enrikon

Membro Senior
Resta il fatto che è lesivo ed eticamente offensivo, utilizzare collaboratori non patentati per fare il 99% del lavoro di un AI regolare
Ma diciamo pure il 100% visto che molti "collaboratori" non patentati fanno tutto il lavoro, dalla visita alla trattativa finale, e si presentano pure al compromesso con la fattura del titolare dell'agenzia.
Questo È abusivismo, altrochè.
E se posso dimostrare che dall'inizio alla fine sono stato seguito da un soggetto non abilitato alla professione, sono convinto che avrei diritto a non pagare la mediazione.
Siamo lontani dalla moglie che sta partorendo.... e via discorrendo.
E di queste realtà ce ne sono tante.

Per tutto il resto (ossia l'esercitare solo una parte, magari marginale, dell'attività globale del mediatore), visto che finora nessuno ha portato sentenze o altro che contraddicano ciò che scrive Ponz, sono portato a pensare che abbia ragione lui: ossia che non si possa parlare propriamente di abusivismo.

Ma è soltanto un prendere atto di uno stato di fatto.
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
E se posso dimostrare che dall'inizio alla fine sono stato seguito da un soggetto non abilitato alla professione, sono convinto che avrei diritto a non pagare la mediazione.
Si siete tanti a esserne convinti, ma senza fondamento. ;) e di sentenze e di pareri giuridici che vi smentiscono ce ne sono a bizzeffe. :)

Altrimenti, uno che assume un accompagnatore alle visite potrebbe venire scavalcato tranquillamente... cosa che invece non è ;)

O uno che ha ricevuto dalla segretaria una mail di indicazione di immobili potrebbe dirci: cosa vuoi testina? :D

Non è abusivismo affatto. ;)

Chi è abusivo infatti non ha diritto alla provvigione, se i tribunali la riconoscono agli agenti che si appoggiano alla attività strumentale di altri... direi che se portate fatti e non pareri possiamo discutere, altrimenti abbiamo fatto anche troppa confusione.
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
Ma diciamo pure il 100% visto che molti "collaboratori" non patentati fanno tutto il lavoro, dalla visita alla trattativa finale, e si presentano pure al compromesso con la fattura del titolare dell'agenzia. Questo È abusivismo, altrochè.
Attenzione, pure io capisco che ci sia ABUSO, ma non c'è abusivismo nel senso proposto visto che non elimina il diritto alla provvigione quando siano riconosciute coem attività strumentali....

Il punto è che quando si è cercato di dimostrare lo "sconfino" si è rimbalzati sulla poca sensibilità sia di chi controlla ma anche del diritto, che ha preferito sempre tutelare comunque il diritto alla provvigione ;) indicando come strumentali all'attività del mediatore tali attività, quai sempre, visto che è difficilissimo indicare uno sconfino senza alcun riferimento normativo preciso ;)

Se prendi la norma letteralmente si potrebbe anche appoggiare l'interpretazione della cciaa di firenze ;) ma la teoria che è stata preferita e applicata invece è quella "permissiva" sulla base della quale si è fondata l'attività nel tempo, il diritto stesso e perfino il ccnl ;)

PIUTTOSTO:
si dovrebbe riflettere su quante scuse mettiamo per limitare la concorrenza dei colleghi che hanno spirito imprenditoriale maggiore del nostro, da una parte giustificando prendendo gli eccessi a esempio e generalizzando... come i famosi sfruttatori di turn over giovincelli... ma generalizzare e inserire nel calderone strutture con collaboratori non patentati che sono xmila volte più competenti di molti di noi... ;)

Concentriamoci con i VERI ABUSIVI, intesi come coloro che sono SICURAMENTE inquadrabili come tali, che non sono pochi.
 

andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Giusto per mettere un po' di pepe, posto questo interessante documento della FIMAA DI TORINO...

COMMISSIONE INTERASSOCIATIVA ABUSIVI
ABUSIVISMO NEL SETTORE DELLA MEDIAZIONE IMMOBILIARE
Il concetto di mediazione necessita di approfondimenti sia per quanto riguarda l’attività svolta da
soggetti estranei alle imprese del settore sia per quanto riguarda l’operato di soggetti che a vario
titolo collaborano con agenzie abilitate.
PROFESSIONISTI
L’intermediazione è abusiva anche se il professionista chiede solo un compenso al venditore senza
chiedere la provvigione al compratore. Nel caso ad esempio di un avvocato, se il rapporto è
professionale, quest’ultimo non può non essere oneroso e rientra pertanto nella previsione dell’art.
2 comma 4 della legge 39/89 (“l’iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l’attività viene
esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso,
attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende.”). Il contratto di mediazione
consiste nel porre in relazione due parti , non nel chiedere la provvigione, che semmai è una
conseguenza dell’attività mediatoria: secondo Cass.civ. n. 4198/1987, ad esempio,”l’intervento di
un avvocato per procurare la concessione di un mutuo ipotecario e la ricerca di soggetti disposti ad
eseguire il finanziamento non configurano una prestazione d’opera professionale ma soltanto
un’attività di intermediazione”. Più in generale l’avvocato iscritto al proprio ordine che decide di
iscriversi al ruolo mediatori non può esercitare la professione forense: secondo Cass. sez.unite
23239 del 17.11.2005, “l’avvocato iscritto a entrambi gli albi sarà cancellato da quello forense per
il solo fatto della doppia iscrizione anche se svolge nella pratica solo la professione di avvocato”
(questa sentenza conferma decisione dell’Ordine degli avvocati di Treviso che aveva cancellato un
proprio iscritto per tali motivi). Infine si ricorda la decisione del Consiglio nazionale forense 4
marzo 1995 n. 20: “anche in mancanza di iscrizione all’albo dei mediatori, la sola richiesta di un
compenso mediatorio da parte di un avvocato viola i doveri di correttezza e di probità che devono
contraddistinguere l’esercizio della professione forense”.
COLLABORATORI DELL’AGENZIA
Gli ausiliari di una società di mediazione che non sono preposti allo svolgimento dell’attività di
mediazione (con potere di vincolare all’esterno la società) non devono essere iscritti nel ruolo;
ovviamente tale situazione vale anche per coloro che agiscono per un’impresa individuale. Come da
Cass.civ. 8697/2002,”per gli ausiliari della società di mediazione è prescritta l’iscrizione nel ruolo
solo quando, per conto della società, risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in
senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei
soggetti intermediati, ed impegnativi per l’ente da cui dipendono; essa non è invece richiesta per
quei dipendenti della società che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e
propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti.” Pertanto i dipendenti e
collaboratori, non iscritti al ruolo, non possono avere autonomia operativa ma devono limitarsi a
segnalare l’opportunità di stipulare contratti senza condurre trattative in merito agli stessi.
Il concetto discriminate è quindi quello di attività utile o necessaria alla conclusione dell’affare
ovvero alla formazione della volontà positiva delle parti verso la conclusione dell’affare.
Occorre insomma incentrare il ragionamento non tanto sulla figura in sé del collaboratore
(procacciatore, dipendente, coadiuvante e simili) ma sul tipo di attività svolta.

Possono pertanto essere esclusi dall’attività di mediazione coloro che svolgono semplici compiti
amministrativi quali quelli di segreteria; i segnalatori che si limitano ad informare il mediatore sui
nominativi di persone interessate alla compravendita o locazione di un immobile ed infine coloro
che si limitano ad accompagnare la clientela a visitare un immobile senza facoltà di trattativa
contrattuale.
L’obbligo di iscrizione nel ruolo mediatori è invece necessaria per coloro che attuano opera di
avvicinamento delle parti per la conclusione dell’affare e legati da rapporto di collaborazione con
il mediatore come ad esempio gli acquisitori; similmente per coloro che effettuano le stime degli
immobili, l’informazione sui formulari di incarico alla vendita.
In particolar modo per quanto riguarda i dipendenti giova ricordare quanto delineato all’interno del
contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle agenzie immobiliari che costituisce un accordo
aggiuntivo rispetto all’accordo nazionale del commercio. I profili professionali ivi indicati sono un
valido ausilio su chi, dipendente di agenzia e in possesso di una determinata qualifica, deve o non
deve essere iscritto al ruolo mediatori.
Sono pertanto obbligati ad iscriversi al ruolo mediatori i seguenti dipendenti: i quadri che
gestiscono una filiale da un punto di vista operativo e tutti coloro che all’interno dell’agenzia
hanno come compito quello di occuparsi dei contratti, delle vendite, delle trattative, delle stime
immobiliari.
MEDIATORE TITOLARE DI PIU’ IMPRESE
Il legale rappresentante di un elevato numero di società spesso territorialmente molto distanti fra
di loro non è in grado di svolgere contemporaneamente il proprio mandato in prima persona, così
come richiesto dalla legge la quale prevede che l’attività di mediazione deve essere esercitata
esclusivamente da soggetti iscritti al ruolo. Va inoltre precisato che il soggetto che risulti avere più
cariche in diverse società di mediazione deve, ai sensi dell’art. 2390 cod.civile in tema di divieto di
concorrenza, essere autorizzato da parte delle singole assemblee societarie.
Cosi conformemente la circolare 3228/C dell’1.3.1994 del Ministero dell’Industria:”il legale
rappresentante di una società che svolge attività di mediazione non può svolgere la medesima
attività a titolo individuale o come legale rappresentante di altra società, salvo non sia
esplicitamente autorizzato dall’assemblea o da entrambe le assemblee, come previsto dall’art.
2390 del codice civile”.
CASI PARTICOLARI
Può capitare che presso le vetrine di negozi, distributori di benzina e simili siano affissi cartelli che
pubblicizzano un immobile in vendita: la discriminante fra attività abusiva e mera funzione di
vetrina è costituita dal ruolo svolto dal titolare del negozio ovvero dal fatto che non fornisca quegli
elementi contrattuali sopra descritti. aPRILE 2009
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
@andrea boschini lo aveva postato @topcasa inoriginale ;)

http://www.immobilio.it/threads/fiaip-fa-guerra-agli-abusivi.26884/page-19#post-287719

Inoltre, come ti ho già detto e ho detto mille volte in altre mille occasioni, il distinguo è palese e proposto perfino nel ccnl... ma non c'è alcuna NORMA ma solo pareri, sposati anche dal diritto, in teoria, ma che rimangono nel limbo delle cose inapplicate. :)

La norma letta a una prima impressione sembrerebbe escludere qualsiasi deroga (ma a cosa? Le attività dell'agente le può fare chiunque liberamente), ma essendoci libertà di impresa e anche tutta una serie di mansioni accessorie, queste sono state di fatto accettate e tollerate fino a divenire lecite. ;) (poi qualcuno ha abusato, ma oramai).

Il fatto è che quella "esclusiva" che qui si rivendica è antistorica di fatto. :) (e ripeto: lo dice uno che quando ha aperto si vantava di avere tutti patentini e anche oggi segue questa linea)

Senza una norma precisa che indichi i limiti e le conseguenze in modo netto si va a interpretazione.

E fino a oggi non è mai stata indicato come abusivismo, ma solo come attività irregolare semmai, tra l'altro spesso senza alcuna conseguenza su chi le ha messe in atto. :)

Hai però evitato di portare da quel documento questo, che come detto sopra, partendo dai distinguo inserisce il famoso accompagnatore senza delega, che chiunque fa questo mestiere sa che è una definizione ridicola :D :
COLLABORATORI DELL’AGENZIA
Gli ausiliari di una società di mediazione che non sono preposti allo svolgimento dell’attività di mediazione (con potere di vincolare all’esterno la società) non devono essere iscritti nel ruolo; ovviamente tale situazione vale anche per coloro che agiscono per un’impresa individuale. Come da Cass.civ. 8697/2002,”per gli ausiliari della società di mediazione è prescritta l’iscrizione nel ruolo solo quando, per conto della società, risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, ed impegnativi per l’ente da cui dipendono; essa non è invece richiesta per quei dipendenti della società che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti.” Pertanto i dipendenti e collaboratori, non iscritti al ruolo, non possono avere autonomia operativa ma devono limitarsi a segnalare l’opportunità di stipulare contratti senza condurre trattative in merito agli stessi.
Il concetto discriminate è quindi quello di attività utile o necessaria alla conclusione dell’affare ovvero alla formazione della volontà positiva delle parti verso la conclusione dell’affare.
Occorre insomma incentrare il ragionamento non tanto sulla figura in sé del collaboratore (procacciatore, dipendente, coadiuvante e simili) ma sul tipo di attività svolta.

Cosa accade di fatto?

Accade che di fatto sono legittimati, anche quando sconfinano.

ORA:

CI vogliamo concentrare intanto sugli abusivi veri che sono molti di più? :)
 

andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Hai però evitato di portare da quel documento questo, che come detto sopra, partendo dai distinguo inserisce il famoso accompagnatore senza delega, che chiunque fa questo mestiere sa che è una definizione ridicola
Ponzy,non ho evitato niente...ho fatto un copia/incolla totale;)...che ti allego per il controllo:D
P.S. Quello di topcasa nn visto sorry:shock:
 

Allegati

  • documento_abusivismo.pdf
    36,5 KB · Visite: 47

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
Ponzy,non ho evitato niente...ho fatto un copia/incolla totale;)...che ti allego per il controllo:D
P.S. Quello di topcasa nn visto sorry:shock:
In pratica non porta nulla di nuovo a quanto detto.... ricordo inoltre che fimaa e fiaip possono proporre un codice etico o suggerire cose nel ccnl... ma il codice civile o il legiferare sono fuori dalla loro portata.

Quindi è inutile portare i loro pareri, che poi sono anche i miei, bada bene. Si deve prender ecosa ne pensa il diritto, il giudicato, e la storia.

Ripeto: chi è convinto che sia abusivismo può fare le segnalazioni ora, non rischia nulla... ma non si aspetti risultati nei termini di esercizio abusivo, magari ci sono guai di altro genere per chi abusa della libertà di assumere collaboratori.... :D

Se invece si pensa di avere ragione, una bella denuncia personale... :D ma l'esperienza mi insegna di rifletterci bene, molto bene prima. ;)

MA ripeto: sapete che l'abusivismo vero è della grandezza di numeri pari ai regolari?

Abbandoniamo l'invidia e intanto colpiamo chi è sicuramente fuori dalle regole... poi affrontiamo le situazioni dubbie.
 

andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
In pratica non porta nulla di nuovo a quanto detto.... ricordo inoltre che fimaa e fiaip possono proporre un codice etico o suggerire cos enel ccnl... ma il codice civile o il legiferare sono fuori dalla loro portata.
e su questo concordo pienamente...tutto sta a vedere quanti AI, sono pronti a correre il rischio davanti ad un giudice, di pretendere delle provvigioni create da un soggetto che non ha i requisiti necessari...cioe' la famosa "interpretazione" di cuistiamo parlando;)
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
e su questo concordo pienamente...tutto sta a vedere quanti AI, sono pronti a correre il rischio davanti ad un giudice, di pretendere delle provvigioni create da un soggetto che non ha i requisiti necessari...cioe' la famosa "interpretazione" di cuistiamo parlando;)
Se è un collaboratore in regola davvero è molto confortato dalle sentenze, spesso il giudice ha proprio definito quelle attività come strumentali alla attività mediatrice ;)

Quindi ripropongo:

sapete che l'abusivismo vero è della grandezza di numeri pari ai regolari?

Abbandoniamo l'invidia e intanto colpiamo chi è sicuramente fuori dalle regole... poi affrontiamo le situazioni dubbie.
 

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