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Considera che io l'ho saputo grazie a Immobilio!!
E' verissimo, ed io ho cerc ato di fare il possibile nel mio picolo a cercare di fare luce sugli adempimenti.Certo che se è vero che a poco piu' di un mese dalla scadenza solo il 10% degli AI ha presentato la Scia sono allibito.
Devi iscriverti nei dormientiFatemi capire una cosa: io ho superato l'esame 4 mesi fa, ma ancora non ho fatto nessuna iscrizione. Se entro il 12 maggio non presento la scia e tutto il resto cosa succede? Perdo i requisiti o posso iscrivermi anche più avanti?
Fatemi capire una cosa: io ho superato l'esame 4 mesi fa, ma ancora non ho fatto nessuna iscrizione. Se entro il 12 maggio non presento la scia e tutto il resto cosa succede? Perdo i requisiti o posso iscrivermi anche più avanti?
DEFINIZIONI
L’agente di affari in mediazione (o più semplicemente, il/la mediatore/trice) è colui/colei che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato/a ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Dal/la mediatore/trice va tenuto distinto il/la mandatario/a a titolo oneroso che opera nel settore immobiliare, che riceve l’incarico da una sola parte, della quale solamente tutela gli interessi e dalla quale solamente è legittimato/a a pretendere la provvigione.
CHI DEVE PRESENTARE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO ATTIVITA’
Debbono presentarla tutti/e coloro che, in forma individuale o societaria, intendono svolgere l’attività di agente d’affari in mediazione, anche se l’attività è svolta in modo discontinuo od occasionale. La presentazione è obbligatoria anche per i/le mandatari/ie a titolo oneroso che operano nel settore immobiliare.
Tutti/e coloro che effettivamente esercitano l’attività di mediazione ed i/le mandatari/ie a titolo oneroso nel settore immobiliare sono tenuti alla presentazione della segnalazione certificata d’inizio attività (quindi sia i/le titolari dell’agenzia che coloro che operano per conto dei/lle titolari: es. procuratori/trici, dipendenti collaboratori/trici…).
Il/la mediatore/trice, nell’esercizio della sua attività, deve assumere un ruolo del tutto imparziale rispetto alle parti che mette in contatto e la sua attività non deve essere influenzata da interessi estranei.
Art. 11
Norme transitorie
1. Al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel registro
delle imprese e nel Rea, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla
data di acquisizione di efficacia del presente decreto compilano la
sezione "aggiornamento posizione Ri/Rea» del modello «Mediatori» per
ciascuna sede o unita' locale e la inoltrano per via telematica,
entro un anno dalla predetta data, all'ufficio del registro delle
imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito
la sede principale, pena l'inibizione alla continuazione
dell'attivita' mediante apposito provvedimento del Conservatore del
registro delle imprese.
2. Le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgono
l'attivita' presso alcuna impresa alla data di acquisizione di
efficacia del presente decreto, compilano la sezione «Iscrizione
apposita sezione (Transitorio)» del modello «Mediatori» e la
inoltrano per via telematica entro un anno dalla predetta data.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2,
l'interessato decade dalla possibilita' di iscrizione nell'apposita
sezione del Rea. Tuttavia l'iscrizione nel soppresso ruolo
costituisce, nei quattro anni successivi all'entrata in vigore del
presente decreto, requisito professionale abilitante per l'avvio
dell'attivita', secondo le modalita' previste dall'art. 2.
vedi qualcosa che indica l'obbligo per chi ha fatto un esame?Art. 8
Iscrizione nell'apposita sezione
1. I soggetti che cessano di svolgere l'attivita' all'interno di
un'impresa richiedono, entro novanta giorni a pena di decadenza, di
essere iscritti nella apposita sezione del Rea tramite la
compilazione e presentazione per via telematica della sezione
«Iscrizione nell'apposita sezione (a Regime)» del modello
«Mediatori». Tale richiesta comporta la cancellazione d'ufficio del
soggetto dalla posizione Rea dell'impresa e la restituzione della
tessera personale di riconoscimento di cui all'art. 5, comma 3.
2. I soggetti iscritti nell'apposita sezione del Rea richiedono la
cancellazione dalla medesima, in caso di svolgimento dell'attivita',
compilando la sezione «Requisiti» del modello «Mediatori», ovvero il
modello intercalare «Requisiti».
3. Le posizioni iscritte nell'apposita sezione del Rea sono
soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni
quattro anni dalla data dell'iscrizione.
Art. 3
Dichiarazione di possesso dei requisiti
1. Il possesso dei requisiti di idoneita' previsti dalla legge per
lo svolgimento dell'attivita' e' attestato mediante compilazione
della sezione «Requisiti» del modello «Mediatori».
2. Sono tenuti alla compilazione della sezione di cui al comma 1 il
titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di
impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che
svolgono a qualsiasi altro titolo l'attivita' per conto dell'impresa.
I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello
intercalare «Requisiti».
Mah... non lo vedo nemmeno qua...Art. 2
Presentazione della Scia
1. Ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo, le
imprese di affari in mediazione, presentano all'ufficio del registro
delle imprese della Camera di commercio della provincia dove
esercitano l'attivita' apposita Scia, corredata delle certificazioni
e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la
sezione «Scia» del modello «Mediatori», sottoscritto digitalmente dal
titolare dell' impresa individuale, ovvero da un amministratore dell'
impresa societaria.
2. L'impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma 1, nonche'
quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 10, contestualmente alle
istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del
registro delle imprese, ovvero del Rea, utilizzando la procedura
della comunicazione unica.
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