Qui la condizione "risolutiva" l'ha inserita il mediatore!!!!!!!!
Inoltre (ma soprattutto, direi) : stiamo parlando di un semplicissimo contratto con SOLI effetti obbligatori, e NON con effetti reali!!!!!!
Averla posta come condizione "risolutiva" è una vera e propria bestemmia giuridica, perchè la promessa di vendere e quella di acquistare hanno SOLO il valore di una promessa CONDIZIONATA ad un evento estraneo alla volontà delle parti e a tutti noto (mediatore compreso)!!!!!!! E questa povera promessa resta IDENTICA nel suo contenuto , in entrambe le ipotesi. Solo che metterla come risolutiva è concettualmente sbagliato proprio perchè...più che essere una PROMESSA condizionata...NON può essere!!!! E questo, per logica, è un effetto sospensivo, NON risolutivo!
Non so se sono riuscita ad essere chiara : la promessa, che è solo una promessa, resta identica: se la poni come condizione sospensiva ...la promessa resta inefficace fino all'avveramento/non avveramento della condizione, e - non avverandosi l'evento condizionante, perde di significato da quel momento.
Se la metti come risolutiva ....idem ma con inutile contorsione mentale inutile sed etiam dannosa: la promessa produce i propri effetti (QUALI? : quelli di una PROMESSA condizionata e niente più (ossia gli stessi che avrebbe prodotto anche se la condizione fosse stata sospensiva!!!)) , solo che ...quando la condizione NON si avvera...in questo caso la promessa perde efficacia EX TUNC!!!!
A me personalmente, hai messo un bel dubbio in proposito...però ricordo di aver letto una sentenza (il problema è ritrovarla) che su un evento futuro ed incerto (nel caso specifico una eventuale impugnazione della donazione) negava all'acquirente il diritto a tirarsi indietro proprio perché l'evento era incerto e non ancora accaduto e non era dimostrabile che mai si sarebbe verificato. Ora, visto che è un diritto delle parti sottoporre il contratto a una condizione "futura ed incerta" come il mutuo, qui l'unico che non può fare altro che accettarlo indipendentemente dalla sua volontà è il mediatore, mentre le parti lo concordano volontariamente a reciproca tutela...non so se mi sono spiegato ma non potrebbe essere un concetto analogo che rispetta il diritto alla provvigione previsto per la condizione risolutiva?