I venditori devono produrre i seguenti documenti:
- la fotocopia di un documento di identità.
- la fotocopia del codice fiscale
- i documenti relativi allo stato civile.
/ per chi è coniugato: estratto dell'atto di matrimonio da richiedere al Comune in cui è stato contratto il matrimonio.
/ per chi è separato: copia della sentenza di separazione
/ per chi è divorziato, vedovo, nubile o celibe: certificato di stato libero rilasciato dal Comune
- se qualche venditore non interviene personalmente all'atto, l'originale della procura speciale o copia autentica della
procura generale
- per gli extracomunitari, la fotocopia del premesso di soggiorno
- per le società occorrono i normali documenti che giustificano i poteri del legale rappresentante:
/ visura recente del registro imprese da cui risultino gli organi in carica
/ statuto vigente della società o patti sociali attuali
/ eventuale delibera del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci che autorizzano il legale
rappresentante a compiere l'atto
Per gli immobili occorre esibire anzitutto i documenti dai quali risulta la proprietà del venditore.
- se l'immobile è pervenuto al venditore per compravendita, donazione, divisione, o altro atto notarile, produrre la
copia dell'atto
- se l'immobile è pervenuto per sentenza del giudice (acquisto all'asta), produrre la copia di tale sentenza
- se l'immobile è pervenuto per successione, produrre copia della dichiarazione di successione e della trascrizione
dell'accettazione dell'eredità. Se la successione è regolata da un testamento, occorre anche copia del verbale di
pubblicazione del testamento.
- se l'immobile è stato costruito dai venditori, devono essere prodotti i documenti relativi al suolo.
E' importante che sia esibita anche la planimetria catastale dell'immobile:
Per i fabbricati (appartamenti, cantine, box, villette, capannoni, ecc...) è necessaria tutta la documentazione che attesti la regolarità urbanistica dell'immobile produrre tutte le licenze e concessioni, anche in sanatoria, che sono state rilasciate. Per i fabbricati la cui costruzione sia stata iniziata prima del 1° settembre 1967, non occorrono le licenze precedenti a tale data, mentre servono tutte quelle successive
- se è stato richiesto e ottenuto il condono, esibire la copia della concessione in sanatoria rilasciata dal Comune
- se il condono è stato richiesto, ma il Comune non ha ancora dato risposta, esibire:
- copia della domanda di condono
- copia di tutte le ricevute dei versamenti
- documenti dai quali risulti l'assenza di vincoli
E' opportuno che il compratore sia consapevole che, mentre il notaio può e deve garantire l'inesistenza di ipoteche, per quanto riguarda la regolarità urbanistica degli immobili il notaio può solo accertare se è stata rilasciata una licenza o concessione, ma non che l'immobile sia conforme ad esse.
In altre parole, è interesse dell'acquirente far controllare da un proprio tecnico di fiducia se di fatto il fabbricato è conforme alle licenze o concessioni rilasciate