servono tutte quelle successive
- se è stato richiesto e ottenuto il condono, esibire la copia della concessione in sanatoria rilasciata dal Comune
- se il condono è stato richiesto, ma il Comune non ha ancora dato risposta, esibire:
- copia della domanda di condono
- copia di tutte le ricevute dei versamenti
- documenti dai quali risulti l'assenza di vincoli
E' opportuno che il compratore sia consapevole che, mentre il notaio può e deve garantire l'inesistenza di ipoteche, per quanto riguarda la regolarità urbanistica degli immobili il notaio può solo accertare se è stata rilasciata una licenza o concessione, ma non che l'immobile sia conforme ad esse.
In altre parole, è interesse dell'acquirente far controllare da un proprio tecnico di fiducia se di fatto il fabbricato è conforme alle licenze o concessioni rilasciate
 

luca rebuzzoni

Nuovo Iscritto
Grazie Antonio, io pensavo che servisse solo la certificazione energetica, conformità impianti e poco altro...
Ma cosa c'entra l'estratto dell'atto di matrimonio del venditore?
 

Birillo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Sicuramente per verificare la comunione p separazione dei ben. Se l'immobile è in comunione devono vendere entrambi, non puo' presentarsi solo uno dei coniugi (a meno che non PRESENTI apposita procura NOTARILE).
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Grazie Antonio, io pensavo che servisse solo la certificazione energetica, conformità impianti e poco altro...
Ma cosa c'entra l'estratto dell'atto di matrimonio del venditore?

Pensavi comunque bene: l'attestato di certificazione energetica è obbligatorio nelle compravendite in Lombardia e si aggiunge quindi all'ottimo elenco di Antonio. La certificazione degli impianti forse è stata soppressa: a meno che il venditore dichiari solo verbalmente che tutto è conforme, nel qual caso deve anche documentare l'affermazione.
Quanto all'estratto di matrimonio, non so se sia un documento obbligatorio. Certamente occorre specificare al notaio il regime coniugale (separazione o comunione dei beni, per le relative conseguenze procedurali già commentate); ma forse non basta la dichiarazione degli interessati.
 

luca rebuzzoni

Nuovo Iscritto
Allora, il proprietario dice di essere in regime di separazione dei beni. Ma io acquirente posso pretendere l'estratto dell'atto di matrimonio che certifica quello che dice?

Per quanto riguarda i documenti relativi all'immobile, dalla lista di Antonio non ho capito bene quali sono quelli obbligatori e quali quelli consigliati, ad esempio la certificazione energetica, come dice Bastimento, è obbligatoria in Lombardia. Altri documenti obbligatori? Ad esempio, il certificato di agibilità e la certificazione elettrica è obbligatoria?

Aggiunto dopo 3 minuti :

Pensavi comunque bene: l'attestato di certificazione energetica è obbligatorio nelle compravendite in Lombardia e si aggiunge quindi all'ottimo elenco di Antonio. La certificazione degli impianti forse è stata soppressa: a meno che il venditore dichiari solo verbalmente che tutto è conforme, nel qual caso deve anche documentare l'affermazione.

Ma se il venditore deve anche documentare l'affermazione che tutto è conforme, deve anche produrre tali certificati...quindi la certificazione degli impianti non ho capito se è stata soppressa o no...
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
L'art.13 del DM37/08 che prescriveva la consegna delle certificazioni impianti in caso di vendita è stato abrogato dal DL 112 del 25/06/2008.

Lo stesso art. 13 recitava:
L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti, ..... , e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la DICO ovvero la DIRE ...

Mi pare che si possa quindi affermare che:
- non è obbligatorio allegare i certificati impianti all'atto.
- Potevano sussistere patti contrari;

Ritengo però che se il venditore dichiara gli impianti conformi (cosa che non è autorizzato a fare senza certificazioni), deve produrre le stesse.
L'atto può essere redatto ed essere valido senza certif. impianti.

(s.e.ed.o.)
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Mi pare che si possa quindi affermare che:
- non è obbligatorio allegare i certificati impianti all'atto.
- Potevano sussistere patti contrari;

Ritengo però che se il venditore dichiara gli impianti conformi (cosa che non è autorizzato a fare senza certificazioni), deve produrre le stesse.
L'atto può essere redatto ed essere valido senza certif. impianti.

:ok::ok:
 

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