Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Sì, l'abbiamo detto sopra. Se poi il cliente è intenzionato a pagarli lo stesso, buon per lui.
Però non "buon per lui" perchè in quel momento percepirebbe un pagamento illecito, perchè avendo prima messo in contatto le parti abusivamente non può essere pagato. In relatà non può farlo neppure gratis.

Grazie! No,c’è scritto “Consulenza” sulla ricevuta
L'elusione di una normativa prevede sempre una fattura con aggetto diverso.
 

STUDIO DUCHEMINO

Membro Attivo
Professionista
Però non "buon per lui" perchè in quel momento percepirebbe un pagamento illecito, perchè avendo prima messo in contatto le parti abusivamente non può essere pagato. In relatà non può farlo neppure gratis.
Sono d'accordo che la norma è imperativa. Mi riferisco all'art. 6 Legge 03/02/1989, n. 39, che accorda la provvigione solo agli iscritti al ruolo dei mediatori. Tuttavia, anche se la questione è rilevabile d'ufficio, qualora non arrivi mai davanti al tribunale, non viene fatta concretamente valere da nessuno. La signora paga e poi va in tribunale a chiedere la restituzione? Mi sembra assurdo, tanto vale che non paga fin dall'inizio. Ma nel momento in cui accetta la "consulenza", è abbastanza ovvio che non farà causa per la restituzione del compenso.
Riporto comunque anche l'art. 8.

1. Chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000 ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l'accertamento dell'infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.18
2. A coloro che siano già incorsi nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall'art. 348 del codice penale, nonché l'art. 2231 del codice civile. 20
3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Sono d'accordo che la norma è imperativa. Mi riferisco all'art. 6 Legge 03/02/1989, n. 39, che accorda la provvigione solo agli iscritti al ruolo dei mediatori. Tuttavia, anche se la questione è rilevabile d'ufficio, qualora non arrivi mai davanti al tribunale, non viene fatta concretamente valere da nessuno. La signora paga e poi va in tribunale a chiedere la restituzione? Mi sembra assurdo, tanto vale che non paga fin dall'inizio. Ma nel momento in cui accetta la "consulenza", è abbastanza ovvio che non farà causa per la restituzione del compenso.
Riporto comunque anche l'art. 8.

1. Chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000 ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l'accertamento dell'infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.18
2. A coloro che siano già incorsi nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall'art. 348 del codice penale, nonché l'art. 2231 del codice civile. 20
3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.
Non mi pare sia un incarico di mediazione, ma più una "delega" a cercare e visionare immobili per conto di...

Basterebbe un factotum o un segretario esperto in immobili, un po' come fanno i miliardari: penso che delighino anche la ricerca degli immobili, a persona di fiducia.
 

STUDIO DUCHEMINO

Membro Attivo
Professionista
Non mi pare sia un incarico di mediazione, ma più una "delega" a cercare e visionare immobili per conto di...

Basterebbe un factotum o un segretario esperto in immobili, un po' come fanno i miliardari: penso che delighino anche la ricerca degli immobili, a persona di fiducia.
Non è così semplice la qualificazione.
A parte la pratica, dove mi è successo che appunto un soggetto che dichiarava di essere amico di Tizio e cercava una casa su suo incarico, alla fine della vicenda si è manifestato nella sua gloriosa veste di agente immobiliare, però ci sono difficoltà interpretative.
Ad esempio, se io dico ad un amico:"Cercami un immobile", in che cosa mi differenzio rispetto all'agente immobiliare che cerca un immobile andando porta a porta, oppure consultando direttamente immobiliare.it?
Oltretutto, mi pare che nella vecchia normativa, era previsto un ruolo dei mandatari a vendere, che poi è stato unificato di fatto nel ruolo dei mediatori, sicché anche il singolo mandato a cercare può costituire una messa in relazione tra due parti.
Io non la farei così semplice, sinceramente.
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
Comunque il ruolo è stato abolito da un bel po'.

Comunque tornando alla sostanza sì, dimostrare la mediazione non è semplice e ovviamente dipende da come la pensa il giudice di turno.
 

Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Sono d'accordo che la norma è imperativa. Mi riferisco all'art. 6 Legge 03/02/1989, n. 39, che accorda la provvigione solo agli iscritti al ruolo dei mediatori. Tuttavia, anche se la questione è rilevabile d'ufficio, qualora non arrivi mai davanti al tribunale, non viene fatta concretamente valere da nessuno. La signora paga e poi va in tribunale a chiedere la restituzione? Mi sembra assurdo, tanto vale che non paga fin dall'inizio. Ma nel momento in cui accetta la "consulenza", è abbastanza ovvio che non farà causa per la restituzione del compenso.
Riporto comunque anche l'art. 8.

1. Chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000 ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l'accertamento dell'infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.18
2. A coloro che siano già incorsi nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall'art. 348 del codice penale, nonché l'art. 2231 del codice civile. 20
3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.
E' pieno di persone che pagano poi ad una cena tra amici scoprono che non dovevano pagare e chiedono la restituzione, oppure capita un problema che la signora attribuisce al consulente e quindi va dall'avvocato il quale la prima cosa che fa è verificare la legittimità del pagamento, oppure incappa in un controllo (magari inviato da terzi) e controllano tutte le pratiche e interpellando la signora ed informandola dei suoi diritti questa decide di agire contro il "consulente", credo ci sia una casistica potenziale molto alta.
Oltre tutto svolgerebbe la propria attività abusiva non in nero, come molti (quindi con difficoltà di tracciamento) ma anche in modo espresso, mascherandola da consulenza, in pratica sarebbe come sparare sulla croce rossa in caso di verifiche. (potrebbe mandargli un controllo un agente immobiliare infastidito)
I rischi sono alti per entrambi, potenzialmente, la cliente ad esempio non avvalendosi di un vero mediatore perde la copertura assicurativa che il mediatore ha in caso di errore e non solo.
Non demonizzo chi lavora senza patentino, magari lo sta prendendo, ma solo se è inserito in una struttura che protegge i clienti, si tratta comunque di attività sempre pericolose potenzialmente.
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
rischi sono alti per entrambi, potenzialmente, la cliente ad esempio non avvalendosi di un vero mediatore perde la copertura assicurativa che il mediatore ha in caso di errore e non solo.
Io ho capito che il consulente cercherebbe solo l’immobile , per poi lasciar fare il lavoro di mediazione all’agenzia che lo tratta.
Quindi poi ci sarebbe anche un mediatore di mezzo, come è giusto.
Ovviamente il cliente dovrebbe pagare il consulente per l’assistenza alla ricerca, e il mediatore per la mediazione.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Io ho capito che il consulente cercherebbe solo l’immobile , per poi lasciar fare il lavoro di mediazione all’agenzia che lo tratta.
Quindi poi ci sarebbe anche un mediatore di mezzo, come è giusto.
Ovviamente il cliente dovrebbe pagare il consulente per l’assistenza alla ricerca, e il mediatore per la mediazione.
Mo scappa fuori che serve pure il patentino per fare da mediatore tra il cliente finale e il mediatore vero.
 

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