Fio2605

Membro Ordinario
Professionista
Leggendo in modo attento, in effetti il codice deontologico parla chiaro, certo poi bisogna vedere come reagisce l'agente/agenzia, ma siccome sussiste anche il problema che il venditore deve acquistare un'altro immobile "privatamente" e rischia di perderlo se non si sbriga a vendere, in tutta onestà io, fossi in lui, qualora non fosse possibile recedere, quantomeno farei rivedere un paio di clausole. Ci vuole anche un pò di umanità e buon senso.
 

Rosa1968

Membro Storico
qualora non fosse possibile recedere, quantomeno farei rivedere un paio di clausole. Ci vuole anche un pò di umanità e buon senso.
Di recedere può recedere, purchè rispetta i patti, ovvero in caso ci fosse una penale, paga la penale, e va avanti per la sua strada. Umanità e buonsenso non direi, ci vuole correttezza da entrambe le parti. Io ti ho suggerito come fare per evitare dilungaggini che come hai detto tu, rischierebbero di far perdere altre opportunità. Sentite l'agenzia e trovate l'accordo.
 

Kurt

Membro Attivo
Professionista
Concordo con topcasa.
Il diritto di recesso si applica a tutti i contratti stipulati (conclusi) a distanza ovvero fuori dai locali commerciali.
E' diritto unilaterale perché solo il consumatore può recedere. Al professionista questo diritto è precluso.
Il diritto è irrinunciabile;
E' norma particolare che esula dalle normali cause di recesso codicistiche.

Detto questo il problema sarà dimostrare che il contratto è stato firmato a casa del cliente perché dubito che il cliente abbia inserito questa informazione e sono quasi certo che il proponente non lo abbia menzionato (testimoni terzi?).

Pertanto primo passo è comunque inviare la raccomandata con avviso di ricevimento scrivendo che esercita il diritto di recesso ai sensi del codice del consumatore e che in aggiunta stigmatizza che non sia stata menzionata da parte del professionista la normativa (si può anticipare con fax telegramma posta elettronica ecc. purché la raccomandata sia inviata entro le 48 ore successive).

Poi prima di procedere nella trattativa farei un controllo che il potenziale acquirente abbia firmato la scheda visita effettuata il giorno 16 (ovvero prima che il cliente si sia vincolato al nuovo contratto).

Dal punto di vista cronologico non dovrebbero esserci dubbi che non state infrangendo nulla e che il comportamento da voi tenuto è corretto però è altrettanto sicuro che la controparte farà rogne
Kurt
 
A

Abakab

Ospite
Continuo ad avere dei dubbi sulla logica di tale normativa applicata ad un contratto di incarico vendita immobiliare mentre trova fondamento sui cosiddetti contratti a distanza.
Detto questo il problema sarà dimostrare che il contratto è stato firmato a casa del cliente
Per assurdo potrebbe essere l'agente immobiliare a dover dimostrare che l'accordo è stato firmato nel " locale commerciale".
Sarebbe opportuno, a questo punto, riportare sull'esclusiva anche dove l'accordo viene preso (presso l'agenzia ... via ...... Numero ... paese, provincia e buttiamoci pure il cap), in alternativa dotarsi di macchina fotografica ed immortalare il cliente nell'atto della firma stando ben attenti a riprendere cose o oggetti che permettano il riconoscimento dell'ufficio. :disappunto:

E' norma particolare che esula dalle normali cause di recesso codicistiche.
..ahh guarda ..ci si deve aspettare di tutto!
 

Kurt

Membro Attivo
Professionista
la normativa protegge tutti i rapporti svolti al di fuori da locali commerciali, cioè stipulati a distanza da questi ultimi (è la dizione del legislatore) e questo è fuori di dubbio.

Per quanto riguarda la dimostrazione siamo in presenza di un contratto firmato dalle parti e soggetto a normativa specifica che concede a una sola delle parti tale tutela. Proprio per la disparità di conoscenza e di posizione chi può recedere è solo il consumatore e non il professionista. Tutela non concessa al cliente che entra in un negozio ecc. a comprare. In questo caso la volontà del cliente si è formata lontano da potenziali pressioni e/o coercizioni e per tale ragione non è tutelata nello stesso modo in cui è tutelata quando accade l'inverso.

Se nel contratto non vi è nessuna menzione del luogo è meglio prepararsi a dovere dimostrare prova, anche testimoniale, d'avere diritto a usufruire di questa normativa. Questo a evitare che la contestazione della controparte sia vincente.

E' altresì evidente che la lettera di recesso deve contenere le modalità di stipula contrattuale (casa del cliente) per invocare la normativa e fa fede sino a contestazione della controparte (AI).
Kurt
 

Rosa1968

Membro Storico
la normativa protegge tutti i rapporti svolti al di fuori da locali commerciali, cioè stipulati a distanza da questi ultimi (è la dizione del legislatore) e questo è fuori di dubbio.

Per quanto riguarda la dimostrazione siamo in presenza di un contratto firmato dalle parti e soggetto a normativa specifica che concede a una sola delle parti tale tutela. Proprio per la disparità di conoscenza e di posizione chi può recedere è solo il consumatore e non il professionista. Tutela non concessa al cliente che entra in un negozio ecc. a comprare. In questo caso la volontà del cliente si è formata lontano da potenziali pressioni e/o coercizioni e per tale ragione non è tutelata nello stesso modo in cui è tutelata quando accade l'inverso.

Se nel contratto non vi è nessuna menzione del luogo è meglio prepararsi a dovere dimostrare prova, anche testimoniale, d'avere diritto a usufruire di questa normativa. Questo a evitare che la contestazione della controparte sia vincente.

E' altresì evidente che la lettera di recesso deve contenere le modalità di stipula contrattuale (casa del cliente) per invocare la normativa e fa fede sino a contestazione della controparte (AI).
Kurt
Questo problema non me lo sono mai posto é anche vero però che non ho mai puntato la pistola per far sottoscrivere un mandato non è mai stato una questione di vita o di morte. Il cliente proprietario prima di dare mandato viene preparare in tutti gli aspetti. Nella maggioranza dei casi é firmato in agenzia dopo il sopralluogo della casa ma é anche vero che a volte si firma a casa del cliente. Ma senza forzature. Boh non mi é mai successo che il cliente si sia pentito. Per una casa in vendita già da tempo il cliente difficilmente non dice dopo aver spiegato la funzione del mandato attenzione la casa é già stata vista da un mio amico .... L'agente si regola di conseguenza. Secondo me ci sono molti aspetti da tenere presente non può essere così automatico.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto