STUDIO DUCHEMINO

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Professionista
Però non "buon per lui" perchè in quel momento percepirebbe un pagamento illecito, perchè avendo prima messo in contatto le parti abusivamente non può essere pagato. In relatà non può farlo neppure gratis.
Sono d'accordo che la norma è imperativa. Mi riferisco all'art. 6 Legge 03/02/1989, n. 39, che accorda la provvigione solo agli iscritti al ruolo dei mediatori. Tuttavia, anche se la questione è rilevabile d'ufficio, qualora non arrivi mai davanti al tribunale, non viene fatta concretamente valere da nessuno. La signora paga e poi va in tribunale a chiedere la restituzione? Mi sembra assurdo, tanto vale che non paga fin dall'inizio. Ma nel momento in cui accetta la "consulenza", è abbastanza ovvio che non farà causa per la restituzione del compenso.
Riporto comunque anche l'art. 8.

1. Chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000 ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l'accertamento dell'infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.18
2. A coloro che siano già incorsi nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall'art. 348 del codice penale, nonché l'art. 2231 del codice civile. 20
3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Sono d'accordo che la norma è imperativa. Mi riferisco all'art. 6 Legge 03/02/1989, n. 39, che accorda la provvigione solo agli iscritti al ruolo dei mediatori. Tuttavia, anche se la questione è rilevabile d'ufficio, qualora non arrivi mai davanti al tribunale, non viene fatta concretamente valere da nessuno. La signora paga e poi va in tribunale a chiedere la restituzione? Mi sembra assurdo, tanto vale che non paga fin dall'inizio. Ma nel momento in cui accetta la "consulenza", è abbastanza ovvio che non farà causa per la restituzione del compenso.
Riporto comunque anche l'art. 8.

1. Chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000 ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l'accertamento dell'infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.18
2. A coloro che siano già incorsi nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall'art. 348 del codice penale, nonché l'art. 2231 del codice civile. 20
3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.
Non mi pare sia un incarico di mediazione, ma più una "delega" a cercare e visionare immobili per conto di...

Basterebbe un factotum o un segretario esperto in immobili, un po' come fanno i miliardari: penso che delighino anche la ricerca degli immobili, a persona di fiducia.
 

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