Re: Ecco perchè la gente odia la categoria degli agenti immobili
Lei non sa' chi sono io!

.....quanta pena mi fai in questo momento........eccoti le leggi:
dal 1754 C.C. ed i successivi 9, lex. 39/89 e tutto il titolo del C.C. sulla responsabilità contrattuale e aggiungo, non ultimo, nessun tribunale di Cassazione che abbia mai dato torto ad un Agenti Immobiliari per situazioni simili tranne in 2 casi:
- il primo il collega disse che il tetto era in buono stato di manutenzione, affermandolo in prima persona aveva indotto il cliente (cosi' disse il giudice) a pensare che l'Agenti Immobiliari avesse personalmente controllato (si deve dire: "il proprietario ha detto che il tetto è in buono stato") (Cassazione proprio della mia citta', Firenze 2003...non ricordo il numero)
- il secondo caso se il Collega dice di aver personalmente controllato un elemento X (che sia tecnico o legale) e allora ne risponde se poi era una bugia e non è vero e sempre che il cliente riesca a dimostrare che quella frase l'ha detta effettivamente l'Agenti Immobiliari
Infatti proprio in merito al concetto di "conoscibilità" del 1759 ci sono state molte disquisizioni anche in Tribunale oltre che giuridiche e "conoscibile" nessuno l'ha mai inteso come "conoscibile con controlli tecnici" (come nel tuo caso) cosi' l'indirizzo appurato di Cassazione ha ormai pacificamente riconosciuto come Conoscibile un elemento palese o palesabile dall'anamnesi di un atto di provenienza (non è questo il caso perchè certamente l'abuso è stato fatto dopo e/o se fatto prima non lo vanno certo a scrivere in un Rogito).
Vedi, che il tuo avvocato abbia trovato elementi diversi e/o piu' specifici dei miei non ho dubbi

, quindi meglio per te, procedi secondo le sue indicazioni e vedrai che ti troverai bene.
Buona fortuna per tutto e coraggio, sbollita la rabbia tutto ti apparira' piu' chiaro, anche "chi è l'inadempiente" ......quello vero.