Per Umberto. .."Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento .....Di diritti reali su fabbricati già esistenti ....devono contenere per le unità immobiliari urbane. A pena di nullità, oltre alla identificazione catastali, il il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione resa in atti dagli intestatari della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla.base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Umberto. .."La predetta dichiarazione può essere sostituito da una attestazione di Conformità rilasciata da un tecnico abilitato. .. Prima della stipula dei predetti atti il Notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari ". Si tratta di una norma dai connotati squisitalmente fiscale che vuol fare emergere le difformità tra gli identificativi catastali, le planimetrie depositate in catasto e le situazioni di fatto. Tale normativa si applica agli atti pubblici e alle scritture private autenticate tra vivi. Gli accorgimenti introdotti riguardano la quasi totalità degli atti Rosati dal notaio, riferendosi al trasferimento di diritti reali su fabbricati esistenti. ....La prassi notarile già conosceva la inserimento in atto dei dati catastali ai fini della descrizione degli immobili. Oggi tale inserimento è prescritto in atto a pena di nullità. ....Sarà compito del notaio verificare la.corrispondenza tra il dato catastale e la planimetria.
Umberto. ..Altro requisito a pena di nullità della nuova normativa è la dichiarazione , resa in atto, da parte degli.intestatari , circa la confornita allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Le attività notarile si gioca su tale dichiarazione di conformità. La omissione comporta la nullità assoluta della atto, perché la norma ha una finalità pubblicistica di contrasto alla evasione fiscale, conseguendo la Responsabilità Disciplinare del Notaio ai sensi dell'art art. 28 primo comma della Legge Notarile 16.02.1913 n. 89, e sanzioni previste dall'art. 138 della stessa legge.