Giusto per mettere un po' di pepe, posto questo interessante documento della FIMAA DI TORINO...
COMMISSIONE INTERASSOCIATIVA ABUSIVI
ABUSIVISMO NEL SETTORE DELLA MEDIAZIONE IMMOBILIARE
Il concetto di mediazione necessita di approfondimenti sia per quanto riguarda l’attività svolta da
soggetti estranei alle imprese del settore sia per quanto riguarda l’operato di soggetti che a vario
titolo collaborano con agenzie abilitate.
PROFESSIONISTI
L’intermediazione è abusiva anche se il professionista chiede solo un compenso al venditore senza
chiedere la provvigione al compratore. Nel caso ad esempio di un avvocato, se il rapporto è
professionale, quest’ultimo non può non essere oneroso e rientra pertanto nella previsione dell’art.
2 comma 4 della legge 39/89 (“l’iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l’attività viene
esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso,
attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende.”). Il contratto di mediazione
consiste nel porre in relazione due parti , non nel chiedere la provvigione, che semmai è una
conseguenza dell’attività mediatoria: secondo Cass.civ. n. 4198/1987, ad esempio,”l’intervento di
un avvocato per procurare la concessione di un mutuo ipotecario e la ricerca di soggetti disposti ad
eseguire il finanziamento non configurano una prestazione d’opera professionale ma soltanto
un’attività di intermediazione”. Più in generale l’avvocato iscritto al proprio ordine che decide di
iscriversi al ruolo mediatori non può esercitare la professione forense: secondo Cass. sez.unite
23239 del 17.11.2005, “l’avvocato iscritto a entrambi gli albi sarà cancellato da quello forense per
il solo fatto della doppia iscrizione anche se svolge nella pratica solo la professione di avvocato”
(questa sentenza conferma decisione dell’Ordine degli avvocati di Treviso che aveva cancellato un
proprio iscritto per tali motivi). Infine si ricorda la decisione del Consiglio nazionale forense 4
marzo 1995 n. 20: “anche in mancanza di iscrizione all’albo dei mediatori, la sola richiesta di un
compenso mediatorio da parte di un avvocato viola i doveri di correttezza e di probità che devono
contraddistinguere l’esercizio della professione forense”.
COLLABORATORI DELL’AGENZIA
Gli ausiliari di una società di mediazione che non sono preposti allo svolgimento dell’attività di
mediazione (con potere di vincolare all’esterno la società) non devono essere iscritti nel ruolo;
ovviamente tale situazione vale anche per coloro che agiscono per un’impresa individuale. Come da
Cass.civ. 8697/2002,”per gli ausiliari della società di mediazione è prescritta l’iscrizione nel ruolo
solo quando, per conto della società, risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in
senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei
soggetti intermediati, ed impegnativi per l’ente da cui dipendono; essa non è invece richiesta per
quei dipendenti della società che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e
propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti.” Pertanto i dipendenti e
collaboratori, non iscritti al ruolo, non possono avere autonomia operativa ma devono limitarsi a
segnalare l’opportunità di stipulare contratti senza condurre trattative in merito agli stessi.
Il concetto discriminate è quindi quello di attività utile o necessaria alla conclusione dell’affare
ovvero alla formazione della volontà positiva delle parti verso la conclusione dell’affare.
Occorre insomma incentrare il ragionamento non tanto sulla figura in sé del collaboratore
(procacciatore, dipendente, coadiuvante e simili) ma sul tipo di attività svolta.
Possono pertanto essere esclusi dall’attività di mediazione coloro che svolgono semplici compiti
amministrativi quali quelli di segreteria; i segnalatori che si limitano ad informare il mediatore sui
nominativi di persone interessate alla compravendita o locazione di un immobile ed infine coloro
che si limitano ad accompagnare la clientela a visitare un immobile senza facoltà di trattativa
contrattuale.
L’obbligo di iscrizione nel ruolo mediatori è invece necessaria per coloro che attuano opera di
avvicinamento delle parti per la conclusione dell’affare e legati da rapporto di collaborazione con
il mediatore come ad esempio gli acquisitori; similmente per coloro che effettuano le stime degli
immobili, l’informazione sui formulari di incarico alla vendita.
In particolar modo per quanto riguarda i dipendenti giova ricordare quanto delineato all’interno del
contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle agenzie immobiliari che costituisce un accordo
aggiuntivo rispetto all’accordo nazionale del commercio. I profili professionali ivi indicati sono un
valido ausilio su chi, dipendente di agenzia e in possesso di una determinata qualifica, deve o non
deve essere iscritto al ruolo mediatori.
Sono pertanto obbligati ad iscriversi al ruolo mediatori i seguenti dipendenti: i quadri che
gestiscono una filiale da un punto di vista operativo e tutti coloro che all’interno dell’agenzia
hanno come compito quello di occuparsi dei contratti, delle vendite, delle trattative, delle stime
immobiliari.
MEDIATORE TITOLARE DI PIU’ IMPRESE
Il legale rappresentante di un elevato numero di società spesso territorialmente molto distanti fra
di loro non è in grado di svolgere contemporaneamente il proprio mandato in prima persona, così
come richiesto dalla legge la quale prevede che l’attività di mediazione deve essere esercitata
esclusivamente da soggetti iscritti al ruolo. Va inoltre precisato che il soggetto che risulti avere più
cariche in diverse società di mediazione deve, ai sensi dell’art. 2390 cod.civile in tema di divieto di
concorrenza, essere autorizzato da parte delle singole assemblee societarie.
Cosi conformemente la circolare 3228/C dell’1.3.1994 del Ministero dell’Industria:”il legale
rappresentante di una società che svolge attività di mediazione non può svolgere la medesima
attività a titolo individuale o come legale rappresentante di altra società, salvo non sia
esplicitamente autorizzato dall’assemblea o da entrambe le assemblee, come previsto dall’art.
2390 del codice civile”.
CASI PARTICOLARI
Può capitare che presso le vetrine di negozi, distributori di benzina e simili siano affissi cartelli che
pubblicizzano un immobile in vendita: la discriminante fra attività abusiva e mera funzione di
vetrina è costituita dal ruolo svolto dal titolare del negozio ovvero dal fatto che non fornisca quegli
elementi contrattuali sopra descritti. aPRILE 2009