Wile

Membro Attivo
Privato Cittadino
In caso di inadempienza contrattuale con caparra confirmatoria , o chiedi il doppio o chiedi i danni tutte e due le cose non puoi averle, il doppio viene conteggiato a soddisfacimento dei danni. Fabrizo

E da qui l'assurdita' di fare proposte/compromessi con caparre ridicole (tipo 5k per una casa da 400k).
 

studiopci

Membro Storico
Chiedo scusa ma avevo gente, allora nei contratti con caparra confirmatoria se una delle due parti è inadempiente la parte lesa recede e ritiene / o chiede il doppio della somma , sono preclusi i danni , nel caso in cui non ci sia inadempienza , ma richiesta di risoluzione del contratto allora la parte lesa oltre alla ritenzione / o doppio dell'importo può richiedere iulteriori danni ma in separata sede. La differenza consiste :
-In caso di inadempienza ( questo caso ) l'altra parte ( la danneggiata per intendersi ) recede dal contratto e non ha bisogno di ricorrere al giudice ( tranne nel caso in cui la parte inadempiente non sia disposta a versare il doppio )
- nel caso in cui , invece, una delle 2 parti chieda la risoluzione del contratto ( che deve essere fatta ad un giudice ) ) l'altra parte oltre ad tenersi i soldi oppure a richiedere la restituzione del versato e del doppio, può richiedere in separata sede i danni ( art. 1453 ss. c.c )
Spero di essermi spiegato , ma è un pò articolata la cosa. Fabrizio
 

Wile

Membro Attivo
Privato Cittadino
Chiedo scusa ma avevo gente, allora nei contratti con caparra confirmatoria se una delle due parti è inadempiente la parte lesa recede e ritiene / o chiede il doppio della somma , sono preclusi i danni , nel caso in cui non ci sia inadempienza , ma richiesta di risoluzione del contratto allora la parte lesa oltre alla ritenzione / o doppio dell'importo può richiedere iulteriori danni ma in separata sede. La differenza consiste :
-In caso di inadempienza ( questo caso ) l'altra parte ( la danneggiata per intendersi ) recede dal contratto e non ha bisogno di ricorrere al giudice ( tranne nel caso in cui la parte inadempiente non sia disposta a versare il doppio )
- nel caso in cui , invece, una delle 2 parti chieda la risoluzione del contratto ( che deve essere fatta ad un giudice ) ) l'altra parte oltre ad tenersi i soldi oppure a richiedere la restituzione del versato e del doppio, può richiedere in separata sede i danni ( art. 1453 ss. c.c )
Spero di essermi spiegato , ma è un pò articolata la cosa. Fabrizio

Quindi, a grandi linee, se la parte inadempiente accetta di versare l'importo della caparra (lasciarla al venditore in caso receda l'acquirente o restituirla doppia, in caso receda il venditore) e cio' viene accettato dalla parte adempiente, null'altro e' dovuto, salvo che la parte adempiente non voglia, in giudizio, costringere l'altra parte ad onorare il contratto o a richiedere danni (ma a questo punto la caparra NON e' dovuta).

Se invece la parte inadempiente rifiuta anche di adempiere alle proprie obbligazioni e si deve ricorrere ad un guidice per risolvere il contratto allora oltre a trattenere la caparra puo' chiedere anche i danno ma con un procedimento separato. Piu' o meno cosi'?

Leggendomi poi il 1453 ho notato che se si chiede la risoluzione del contratto le controparti non possono piu' proporre l'adempimento in alternativa, viceversa se si richiede l'adempimento si puo' poi optare per la risoluzione. Da tenere conto in una eventiale citazione...:ok:
 

studiopci

Membro Storico
No...:D
Allora per comprenderci meglio, nel caso specifico la signora venditrice non vuole vendere più e restituisce la caparra , Icentouno a questo punto ha 2 possibilità

1° - Recede dal contratto che ha sottoscritto ( per fare questo non ha bisogno di rivolgersi ad un giudice ) e applica il diritto di avere restituito l'equivalente della caparra versata ( per fare questo dovrà rivolgersi al giudice se la signora a richiesta non darà i soldi) avuto i soldi ... stop finito quì.
2° - Chiede alla signora di ottemperare al contratto sottoscritto e va avanti.

Nel caso in cui però la signora invece di restituire i soldi avesse chiesto la rescissione del contratto , anche inoltrando domanda al giudice, icentouno , avrebbe avuto diritto alla restituzione della caparra versata più l'equivalente come penale e poteva ( in separata sede ricorrendo ad un giudizio civile ) richiedere gli eventuali danni , logicamente dimostrabili ( es. per acquistare casa della signora aveva accettato di vendere casa sua , ora con la rescissione del contratto , si trova nella situazione di essere inadempiente a sua volta e di dover restituire il doppio al suo compratore ) .
Tutto si basa su come ti muovi . Fabrizio
 

icentouno

Membro Junior
Scusate la domanda banale ma a questo punto inizio ad avere dei dubbi.
- la mia caparra era di 10.000
- la signora mi ha restituito i 10.000

a questo punto le posso chiedere 20.000 oppure solamente più 10.000?
 

Diego Antonello

Membro Attivo
Agente Immobiliare
ti deve ancora 10.000
si parla di restituzione del doppio dal venditore in quanto riceve 10 ma restituisce 20.....è come se entrambi mettessero nel piatto 10.000: se l'altro si ritira chi resta prende il piatto (mi è venuto fuori una spiegazione da poker, ma credo renda l'idea....:sorrisone:)
 

icentouno

Membro Junior
Oh capperi..
In questo caso non mi resta niente, anzi non ci pago neanche l'agenzia..
Le dovrò chiedere i danni anzichè il doppio..
(mi viene da ridere perchè mi sentivo un grand'uomo a chiederle solamente i danni, invece in realtà le stavo già facendo un torto..)
 

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