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una cosa è la caparra (persa o restituito il doppio), una cosa sono i danni (tipo le spese sostenute, quindi anche le provvigioni), una cosa è la rescissione del contratto e un'altra cosa ancora è l'esecuzione specifica......sta poi all'attore (tu) insieme al proprio avvocato vedere come orientarsi...Art. 1385 Caparra confirmatoria
Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194).
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164).
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att. 164).
Art. 1453 Risolubilità del contratto per inadempimento
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652), salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti).
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
La vedo dura, in quanto il compromesso e' un rapporto tra veditore e compratore e invece la mediazione e' un rapporto tra compratore (venditore) e mediatore, che e' gia' giunto a conclusione alla firma del compromesso e non puo' essere ritirato in ballo per cambiare uno degli attori, a meno che non venga espressamente indicato anche in esso, tramite una scrittura che imputa la corresponsione della provvigione della parte non inadempiente a quella inadempiente... forse dicevi una clausola del genere? Mi sa che l'AI non l'accetterebbe mai.
Per chiarire la situazione:
- Io dovrei alla agenzia circa 13.000
- Ho pagato 400 e rotti per la registrazione della proposta di acquisto
- la sig.ra mi ha restituito i miei 10.000 subito, per cercare di dimostrare la sua buona fede nel ripensamento
- Io ho detto alla sig.ra (a mezzo di lettera avvocati, che evidentemente non avevano chiarissimo il concetto del doppio): "Mi dovresti ancora 20.000, ma se mi paghi le spese (circa 13.500) entro 15 gg ti abbuono il resto".
Nel mio settore se uno mette una firma, questo vale poco o niente se non si riesce a dimostrare che quella firma è stata messa in condizioni di reale comprensione di ciò che stava facendo; se un mio "cliente" mi citasse per una cosa simile a quella che è successa a me il giudice mi farebbe nero (fatti realmente accaduti, non a me, ma a colleghi). E' chiaro che i clienti che firmano questi moduli pre-stampati non sono in grado di coglierne le sfumature, ed è altrettanto chiaro che esiste una grossa discrepanza fra il cliente, che compra casa una-due volte nella vita e chi ne vende tante ed ha ricevuto una formazione specifica nel settore.
In questo caso il ravvedimento della venditrice è palesemente legato al fatto che non voleva vendere a quel prezzo, ma che sull'onda dell'emotività ha accettato, un pò con il fiato sul collo.
Siete così sicuri che un giudice applicherebbe in maniera così rigorosa gli articoli della legge di cui si sta parlando?
Qui non stiamo parlando di due (o tre) parti ugualmente consapevoli di cosa stavano facendo, ma di un professionista e due sprovveduti. Credo che un giudice per partito preso tutelerebbe la parte debole, a meno di una chiara evidenza di malfede.
Vedo che la discussione va avanti e vi terrò aggiornati, ma volevo farvi questa domanda da persona non esperta del settore.
Grazie del costante apporto di preziose informazioni.
per la legge italiana la firma su un contratto e' una cosa SERIA, non un "mi sentivo di farla, ma ci ho ripensato"
Qui non stiamo parlando di due (o tre) parti ugualmente consapevoli di cosa stavano facendo, ma di un professionista e due sprovveduti.
Su questo sono d'accordissimo. Aggiungo che bisognerebbe ritornare anche alla "cultura della parola data", non nel senso di sostituirla alla firma (ci mancherebbe), ma con l'intento di far sì che le persone siano consapevoli, convinte e responsabili di ciò che fanno, in modo tale che non si cambi idea ad ogni batter di ciglia e si rispetti l'impegno preso.
Esatto... una volta esisteva il " galantuomo " figura oggi estinta ( non se ne hanno notizie da decenni ) e termine cancellato dal vocabolario.Tutto invece è solo legato al business, e in nome di questo, si può calpestare tutto il resto.
Questo perchè in Italia ( culla di civiltà e patria del Diritto ) le leggi vengono usate come armi di ricatto e gli avvocati come duellanti, non è per ottenere il riconoscimento dei tuoi diritti che minacci di citare una persona in giudizio, ma per indurla ad aspettare i tuoi comodi che lo fai . FabrizioIl confine tra il "disonesto di professione" e chi cerca di sfruttare ogni più piccolo cavillo per "fregare" l'altra parte è sempre più sottile, e questo prescinde dall'essere l'AI o il cliente.
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