1. in primo luogo, è prevista la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 10.000,00. Trattasi di sanzione amministrativa per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 64 e le ulteriori riduzioni previste dalle lettere b) e c) dell’art. 13 D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 in particolare alla possibilità dell’applicazione di una sanzione ridotta ad un quinto del minimo o ad un ottavo del minimo ai sensi delle lettere b) e c) di detto articolo e alle condizioni ivi riportate; le suddette sanzioni, così come quelle amministrative previste dalla legge antiriciclaggio,sono altresìsoggette aitermini di prescrizioni previsti dall’art. 28 della L. 689/1981 che espressamente dispone: «il diritto a riscuotere le somme dovute perle violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile». 2. in secondo luogo, è previsto, quale ulteriore elemento deterrente, l’assoggettamento dell’atto di cessione dell’immobile ad accertamento di valore, ai sensi dell’art. 52 comma 1 del T.U. 131 del 1986 (imposta di registro) con un duplice effetto: tassazione dell’atto sulla base del maggior valore dichiarato quale prezzo e non sul “valore catastale” ed eventuale possibilità di accertamento di un maggior valore dell’immobile rispetto al prezzo dichiarato. Questa seconda sanzione è applicabile, in via residuale, alle sole fattispecie che, rientrando nella previsione dell’art. 1 comma 497 (novellato) della finanziaria 2006, possono usufruire della più favorevole tassazione.