marcanto

Membro Senior
Professionista
Illuminaci con qualche esempio.
L'elenco sarebbe troppo lungo per :
> Sentenze di Cassazione
> Sentenze di Tribunali e di TAR
etcc .... etcc

Volendo soddisfare la tua voglia di sapere, basta citare:
Art. 63 disp. Att. C.C.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente

... Tutte domande a cui potrebbe - dovrebbe risponderti il caro Buon Agente immobiliare al costo di 5.000 euro ;)
Non direi
Per gli aspetti di conformità urbanistica già al post #2 si consigliava la consulenza di un tecnico, disinteressato e non parte in causa.
Infatti avevo scritto:
"Non fidarsi di quello che asserisce il proprietario o di chi ha interesse affinché l'alienazione vada a buon fine. Meglio prevenire che curare !!!"
e mi sembra che il tuo "Buon Agente immobiliare" è parte in causa, e senza considerare la maggiore competenza in tale ambito di un tecnico.
 
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ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
L'elenco sarebbe troppo lungo per :
> Sentenze di Cassazione
> Sentenze di Tribunali e di TAR
etcc .... etcc

Volendo soddisfare la tua voglia di sapere, basta citare:
Art. 63 disp. Att. C.C.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente
E basta...

Perché a me risulta...

L'obbligo dell'acquirente d'immobile di versare, in solido con il dante causa, i contributi da questi dovuti al condominio è circoscritto al biennio precedente e tale limite va tenuto presente nell'interpretazione della clausola contrattuale relativa all'impegno del promittente la vendita al pagamento delle pendenze condominiali (Cass. civ., sez. II, 27 febbraio 2012, n.2979).

Perchè già sulle spese straordinarie...
Cassazione con l’ordinanza n. 1847 del 25 gennaio 2018.
Il singolo condòmino non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, neppure per il tramite del vincolo solidale ex art. 63 disp. Att. C.c., se egli non era condòmino nel momento in cui è insorto l’obbligo di partecipazione alle relative spese condominiali, che, si ripete, sorgono alla data di approvazione della delibera assembleare inerente i lavori.
 

LUCA GB

Membro Attivo
Agente Immobiliare
L'elenco sarebbe troppo lungo per :
> Sentenze di Cassazione
> Sentenze di Tribunali e di TAR
etcc .... etcc

Volendo soddisfare la tua voglia di sapere, basta citare:
Art. 63 disp. Att. C.C.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente


Non direi
Per gli aspetti di conformità urbanistica già al post #2 si consigliava la consulenza di un tecnico, disinteressato e non parte in causa.
Infatti avevo scritto:
"Non fidarsi di quello che asserisce il proprietario o di chi ha interesse affinché l'alienazione vada a buon fine. Meglio prevenire che curare !!!"
e mi sembra che il tuo "Buon Agente immobiliare" è parte in causa, e senza considerare la maggiore competenza in tale ambito di un tecnico.
L'agente immobiliare non è mai "parte in causa" al contrario è mediatore tra le parti ed è obbligato a rendere noto alle parti tutto quanto in sua consocenza... siano fatti pro e contro, e nel caso potrà aiutare a risolvere le situazioni. Parliamo sempre di un BUON AGENTE IMMOBILIARE PROFESSIONALE :ok:
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
E basta...

Perché a me risulta...

L'obbligo dell'acquirente d'immobile di versare, in solido con il dante causa, i contributi da questi dovuti al condominio è circoscritto al biennio precedente e tale limite va tenuto presente nell'interpretazione della clausola contrattuale relativa all'impegno del promittente la vendita al pagamento delle pendenze condominiali (Cass. civ., sez. II, 27 febbraio 2012, n.2979).

Perchè già sulle spese straordinarie...
Cassazione con l’ordinanza n. 1847 del 25 gennaio 2018.
Il singolo condòmino non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, neppure per il tramite del vincolo solidale ex art. 63 disp. Att. C.c., se egli non era condòmino nel momento in cui è insorto l’obbligo di partecipazione alle relative spese condominiali, che, si ripete, sorgono alla data di approvazione della delibera assembleare inerente i lavori.
> Cassazione civile (24654/2010) che più recentemente il Tribunale di Torino (2821/2013) hanno ritenuto che «l’articolo 63, comma 2, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, non sia norma a garanzia dell’acquirente atta a limitare un obbligo che in assenza della stessa esisterebbe comunque, ma una norma posta a tutela del condominio, volta ad attribuire a quest’ultimo un debitore solidale cui, in forza, dei principi generali che regolano la materia, non avrebbe diversamente potuto rivolgersi».

E’ sempre consigliabile, prima di procedere all’acquisto di un immobile sito in un’unità condominiale, ottenere le CERTIFICAZIONI INERENTI EVENTUALI PENDENZE PREGRESSE in capo al condòmino alienante, di modo da avere contezza della situazione debitoria in essere prima dell’alienazione ed evitarsi così brutte sorprese.
E anche qui dico: meglio prevenire che curare !!


Parliamo sempre di un BUON AGENTE IMMOBILIARE PROFESSIONALE :ok:
In questo caso si, se l'agente mobiliare è professionale ma sopratutto onesto e corretto.
Ma il più delle volte si tende a non dire, a nascondere per il fine di far concludere la vendita.
In assenza di vendita, non vi è incasso di provvigione per l'agente imm

Poi vi è anche il caso (diffuso) che l'agente non avendo particolari competenze in merito a problematiche tecniche, neppure se ne rende conto della presenza di eventuali problemi.
 
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-csltp-

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
In questo caso si, se l'agente mobiliare è professionale ma sopratutto onesto e corretto.
Ma il più delle volte si tende a non dire, a nascondere per il fine di far concludere la vendita.
In assenza di vendita, non vi è incasso di provvigione per l'agente imm

Poi vi è anche il caso (diffuso) che l'agente non avendo particolari competenze in merito a problematiche tecniche, neppure se ne rende conto della presenza di eventuali problemi.

Oppure il caso è diffuso perché accorgersi di tali problemi non è il lavoro di un agente immobiliare.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Oppure il caso è diffuso perché accorgersi di tali problemi non è il lavoro di un agente immobiliare.
sicuramente......anche questo.
è quindi meglio incaricare un tecnico di fiducia affinché faccia le dovute verifiche e controlli.
In precedenza usando, credo, un po di diplomazia avevo scritto
o di chi ha interesse affinché l'alienazione vada a buon fine.
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
> Cassazione civile (24654/2010) che più recentemente il Tribunale di Torino (2821/2013) hanno ritenuto che «l’articolo 63, comma 2, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, non sia norma a garanzia dell’acquirente atta a limitare un obbligo che in assenza della stessa esisterebbe comunque, ma una norma posta a tutela del condominio, volta ad attribuire a quest’ultimo un debitore solidale cui, in forza, dei principi generali che regolano la materia, non avrebbe diversamente potuto rivolgersi».
Ma non aggiunge nulla di + di quanto ho già riportato... con la cassazione del 2012 da cui la riforma del condominio...

E l'ultima che ti ho messo è del 2018... fresca fresca.
Tra l'altro in sede di rogito notarile viene inserita una dichiarazione volta a far luce sulla posizione del Venditore rispetto al Condominio.

Mentre di maggior rilievo ma che non riguarda il Venditore ma il condominio nella sua totalità sono le "liti" e quindi a cause in essere = eventuali spese legali in corso... che poi si proiettano nel coso del tempo...
Ma in generale bisognerebbe avere la situazione degli oneri condominiali e relativa panoramica sullo stato dei conti...

Così come sancisce il 1130 del c.c.
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;

---- però si parla di condomino... e l'amministratore non è tenuto a rilasciare i documenti al primo che passa per informarsi...

Almeno questo è quello che so io...
Magari qualche amministratore potrebbe aggiungere gentilmente a riguardo...
 
U

Utente Cancellato 65257

Ospite
Haaaaaaa!!!!!!!! Vedo orde di pseudo acquirenti e agenti immobiliari sotto il mio ufficio che chiedono a gran voce a quanto ammontano le spese condominiali passate presenti e future. Un incubo!!!!
Le informazioni riguardo alle spese condominiali possono essere rilasciate soltanto ai condomini proprietari ,non ad agenti immobiliari seppur con esclusiva, ne tanto meno a probabili acquirenti. Giusto farsi dire dal venditore se ci sono liti condominiali interne, o verso terzi e l'entitá della cifra. Importantissimo in questi tempi farsi dire dal venditore lo stato di morositá dei condomini e in che proporzione questo incida su tutto il condominio. Un condominio dove esista più della metá di condomini morosi è a rischio che le somme dovute possano essere messe in carico agli altri condomini. Importante farsi dare dal venditore un regolamento di condominio e controllare che non sia stata inserita la clausola che le spese condominiali e le morositá,anche elevate di un condomino regolarmente rendicontate negli anni, debbano ricadere solo ed esclusivamente sul acquirente ultimo. Io amministrando su Milano ho provveduto a mettere in RDC questo nel caso di immobili in condomini con morositá elevate e con possibilitá di immobili venduti in Asta. Claudia@
 
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francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Ma il più delle volte si tende a non dire, a nascondere per il fine di far concludere la vendita.
In assenza di vendita, non vi è incasso di provvigione per l'agente imm
Questa generalizzazione la trovo di pessimo gusto.
È come se si dicesse che non bisogna fidarsi degli ingegneri perché ...”Genova docet “.
In ogni settore ci sono professionisti (e persone) serie, altri meno.
Ricordo a @marcanto che l’agente immobiliare normalmente si accerta che il venditore porti al rogito la quietanza per le spese condominiali dovute fino al momento del rogito, e lo sollecita a procurarsela se il venditore non si muove, proprio perché deve tutelare gli interessi di entrambe le parti.
 
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Marekiaro

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ringrazio tutti per le risposte.
La situazione è un po' particolare, perchè l'agente immobiliare in questione ha particolare interesse nel vendere l'appartamento in quanto anche proprietà di suoi familiari.
Quindi di tutti posso fidarmi tranne che dell'agente.

Sicuramente ad un secondo sopralluogo porterò con me un tecnico per ulteriori verifiche, quale profilo è solitamente più indicato? Un geometra? Un architetto? Un muratore rumeno? (scherzo).
 

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