Grazie! No,c’è scritto “Consulenza” sulla ricevutaCome ho già detto può farlo.
A meno che non sia così stupido da staccare fattura per mediazione immobile.
Semplificando parecchio è tutta qui la differenza.
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Grazie! No,c’è scritto “Consulenza” sulla ricevutaCome ho già detto può farlo.
A meno che non sia così stupido da staccare fattura per mediazione immobile.
Semplificando parecchio è tutta qui la differenza.
Però non "buon per lui" perchè in quel momento percepirebbe un pagamento illecito, perchè avendo prima messo in contatto le parti abusivamente non può essere pagato. In relatà non può farlo neppure gratis.Sì, l'abbiamo detto sopra. Se poi il cliente è intenzionato a pagarli lo stesso, buon per lui.
L'elusione di una normativa prevede sempre una fattura con aggetto diverso.Grazie! No,c’è scritto “Consulenza” sulla ricevuta
Sono d'accordo che la norma è imperativa. Mi riferisco all'art. 6 Legge 03/02/1989, n. 39, che accorda la provvigione solo agli iscritti al ruolo dei mediatori. Tuttavia, anche se la questione è rilevabile d'ufficio, qualora non arrivi mai davanti al tribunale, non viene fatta concretamente valere da nessuno. La signora paga e poi va in tribunale a chiedere la restituzione? Mi sembra assurdo, tanto vale che non paga fin dall'inizio. Ma nel momento in cui accetta la "consulenza", è abbastanza ovvio che non farà causa per la restituzione del compenso.Però non "buon per lui" perchè in quel momento percepirebbe un pagamento illecito, perchè avendo prima messo in contatto le parti abusivamente non può essere pagato. In relatà non può farlo neppure gratis.
Non mi pare sia un incarico di mediazione, ma più una "delega" a cercare e visionare immobili per conto di...Sono d'accordo che la norma è imperativa. Mi riferisco all'art. 6 Legge 03/02/1989, n. 39, che accorda la provvigione solo agli iscritti al ruolo dei mediatori. Tuttavia, anche se la questione è rilevabile d'ufficio, qualora non arrivi mai davanti al tribunale, non viene fatta concretamente valere da nessuno. La signora paga e poi va in tribunale a chiedere la restituzione? Mi sembra assurdo, tanto vale che non paga fin dall'inizio. Ma nel momento in cui accetta la "consulenza", è abbastanza ovvio che non farà causa per la restituzione del compenso.
Riporto comunque anche l'art. 8.
1. Chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000 ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l'accertamento dell'infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.18
2. A coloro che siano già incorsi nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall'art. 348 del codice penale, nonché l'art. 2231 del codice civile. 20
3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.
Anche a me non pare “mediazione”, ma consulenza.Non mi pare sia un incarico di mediazione, ma più una "delega" a cercare e visionare immobili per conto di...
Non è così semplice la qualificazione.Non mi pare sia un incarico di mediazione, ma più una "delega" a cercare e visionare immobili per conto di...
Basterebbe un factotum o un segretario esperto in immobili, un po' come fanno i miliardari: penso che delighino anche la ricerca degli immobili, a persona di fiducia.
E' pieno di persone che pagano poi ad una cena tra amici scoprono che non dovevano pagare e chiedono la restituzione, oppure capita un problema che la signora attribuisce al consulente e quindi va dall'avvocato il quale la prima cosa che fa è verificare la legittimità del pagamento, oppure incappa in un controllo (magari inviato da terzi) e controllano tutte le pratiche e interpellando la signora ed informandola dei suoi diritti questa decide di agire contro il "consulente", credo ci sia una casistica potenziale molto alta.Sono d'accordo che la norma è imperativa. Mi riferisco all'art. 6 Legge 03/02/1989, n. 39, che accorda la provvigione solo agli iscritti al ruolo dei mediatori. Tuttavia, anche se la questione è rilevabile d'ufficio, qualora non arrivi mai davanti al tribunale, non viene fatta concretamente valere da nessuno. La signora paga e poi va in tribunale a chiedere la restituzione? Mi sembra assurdo, tanto vale che non paga fin dall'inizio. Ma nel momento in cui accetta la "consulenza", è abbastanza ovvio che non farà causa per la restituzione del compenso.
Riporto comunque anche l'art. 8.
1. Chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000 ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l'accertamento dell'infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.18
2. A coloro che siano già incorsi nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall'art. 348 del codice penale, nonché l'art. 2231 del codice civile. 20
3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.
Io ho capito che il consulente cercherebbe solo l’immobile , per poi lasciar fare il lavoro di mediazione all’agenzia che lo tratta.rischi sono alti per entrambi, potenzialmente, la cliente ad esempio non avvalendosi di un vero mediatore perde la copertura assicurativa che il mediatore ha in caso di errore e non solo.
Mo scappa fuori che serve pure il patentino per fare da mediatore tra il cliente finale e il mediatore vero.Io ho capito che il consulente cercherebbe solo l’immobile , per poi lasciar fare il lavoro di mediazione all’agenzia che lo tratta.
Quindi poi ci sarebbe anche un mediatore di mezzo, come è giusto.
Ovviamente il cliente dovrebbe pagare il consulente per l’assistenza alla ricerca, e il mediatore per la mediazione.
Gratis per sempre!