Diavolina, non sono perfettamente d'accordo con te.
1) del fatto che per l'allacciamento delle utenze i servizi chiedano l'autorizzazione al condominio è ovvio, perchè stiamo creando una servitù, o un uso di parti comuni
2) del fatto che si aggiunga un nuovo condomino e che gli necessiti quindi un'ulteriore servitù, o un ulteriore uso delle parti comuni, si applica il già citato art. 1120 del c.c. (innovazioni)
3) Per il fatto che si suddivida un'unità immobiliare in due unità immobiliari i millesimi di proprietà rimangono invariati, mentre aumenterà di uno il numero di "teste" e non credo che vi sia una legge che lo vieto, a meno che, come avevo già scritto non sia contrattualmente stabilito il contrario.
4) Sull'uso dei parcheggi, presumo che tu stia parlando della fattispecie in cui vi sia uno spazio condominiale comune in cui vengano parcheggiate le auto dei condomini, se vige la rotazione è chiaro che con 1 proprietario in più c'è da aspettare un turno in più e sicuramente i malumori crescono.
Per il fatto poi che uno si opponga a questo ci metto la mano sul fuoco che in ogni condominio c'è quello che dice la famosa frase non si può e l'assemblea è sovrana.
Il principio cardine è il seguente Il condominio non c'entra assolutamente nula con le proprietà private
Il condominio disciplina esclusivamente le parti comuni
Il singolo condomino può utilizzare le parti comuni senza arrecare dano o impedendone l'utilizzo agli altri condomini
Le assemblee di condominio non possono limitare l'uso e le proprietà private
Dato che poi il condominio è regolato esclusivamente dal c.c. dagli artt. 1117, al'art. 1139, e che il regolamento attuativo non è stato mai approvato per ogni fattispecie esiste una ricca giurisprudenza, ed è utile andarsi a cercare la sentenza relativa al caso specifico o analogo.