Cara Annaluce, ti spiego cosa succede nella pratica.
Naturalmente il notaio è tenuto a raccogliere le dichiarazioni nel merito delle parti, a far vedere copia delle planimetrie catastali che verranno allegate all'atto previa sottoscrizione e a ricordare alle stesse gli esiti di una eventuale falsa dichiarazione.
Non è però tenuto ad effettuare verifiche personali sull'immobile che peraltro esulano dalle competenze richieste (a differenza di geometri, architetti ed ingegneri).
Quindi non può personalmente garantire che le planimetrie catastali siano conformi allo stato di fatto per questi due motivi:
- la legge non gli riconosce le competenze per farlo
- non visiona l'immobile
Nelle regioni in cui è obbligatoria anche la Dichiarazione di Conformità Urbanistica, c'è un tecnico, indicato dalle parti, che effettua il sopralluogo e dichiara detta rispondenza. Ma anche in questo caso la responsabilità della rispondenza va in seno al tecnico e non al notaio.
Va inoltre precisato che è ammissibile rogitare anche in presenza di lievi difformità purchè dette difformità non comportino variazioni delle rendite catastali (come ad esempio potrebbe esserlo la presenza di un lucernaio... tra le altre cose).
Come può un notaio che non si occupa di accatastamenti sapere se le eventuali difformità comportino o non comportino variazioni della rendita?
Se lo fa dichiarare da un tecnico abilitato, anche in questo caso, ed allega la dichiarazione all'atto...
Quando si parla di "mancata visura" ci si riferisce ovviamente alla consultazione della banca dati catastale. La visura contiene la destinazione catastale dell'immobile, l'indirizzo, l'intestazione. In questo caso si tratta di dati verificabili anche dal pubblico ufficiale che non abbia competenze di tipo tecnico.
Infine va sempre ricordato che questa norma non ha affatto interesse a tutelare l'acquirente da un acquisto diciamo imperfetto. Se il legislatore avesse voluto agire in tal senso, avrebbe rimarcato l'obbligo di corrispondenza tra le planimetrie del progetto urbanistico e lo stato di fatto, le uniche che assicurano all'acquirente di comprare bene visto che il catasto non è probatorio dello stato di fatto dell'immobile e le eventuali incongruenze impattano esclusivamente sugli aspetti fiscali della compravendita.
Ed in effetti, il legislatore, a questo intendeva riferirsi introducento la norma: all'aspetto fiscale, per evitare che la compravendita di immobili catastalmente non accertati determinasse un minor flusso di entrate.