http://www.patronatoforense.it/Documenti/LamediazioneimmobiliarePaolaPezzali/tabid/151/Default.aspx
E non sono d'accordo nemmeno con questo sulla figura professionale del mediatore ne nella citazione dell'articolo 4 della 39/89
Qui sopra l'introduzione del concetto dell'accompagnatore senza delega di trattativa, grandissima foglia di fico che serve solo all'ipocrisia di una esclusività fuori dai tempi e dalla realtà ...
Ps.
Spessissimo dicono balle, anzi, interpretano a membro di canide.... il problema semmai è che devi dimostrarlo è successo una marea di volte, per tua informazione, inoltre, spessissimo, le cciaa hanno interpretazioni differenti e comportamenti ancora più differenti su una stessa normativa... quindi?
Nel caso quale cciaa avrebbe ragione?
Ma scusate: al di la che l'attività potrebbe esser segnalata come una irregolarità, secondo voi compilare i dati di un prestampato è mediare?
E sopratutto: cosa ci fa la firma dell'agente su una proposta?
A 1) A seguito dell’entrata in vigore della L. 39/89, il mediatore è una figura professionale, debitamente inquadrata all’interno di un ruolo professionale, per accedere al quale è necessario il possesso di determinati requisiti (cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE o residenza nello Stato Italiano se stranieri extra comunitari; godimento dei diritti civili; residenza nella circoscrizione della CCIAA nel cui ruolo ci si intende iscrivere; non essere interdetti, inabilitati, falliti o condannati per delitti contro la PA, la fede pubblica…) oltre che il superamento di un esame da sostenere presso le Camere di Commercio competenti per territorio (salvo possesso di laurea in materie giuridiche o commerciali ovvero diploma superiore di secondo grado di indirizzo commerciale), e l’assenza di causa di incompatibilità (es. l’impiego pubblico o privato…art. 5 comma 3 L. 39/89). Successivamente, ai sensi dell’art. 18, L. 57/01, è stata altresì richiesta la prestazione di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali ed a tutela dei clienti.
Il possesso di tutti questi requisiti e la conseguente iscrizione all’albo vengono richiesti, oltre che ai soggetti che, come persone fisiche esercitano professionalmente la mediazione immobiliare, anche a coloro che occasionalmente prestano detta attività (art. 4 L. 39/89) ed ai legali rappresentanti delle Società di mediazione. Nell’ambito delle Società di mediazione l’iscrizione all’albo dei mediatori costituisce un onere anche per tutti coloro che, per organigramma o attribuzioni, societarie o di fatto, sono preposti alla attività di mediazione. Devono pertanto ritenersi esonerati dall’obbligo di iscrizione al ruolo i soggetti che svolgono, all’interno di una Società immobiliare o alle dipendenze di un singolo Agente, attività strumentali o accessorie all’esercizio della mediazione quali attività pubblicitarie, di segreteria, di cartellonistrica….
Verosimilmente anche i collaboratori addetti al mero accompagnamento dei potenziali clienti in visita all’immobile, possono rientrare nella categoria di soggetti che svolgono attività accessoria e strumentale alla mediazione ed in quanto tali esonerati dagli oneri di iscrizione.
Qualche dubbio può sussistere per ciò che attiene la figura dei collaboratori di agenzie immobiliari che si occupano del raccoglimento degli incarichi di vendita e delle proposte irrevocabili di acquisto laddove, al momento del rilascio, le condizioni dettate per la vendita o l’acquisto non abbiano costituito oggetto di una trattativa specifica. In questi casi è tuttavia facile ritenere che l’essere intercorse o meno delle trattative, potrà costituire oggetto di apposita attività istruttoria, in un eventuale contenzioso giudiziale.
E non sono d'accordo nemmeno con questo sulla figura professionale del mediatore ne nella citazione dell'articolo 4 della 39/89
COLLABORATORI DELL’AGENZIA
Gli ausiliari di una società di mediazione che non sono preposti allo svolgimento dell’attività di mediazione (con potere di vincolare all’esterno la società) non devono essere iscritti nel ruolo; ovviamente tale situazione vale anche per coloro che agiscono per un’impresa individuale. Come da Cass.civ. 8697/2002,”per gli ausiliari della società di mediazione è prescritta l’iscrizione nel ruolo solo quando, per conto della società, risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, ed impegnativi per l’ente da cui dipendono; essa non è invece richiesta per quei dipendenti della società che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti.” Pertanto i dipendenti e collaboratori, non iscritti al ruolo, non possono avere autonomia operativa ma devono limitarsi a segnalare l’opportunità di stipulare contratti senza condurre trattative in merito agli stessi.
Il concetto discriminate è quindi quello di attività utile o necessaria alla conclusione dell’affare ovvero alla formazione della volontà positiva delle parti verso la conclusione dell’affare.
Occorre insomma incentrare il ragionamento non tanto sulla figura in sé del collaboratore (procacciatore, dipendente, coadiuvante e simili) ma sul tipo di attività svolta.
Qui sopra l'introduzione del concetto dell'accompagnatore senza delega di trattativa, grandissima foglia di fico che serve solo all'ipocrisia di una esclusività fuori dai tempi e dalla realtà ...
Quello che hai citato è una affermazione di Maurizio. Ti ripeto: mi posti le norme? Sopra ti ho dato altra canna da pescaDuinque per te le camere di commercio dicono solo balle.
Ps.
Spessissimo dicono balle, anzi, interpretano a membro di canide.... il problema semmai è che devi dimostrarlo è successo una marea di volte, per tua informazione, inoltre, spessissimo, le cciaa hanno interpretazioni differenti e comportamenti ancora più differenti su una stessa normativa... quindi?
Nel caso quale cciaa avrebbe ragione?
Non le firmano mai, di solito o non sono firmate da nessuno (moduli prestampati da compilare con tutti i dati della ditta sopra) o hanno la firma del titolareRobin sono d'accordo ma non che firmano incarichi o proposte. Io sostengo questa tesi.
Ma scusate: al di la che l'attività potrebbe esser segnalata come una irregolarità, secondo voi compilare i dati di un prestampato è mediare?
E sopratutto: cosa ci fa la firma dell'agente su una proposta?
Sono altre questioni, io non aggiro il problema, affatto. Se si parla di abusivismo si deve stare nel recinto dell'abusivismo. Se si parla di altre cose, discutiamone. Ma se fatta una denuncia sulla base di "quello che a noi pare giusto", mi procura una querela, evito.Ponz a me sembra tu stia aggirando il problema. Se non ho la patente non posso guidare se guido e faccio un incidente non faccio male solo a me. É chiaro? Poi mettila come vuoi. L'inquadramento ha delle mansioni chi non ha il patentino non può fare acquisizione o trattative. Farà altro. Allora se non siete in grado di fare una politica seria per combattere il vero abusivismo é inutile parlarne. Quante perizie sono state fatte da chi fino al giorno prima ha venduto cicoria ? Quante famiglie sono rimaste vittime di errori fatti da agenti che non lo erano? La pulizia sta qui. Sei un agente allora fai l'agente ma se non lo sei farai altro pulirai le scrivanie scriveraii letttere farai ricerca di notizie ma solo quello. Dirai che anche l'agente può sbagliare é vero purtroppo non siamo tutti uguali ....